DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche. (GU n. 214 del 15-9-2003 - Suppl. Ordinario n.150)
Testo in vigore dal 16-9-2003

DATA

Finalmente approvato il Decreto
Grosse novità per chi ha la patente barrata (IW)

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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  1°  agosto  2002,  n.  166, ed, in particolare,
l'articolo 41;
    Vista  la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  7 marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti di
comunicazione    elettronica    e    alle    risorse   correlate,   e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
    Vista  la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
    Vista  la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  7 marzo  2002,  che  istituisce  un quadro normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro);
    Vista  la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  7 marzo  2002,  relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale);
    Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002,  relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica;
    Visto il codice della navigazione;
    Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
    Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
    Vista  la  Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare  (SOLAS),  firmata  a  Londra  nel  1974 e resa
esecutiva   con   legge  23 maggio  1980,  n.  313,  e  i  successivi
emendamenti;
    Vista  la  legge  21 giugno  1986,  n.  317,  come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
    Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
    Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 settembre
1995, n. 420;
    Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
    Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
    Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
    Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
    Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
    Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77;
    Vista  la  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  ed,  in  particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10;
    Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
    Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 447;
    Visto  il  Regolamento  delle radiocomunicazioni (edizione 2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le  disposizioni  della  costituzione  e  della convenzione dell'UIT,
adottata  a  Ginevra  il  22 dicembre  1992,  e  ratificata con legge
31 gennaio 1996, n. 313;
    Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
    Vista  la  decisione  n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  7 marzo  2002, relativa ad un quadro normativo per la
politica   in  materia  di  spettro  radio  nella  Comunita'  europea
(Decisione spettro radio);
    Visto   il  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,
approvato  con  decreto  ministeriale  8 luglio  2002,  e  successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Vista   la  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  ed  in  particolare
l'articolo 41;
    Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
    Viste  le  preliminari  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
    Acquisito  il  parere del Consiglio superiore delle comunicazioni
in data 16 luglio 2003;
    Acquisito,  sui  Titoli  I  e  II,  il  parere  della  Conferenza
Unificata,  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro delle comunicazioni e del Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle  attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti,   dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio,  per
l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
               CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1
                             Definizioni

    1. Ai fini del presente Codice si intende per:
    a)  abbonato:  la  persona fisica o giuridica che sia parte di un
contratto  con  il  fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
    b)  accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di
un  operatore  a  determinate  condizioni,  su  base  esclusiva o non
esclusiva,  per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
comprende,  tra  l'altro,  l'accesso: agli elementi della rete e alle
risorse   correlate,   che   puo'   comportare   la   connessione  di
apparecchiature  con  mezzi  fissi  o  non  fissi,  ivi  compreso  in
particolare  l'accesso  alla  rete  locale  nonche' alle risorse e ai
servizi  necessari  per  fornire  servizi  tramite  la  rete  locale;
all'infrastruttura  fisica,  tra  cui  edifici, condotti e piloni; ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni
analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra
operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
    c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore  destinato  ad  essere  applicato  in  una stazione
radioelettrica.   In   alcuni  casi  l'apparato  radioelettrico  puo'
coincidere con la stazione stessa.
    d)  apparecchiature  digitali  televisive  avanzate: i sistemi di
apparecchiature   di   decodifica   destinati   al  collegamento  con
televisori  o  sistemi  televisivi  digitali  integrati  in  grado di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
    e)  Application Programming Interface (API): interfaccia software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e  le  risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per
la televisione e i servizi radiofonici digitali;
    f)  Autorita'  nazionale  di regolamentazione: l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita';
    g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi  specifici  per  il  settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
    h)  chiamata:  la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile  al  pubblico che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
    i)  Codice:  il  "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche" per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
    j)  consumatore:  la  persona  fisica che utilizza un servizio di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico  per  scopi non
riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o  professionale
svolta;
    l)  fornitura  di  una  rete  di  comunicazione  elettronica:  la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
una siffatta rete;
    m)  interconnessione:  il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche  di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un
altro  per  consentire  agli utenti di un operatore di comunicare con
gli  utenti  del  medesimo  o di un altro operatore, o di accedere ai
servizi  offerti  da  un  altro  operatore.  I servizi possono essere
forniti  dalle  parti  interessate o da altre parti che hanno accesso
alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso
tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
    n)   interferenze   dannose:  interferenze  che  pregiudicano  il
funzionamento  di  un servizio di radionavigazione o di altri servizi
di  sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono
ripetutamente   un   servizio   di   radiocomunicazione   che   opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
    o)    larga   banda:   l'ambiente   tecnologico   costituito   da
applicazioni,  contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che consente
l'utilizzo   delle   tecnologie   digitali   ad  elevati  livelli  di
interattivita';
    p)  libero  uso:  la  facolta'  di  utilizzo  di dispositivi o di
apparecchiature   terminali   di   comunicazione   elettronica  senza
necessita' di autorizzazione generale;
    q)  mercati  transnazionali:  mercati  individuati  conformemente
all'articolo  18,  che  comprendono  l'Unione europea o un'importante
parte di essa;
    r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
    s)  numero  geografico:  qualsiasi  numero del piano nazionale di
numerazione  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono  da indicativo
geografico  e  sono  utilizzate  per  instradare  le  chiamate  verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
    t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione  che  non  sia un numero geografico; include i numeri per
servizi  di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori
titolari  di  reti  mobili,  i numeri di chiamata gratuita e i numeri
relativi ai servizi a tariffazione specifica;
    u)  operatore:  un'impresa  che e' autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
    v)  punto  terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l'abbonato  ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso
di  reti  in  cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il
punto  terminale  di  rete  e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico  che  puo'  essere  correlato  ad un numero o ad un nome di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il
punto  terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono
collegarsi  via  radio  le apparecchiature terminali utilizzate dagli
utenti del servizio;
    z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della  rete  presso  il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un
impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
    aa)  rete  pubblica  di  comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica  utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
    bb)   rete   telefonica   pubblica:  una  rete  di  comunicazione
elettronica  utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al
pubblico;  la  rete  telefonica pubblica consente il trasferimento di
comunicazioni  vocali  e  altre  forme  di  comunicazione,  quali  il
facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
    cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata   installata   principalmente   per   la   diffusione   o  la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
    dd)  reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e  altre  risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio,  a  mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese  le  reti  satellitari,  le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione  di  circuito  e  a  commutazione di pacchetto, compresa
Internet,   le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei
programmi  sonori  e  televisivi,  i  sistemi  per il trasporto della
corrente   elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati  per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
    ee)  risorse  correlate:  le  risorse  correlate  ad  una rete di
comunicazione   elettronica   o   ad  un  servizio  di  comunicazione
elettronica  che  permettono  o  supportano  la  fornitura di servizi
attraverso  tale  rete  o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
    ff)  servizio  di  comunicazione  elettronica  ad uso privato: un
servizio   di   comunicazione   elettronica   svolto   esclusivamente
nell'interesse  proprio  dal  titolare  della relativa autorizzazione
generale;
    gg)  servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica,
compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un
controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
    hh)  servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico: un servizio
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
chiamate  nazionali  ed  internazionali  e  di accedere ai servizi di
emergenza  tramite  uno  o  piu'  numeri,  che  figurano  in un piano
nazionale  o  internazionale  di  numerazione, e che puo' inoltre, se
necessario,  includere  uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza
di  un  operatore;  servizi  di  elenco  abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a  condizioni  specifiche;  la  fornitura  di  apposite risorse per i
consumatori   disabili  o  con  esigenze  sociali  particolari  e  la
fornitura di servizi non geografici;
    ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un  servizio
televisivo  che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi
prodotti  ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato
panoramico.  Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico;
    ll)  servizio  universale:  un  insieme  minimo di servizi di una
qualita'  determinata,  accessibili  a tutti gli utenti a prescindere
dalla  loro  ubicazione  geografica  e, tenuto conto delle condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
    mm)  sistema  di  accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa
tecnica  secondo  la  quale  l'accesso  in  forma intelligibile ad un
servizio  protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un
abbonamento   o  ad  un'altra  forma  di  autorizzazione  preliminare
individuale;
    nn)   stazione   radioelettrica,   uno  o  piu'  trasmettitori  o
ricevitori  o  un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le  apparecchiature  accessorie,  necessari  in  una data postazione,
anche   mobile   o   portatile,   per   assicurare   un  servizio  di
radiocomunicazione   o  per  il  servizio  di  radioastronomia.  Ogni
stazione   viene  classificata  sulla  base  del  servizio  al  quale
partecipa in materia permanente o temporanea;
    oo)   telefono   pubblico   a  pagamento:  qualsiasi  apparecchio
telefonico   accessibile  al  pubblico,  utilizzabile  con  mezzi  di
pagamento  che  possono  includere  monete  o  carte  di credito o di
addebito  o  schede  prepagate,  comprese  le  schede  con  codice di
accesso;
    pp)  utente:  la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
    qq)  utente  finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - L'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante:
          «Disposizioni  in  materia  di infrastrutture e trasporti»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 181 del 3 agosto
          2002, supplemento ordinario n. 158, cosi' recita:
              «Art. 41 (Riassetto in materia di telecomunicazioni). -
          1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi,  previa acquisizione dei pareri delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendersi  entro
          quarantacinque  giorni dal ricevimento della richiesta, per
          il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  conseguenti al
          recepimento   delle   direttive   2002/19/CE,   2002/20/CE,
          2002/21/CE  e  2002/22/CE,  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate
          entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
                a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le
          reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
                b) le  autorizzazioni  per  le  reti  e  i servizi di
          comunicazione elettronica;
                c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
          alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
                d) il servizio universale;
                e) i  diritti  degli  utenti  e la sicurezza dei dati
          personali nelle comunicazioni elettroniche.
              2.  Nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1, il
          Governo   si   attiene   ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adozione   di   un   codice   delle   disposizioni
          legislative     e     regolamentari     in    materia    di
          telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
                  1)  garanzia  di  accesso al mercato con criteri di
          obiettivita',    trasparenza,    non    discriminazione   e
          proporzionalita';
                  2)  utilizzazione  efficiente  dello spettro radio,
          ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          radiodiffusione   sonora  e  televisiva,  anche  attraverso
          l'attribuzione  della facolta' di trasferimento del diritto
          d'uso  delle  radiofrequenze, previa notifica all'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle comunicazioni e al Ministero delle
          comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
                  3)   previsione   di   procedure   tempestive,  non
          discriminatorie   e  trasparenti  per  la  concessione  del
          diritto  di  installazione di infrastrutture e ricorso alla
          condivisione  delle  strutture,  anche con riferimento, ove
          compatibili,  ai  principi della legge 21 dicembre 2001, n.
          443;
                  4)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei
          procedimenti  amministrativi,  nonche' regolazione uniforme
          dei  medesimi  procedimenti  anche  con  riguardo  a quelli
          relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione
          delle  infrastrutture  di  reti  mobili,  in conformita' ai
          principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
                  5)   interoperabilita'   dei   servizi  in  tecnica
          digitale;
                  6)  affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  delle  funzioni  di  vigilanza,  controllo e
          garanzia     sull'attuazione     delle     politiche     di
          regolamentazione  del  Ministero delle comunicazioni, fatte
          salve  le  competenze  di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
          249,   e   successive   modificazioni,   al   decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 marzo  2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno
          2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2001, n. 317;
                  7)    disciplina    flessibile    dell'accesso    e
          dell'interconnessione    avendo   riguardo   alle   singole
          tipologie  di  servizi,  in  modo  da garantire concorrenza
          sostenibile,  innovazione,  interoperabilita' dei servizi e
          vantaggi per i consumatori;
                  8)    garanzia   della   fornitura   del   servizio
          universale, senza distorsioni della concorrenza;
                b) previsione,    per   le   successive   correzioni,
          modificazioni  o  integrazioni  in futuro occorrenti, anche
          sulla  base  di  direttive europee, dell'applicazione della
          procedura  prevista  dall'art.  17,  comma  2,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  con il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  secondo i medesimi
          criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
                c) depenalizzazione  delle  fattispecie  disciplinate
          dall'art.   195   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad
          oggetto   impianti   per   la   radiodiffusione   sonora  e
          televisiva,  sulla base dei seguenti criteri e comunque con
          previsione  di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore
          a quello attualmente vigente:
                  1)   individuazione   degli   illeciti   di  natura
          amministrativa  riguardanti  la  competenza  del  Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni;
                  2)  fissazione  delle  sanzioni  amministrative  da
          applicare  per le singole fattispecie in equo rapporto alla
          gravita' degli illeciti;
                  3)  determinazione  delle modalita' di accertamento
          degli illeciti;
                  4)  fissazione  delle  sanzioni  amministrative per
          fattispecie  costituenti  contravvenzioni  da  1.500 euro a
          50.000  euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500
          euro a 250.000 euro;
                  5)  previsione,  nei  casi  piu'  gravi,  ovvero in
          ipotesi   di   reiterazione  per  piu'  di  due  volte  nel
          quinquennio   di  illeciti  della  medesima  natura,  della
          sanzione  accessoria  della sospensione da uno a sei mesi o
          della  revoca  della concessione, autorizzazione o licenza,
          nel rispetto del principio di proporzionalita';
                d) espressa  abrogazione  di  tutte  le  disposizioni
          incompatibili.».
              - La  direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
          di  comunicazione  elettronica  e alle risorse correlate, e
          all'interconnessione  delle medesime (direttiva accesso) e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 108 del 24 aprile 2002.
              - La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
          per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione elettronica
          (direttiva  autorizzazioni)  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  Europee n. L 108 del 24 aprile
          2002.
              - La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7 marzo  2002,  che  istituisce  un quadro
          normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione
          elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 108 del 24 aprile
          2002.
              - La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   del   7 marzo   2002,   relativa  al  servizio
          universale  e  ai diritti degli utenti in materia di reti e
          di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
          universale)  e'  pubblicata  nella Gazzetta ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
              - La   direttiva  2002/77/CE,  della  Commissione,  del
          16 settembre  2002,  relativa  alla concorrenza nei mercati
          delle  reti  e dei servizi di comunicazione elettronica, e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 249 del 17 settembre 2002.
              - La  legge  5 giugno  1962,  n.  616, reca: «Sicurezza
          della  navigazione  e  della  vita  umana  in  mare»  ed e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
              - La  legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca: «Norme sulla
          navigazione  da  diporto»  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,  n.  156,  reca:  «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di  telecomunicazioni»  ed e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 3 maggio 1973, n.
          113.
              - La  legge  21 giugno  1986,  n.  317, reca «Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e  del Consiglio del 20 luglio 1998» ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
              -  Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000, n. 427,
          reca  «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
          n.  317,  concernenti  la  procedura  di  informazione  nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE»  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
          del 24 gennaio 2001.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991,  n.  435,  reca: «Approvazione del regolamento per la
          sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare» ed
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n.
          17, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 reca:
          «Attuazione    della   direttiva   90/387/CEE   concernente
          istituzione   del  mercato  interno  per  i  servizi  delle
          telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura
          di  una  rete aperta di telecomunicazioni» ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1993, n. 56.
              - Il  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 289 reca:
          «Attuazione    della    direttiva   92/44/CEE   concernente
          l'applicazione  della  fornitura  di  una  rete  aperta  di
          telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee
          affittate»   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 maggio 1994, n. 112.
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca:
          «Recepimento   della  direttiva  90/388/CEE  relativa  alla
          concorrenza  nei  mercati dei servizi di telecomunicazioni»
          ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1995, n.
          81.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          4 settembre   1995,  n.  420,  reca:  «Regolamento  recante
          determinazione  delle  caratteristiche e delle modalita' di
          svolgimento   dei   servizi  di  telecomunicazioni  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n.   103»   ed   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 ottobre 1995, n. 240.
              - Il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, reca
          «Attuazione   della  direttiva  94/46/CE  che  modifica  le
          direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle
          comunicazioni   via   satellite»  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997.
              - La  legge  1° luglio 1997, n. 189, reca: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 1° maggio
          1997,   n.   115,   recante  disposizioni  urgenti  per  il
          recepimento  della  direttiva  96/2/CE  sulle comunicazioni
          mobili   e  personali»  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 1997, n. 151.
              - La  legge  31 luglio  1997, n. 249, reca «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          1997, supplemento ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          19 settembre   1997,   n.   318,   reca:  «Regolamento  per
          l'attuazione  di  direttive  comunitarie  nel settore delle
          telecomunicazioni»   ed   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca
          «Attuazione   della   direttiva   95/47/CE  in  materia  di
          emissione  di  segnali  televisivi»  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 1999 (Rettifica
          Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999).
              - Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, reca
          «Attuazione  della  direttiva  98/84/CE  sulla  tutela  dei
          servizi  ad  accesso  condizionato e dei servizi di accesso
          condizionato»  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          292 del 15 dicembre 2000.
              - Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n. 427,
          reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
          n.  317,  concernenti  la  procedura  di  informazione  nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE»  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
          del 24 gennaio 2001.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
          2001,   n.  77,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  delle
          direttive    97/51/CE    e    98/10/CE    in   materia   di
          telecomunicazioni»   ed   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74.
              - L'art. 2-bis, comma 10, della legge 20 marzo 2001, n.
          66,  recante  «Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, recante disposizioni
          urgenti  per  il  differimento  di  termini  in  materia di
          trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
          per  il risanamento di impianti radiotelevisivi» pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del 24 marzo 2001, cosi'
          recita:
              «2-bis   (Trasmissioni   radiotelevisive   digitali  su
          frequenze  terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
          banda). - (Omissis).
              10.  All'art.  3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  le  parole:  «il  Ministero  delle  comunicazioni
          adotta»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «l'Autorita'
          adotta».  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2,  comma  13,  e  4,  commi  1  e  3, della legge
          31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
          comunicazioni  che  esercita  la  vigilanza  e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.
              (Omissis).».
              - Il  decreto  legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          «Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita»  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          156 del 7 luglio 2001, supplemento ordinario n. 177.
              - La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca: «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
          n.   217,  recante  modificazioni  al  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  materia  di organizzazione del Governo» ed e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 181 del 6 agosto
          2001.
              - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla
          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   12 luglio   1980,   n.  190,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2001,  n.  447,  reca: «Regolamento recante disposizioni in
          materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali
          per  i  servizi  di telecomunicazione ad uso privato» ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
          2001.
              - Il  decreto  legislativo  4 marzo  2002, n. 21, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  1999/64/CE,  che modifica la
          direttiva    90/388/CEE,    in    materia    di   reti   di
          telecomunicazioni   e  reti  televisive  via  cavo»  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
              - La  decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  7 marzo  2002,  relativa  ad un quadro
          normativo per la politica in materia di spettro radio nella
          Comunita'  europea (Decisione spettro radio); e' pubblicata
          nella  Gazzetta  ufficiale delle Comunita' europee n. L 108
          del 24 aprile 2002.
              - Il   decreto   ministeriale   8 luglio  2002  recante
          «approvazione  del  piano  nazionale  di ripartizione delle
          frequenze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
          2002, n. 169, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  4 settembre  2002,  n. 198,
          reca:  «Disposizioni  volte  ad accelerare la realizzazione
          delle  infrastrutture  di telecomunicazioni strategiche per
          la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443»
          ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  215 del
          13 settembre 2002.
              - La    legge   27 dicembre   2002,   n.   289,   reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2003)» ed e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
          2002, supplemento ordinario n. 240.
              - L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
          «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di  pubblica
          amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
          del  20 gennaio  2003,  supplemento  ordinario  n. 5, cosi'
          recita :
              «Art.   41   (Tecnologie  delle  comunicazioni).  -  1.
          Nell'ambito     dell'attivita'    del    Ministero    delle
          comunicazioni  nel  campo  dello  sviluppo delle tecnologie
          delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
          sicurezza  delle  reti  e della tutela delle comunicazioni,
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
          delle  comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
          e  ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
          ed  istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle
          poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
          normativa  tecnica,  di certificazione e di omologazione di
          apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
          Ministero  e  di  altre  organizzazioni pubbliche e private
          sulla   base   dell'art.  12,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione    opera    la    Scuola   superiore   di
          specializzazione  in  telecomunicazioni  ai sensi del regio
          decreto    19 agosto    1923,   n.   2483,   e   successive
          modificazioni.
              2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
          compiti  di  cui  al  comma 1, all'Istituto superiore delle
          comunicazioni   e  delle  tecnologie  dell'informazione  e'
          attribuita     autonomia     scientifica,    organizzativa,
          amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
          legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
          attivita'  di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnati, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, allo
          stato  di  previsione  del  Ministero delle comunicazioni -
          centro    di   responsabilita'   amministrativa   "Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione"   e   destinati  all'espletamento  delle
          attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
          della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
          al  potere  di  indirizzo  e  vigilanza del Ministero delle
          comunicazioni.
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  acquista  la  denominazione di Consiglio
          superiore  delle  comunicazioni  ed  assume  tra le proprie
          attribuzioni   quelle  riconosciute  in  base  all'art.  1,
          comma 24,  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249, al Forum
          permanente  per  le  comunicazioni, che e' conseguentemente
          soppresso  e  nella  cui dotazione finanziaria il Consiglio
          succede.  Trascorsi  trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  i componenti del Consiglio
          cessano   dalla   carica.   Il  Consiglio  superiore  delle
          comunicazioni  e'  organo  consultivo  del  Ministero delle
          comunicazioni  con  compiti  di  proposta  nei  settori  di
          competenza  del Ministero. Con regolamento da emanare entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
              4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
          propri  organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti
          di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana anche a
          supporto  degli  organi  indicati  dall'art. 14 della legge
          22 febbraio  2001,  n. 36, ferme restando le competenze del
          Ministero della salute.
              5.   La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'  riconosciuta
          istituzione  privata  di alta cultura ed e' sottoposta alla
          vigilanza  del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
          elabora  e  propone strategie di sviluppo del settore delle
          comunicazioni,  da  poter  sostenere nelle sedi nazionali e
          internazionali   competenti,   coadiuva  operativamente  il
          Ministero  delle  comunicazioni nella soluzione organica ed
          interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
          economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
          connesse  alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento
          della   Fondazione   lo   Stato  contribuisce  mediante  un
          contributo  annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
          di  5.165.000  euro per spese di investimento relative alle
          attivita'   di  ricerca.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
          soluzione  di  continuita', rimanendo confermato, il regime
          convenzionale  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
          Fondazione  Ugo  Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
          7 marzo   2001,  recante  la  disciplina  delle  reciproche
          prestazioni  relative alle attivita' di collaborazione e la
          regolazione   dei   conseguenti   rapporti.  Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la  Fondazione  Ugo  Bordoni  realizza  altresi' la rete di
          monitoraggio   dei  livelli  di  campo  elettromagnetico  a
          livello  nazionale,  a valere sui fondi di cui all'art. 112
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
          stabilite da apposita convenzione.
              6.  Lo  statuto,  l'organizzazione  e  i ruoli organici
          della  Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza
          con  le  attivita'  indicate al comma 5. I dipendenti della
          Fondazione   risultanti  in  esubero  in  base  alla  nuova
          organizzazione,  e  comunque  fino ad un massimo di ottanta
          unita',  possono  chiedere  di  essere  immessi,  anche  in
          soprannumero,   nel  ruolo  dell'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie dell'informazione e del
          Ministero   delle  comunicazioni,  al  quale  accedono  con
          procedure  concorsuali,  secondo  criteri  e  modalita'  da
          definire  con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro
          inquadramento  si  provvede  nei  posti e con le qualifiche
          professionali  analoghe  a  quelle  rivestite. Al personale
          immesso  compete  il  trattamento  economico spettante agli
          appartenenti  alla  qualifica  in cui ciascun dipendente e'
          inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed
          economica  maturata  con  il  precedente  rapporto.  Per le
          finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
          annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
          cui  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
          hanno  presentato  domanda  di inquadramento possono essere
          mantenuti   in   servizio  presso  la  Fondazione  fino  al
          completamento delle procedure concorsuali.
              7.   Al   fine   di   incentivare   lo  sviluppo  della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,   in   aggiunta   a  quanto  gia'  previsto  dal
          decreto-legge   23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  il
          Ministero   delle   comunicazioni   promuove  attivita'  di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri   e   di  servizi  interattivi,  con  particolare
          riguardo   alle   applicazioni   di   carattere  innovativo
          nell'area  dei  servizi  pubblici  e dell'interazione tra i
          cittadini  e  le  amministrazioni  dello Stato, avvalendosi
          della  riserva  di  frequenze  di  cui all'art. 2, comma 6,
          lettera  d),  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249. Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni  da  stipulare tra la
          medesima    Fondazione    e    soggetti    abilitati   alla
          sperimentazione  ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
          2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          2001,  e  della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
          per  le  garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
          deliberazione  n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
          sperimentazione    sono    utilizzate,    su    base    non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
              8.   All'art.   2-bis,   comma  10,  del  decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 marzo   2001,  n.  66,  dopo  le  parole:  "sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
          le  seguenti:  "che  esercita  la  vigilanza e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni".
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito  locale  che  alla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge   risultino   debitrici   per   canoni  di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione   debitoria,  senza  applicazione  di  interessi,
          mediante  pagamento  di quanto dovuto, da effettuarsi entro
          novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da
          parte   del  Ministero  delle  comunicazioni,  in  un'unica
          soluzione  se  l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
          in  un  numero  massimo di cinque rate mensili di ammontare
          non  inferiore  ad  euro  2.000, con scadenza a partire dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione,  se  l'importo  e'  pari o superiore ad euro
          5.000.».
              - La  legge  8 luglio 2003, n. 172, reca: «Disposizioni
          per  il  riordino  e il rilancio della nautica da diporto e
          del turismo nautico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2003, n. 161.
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,    recante:    «Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, cosi' recita:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              -   L'art.   2,   comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  recante: «Attuazione
          della   direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
          giuridici  dei servizi della societa' dell'informazione, in
          particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 14 aprile
          2003, supplemento ordinario n. 61, cosi' recita :
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) "servizi  della  societa'  dell'informazione":  le
          attivita'  economiche  svolte  in linea -on line- nonche' i
          servizi  definiti  dall'art.  1, comma 1, lettera b), della
          legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».
                               Art. 2
                          Campo di applicazione
    1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
    a)  reti  e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ivi  comprese  le  reti  utilizzate  per  la  diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
    b) attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
    c)   tutela   degli   impianti   sottomarini   di   comunicazione
elettronica;
    d) servizi radioelettrici.
    2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
    a)  servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi  di  comunicazione  elettronica o che comportano un controllo
editoriale su tali contenuti;
    b)  apparecchiature  contemplate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature
utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
    c)  disciplina  dei  servizi  della  societa'  dell'informazione,
definiti  dalla  legge  21  giugno  1986, n. 317, come modificata dal
decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n. 427, e disciplinati dal
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
    3.  Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le
norme  speciali  in  materia  di  reti  utilizzate  per la diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi.
          Note all'art. 2:
              - Per  il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  la legge 21 giugno 1986, n. 317 e per il decreto
          legislativo  23 novembre  2000,  n.  427, si vedano le note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si
          veda la nota all'art. 1.
                               Art. 3
                            Principi generali
    1.  Il Codice garantisce i diritti inderogabili di liberta' delle
persone  nell'uso  dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche' il
diritto  di  iniziativa  economica  ed  il suo esercizio in regime di
concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
    2.  La  fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica,
che  e'  di  preminente  interesse  generale,  e' libera e ad essa si
applicano le disposizioni del Codice.
    3.  Sono  fatte  salve le limitazioni derivanti da esigenze della
difesa  e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della
salute  pubblica  e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e
protezione  dei  dati  personali, poste da specifiche disposizioni di
legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
                               Art. 4
    Obiettivi   generali  della  disciplina  di  reti  e  servizi  di
                      comunicazione elettronica
    1.   La   disciplina   delle  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica  e'  volta  a  salvaguardare,  nel rispetto del principio
della  libera  circolazione  delle  persone  e  delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
    a) liberta' di comunicazione;
    b)   segretezza   delle   comunicazioni,   anche   attraverso  il
mantenimento   dell'integrita'   e  della  sicurezza  delle  reti  di
comunicazione elettronica;
    c)  liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione    elettronica   secondo   criteri   di   obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
    2.  A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le
imprese  che  forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica,
disposti  dal  Codice,  sono imposti secondo principi di trasparenza,
non    distorsione   della   concorrenza,   non   discriminazione   e
proporzionalita'.
    3.   La   disciplina   delle  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica e' volta altresi' a:
    a)  promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e  la  partecipazione  ad  essi  dei soggetti interessati, attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
nei  confronti  delle  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica;
    b)  garantire  la  trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle
procedure   per   la  concessione  dei  diritti  di  passaggio  e  di
installazione   delle   reti   di   comunicazione  elettronica  sulle
proprieta' pubbliche e private;
    c)  garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione  generale  per l'offerta al pubblico di reti e servizi
di comunicazione elettronica;
    d)  garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli
effetti distorsivi della concorrenza;
    e)  promuovere  lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi  di  comunicazione  elettronica,  ivi compresi quelli a larga
banda  e  la  loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
    f)  garantire  in  modo flessibile l'accesso e l'interconnessione
per  le  reti  di  comunicazione  elettronica  a  larga banda, avendo
riguardo  alle  singole  tipologie di servizio, in modo da assicurare
concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
    g)  garantire  la  convergenza,  la  interoperabilita' tra reti e
servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
    h)   garantire   il   rispetto   del   principio  di  neutralita'
tecnologica,   inteso   come   non  discriminazione  tra  particolari
tecnologie,  non  imposizione  dell'uso di una particolare tecnologia
rispetto   alle   altre  e  possibilita'  di  adottare  provvedimenti
ragionevoli  al  fine  di promuovere taluni servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata.
    4.   La   disciplina   della  fornitura  di  reti  e  servizi  di
comunicazione  elettronica  tiene conto delle norme e misure tecniche
approvate  in  sede  comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni
approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu'
di convenzioni e trattati.
                               Art. 5
                         Regioni ed Enti locali
    1.  Lo  Stato,  le  Regioni  e gli Enti locali, ferme restando le
competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province
autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche
mediante  intese  ed  accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
concordano,  in  sede  di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata
"Conferenza   Unificata"),  le  linee  generali  dello  sviluppo  del
settore,   anche   per   l'individuazione  delle  necessarie  risorse
finanziarie.  A  tal  fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza
Unificata,  avvalendosi  della  propria  organizzazione e senza oneri
aggiuntivi  per  la  finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il
compito  di  verificare  il  grado  di  attuazione  delle  iniziative
intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate
sulla  dinamica  del settore e di elaborare le proposte da sottoporre
alla Conferenza.
    2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita' economica, di
tutela   della  concorrenza  e  di  sussidiarieta',  nell'ambito  dei
principi   fondamentali  di  cui  al  Codice  e  comunque  desumibili
dall'ordinamento  della  comunicazione  stabiliti  dallo  Stato, e in
conformita'  con  quanto  previsto dall'ordinamento comunitario ed al
fine  di  rendere  piu'  efficace ed efficiente l'azione dei soggetti
pubblici  locali  e  di  soddisfare le esigenze dei cittadini e degli
operatori  economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle
rispettive  competenze  e  nel  rispetto dei principi di cui al primo
comma  dell'articolo  117 della Costituzione, dettano disposizioni in
materia di:
    a)  individuazione  di  livelli  avanzati  di  reti  e servizi di
comunicazione  elettronica  a  larga banda, da offrire in aree locali
predeterminate  nell'ambito  degli  strumenti  di pianificazione e di
sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese;
    b)  agevolazioni  per  l'acquisto  di  apparecchiature  terminali
d'utente  e  per  la  fruizione  di  reti  e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda;
    c)  promozione  di  livelli  minimi  di  disponibilita' di reti e
servizi  di  comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture
pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e
di   formazione,   negli  insediamenti  produttivi,  nelle  strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
    d)  definizione  di  iniziative  volte a fornire un sostegno alle
persone  anziane,  ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati
un  reddito  modesto  o  particolari esigenze sociali ed a quelli che
vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
    3.  L'utilizzo  di  fondi  pubblici, ivi compresi quelli previsti
dalla  normativa  comunitaria,  necessari  per il conseguimento degli
obiettivi  indicati  al  comma  2, lettere a) e b), deve avvenire nel
rispetto   dei   principi   di  trasparenza,  non  distorsione  della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
    4.  Le  disposizioni  del Codice sono applicabili nelle Regioni a
statuto  speciale  e  nelle  Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche
con  riferimento  alle  disposizioni  del  Titolo  V, parte II, della
Costituzione,  per  le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampia rispetto a quelle gia' attribuite.
          Note all'art. 5:
              -   Per   l'art.  8  del  decreto  legislativo  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle
          premesse.
              - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita :
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
                               Art. 6
                           Misure di garanzia
    1.  Lo  Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni,
non  possono  fornire  reti  o  servizi  di comunicazione elettronica
accessibili  al  pubblico,  se  non attraverso societa' controllate o
collegate.
    2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti
dall'articolo  2359,  commi  primo  e  secondo  del Codice civile. Il
controllo   si   considera   esistente   nella  forma  dell'influenza
dominante,   salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una  delle
situazioni  previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
    3.  Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette
di  agevolazioni  alle  imprese, da parte dello Stato, delle Regioni,
degli  Enti  locali  e  di altri Enti pubblici, tali da distorcere le
condizioni  di  concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del
titolo  V  del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle
condizioni di cui al medesimo titolo V.
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma,  si  computano  anche  i  voti  spettanti a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
              - L'art.  2,  comma  18, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  recante:  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo» cosi' recita:
              «Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - (Omissis).
              18.  Il  controllo  si  considera esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                a) esistenza  di  un  soggetto che, da solo o in base
          alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori;
                b) sussistenza   di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario e organizzativo o economico idonei a
          conseguire uno dei seguenti effetti:
                  1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
                  2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  4)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese;
                c) l'assoggettamento  a  direzione  comune,  che puo'
          risultare   anche   in   base  alle  caratteristiche  della
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          significativi e qualificati elementi.».
Capo II
FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITA' ED ALTRE DISPOSIZIONI
COMUNI
                               Art. 7
                          Ministero e Autorita'
    1.  Il  Ministero  esercita  le  competenze derivanti dal decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge
12  giugno  2001,  n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto  2001,  n.  317,  dal  decreto  legge  2  gennaio  2001, n. 5,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  20 marzo 2001, n. 66, e
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
    2.  L'Autorita'  e'  Autorita'  nazionale  di regolamentazione ed
esercita  le  competenze  derivanti  dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249,  come  modificata  dal  decreto  legge  2  gennaio  2001,  n. 5,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  20 marzo 2001, n. 66, e
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
    3.    L'Autorita',    in    quanto    Autorita'    nazionale   di
regolamentazione,   ed   il   Ministero,  per  la  parte  di  propria
competenza,  adottano  le  misure  espressamente  previste dal Codice
intese  a  conseguire  gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel
rispetto  dei  principi  di  ragionevolezza  e  proporzionalita'.  Le
competenze  del  Ministero,  cosi'  come  quelle dell'Autorita', sono
notificate  alla  Commissione  europea  e  sono  rese  pubbliche  sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
          Note all'art. 7:
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
          ordinario n. 163
              - Per la legge 3 agosto 2001, n. 317, vedi le note alle
          premesse.
              - La  legge  20 marzo 2001, n. 66 reca: «Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  23 gennaio
          2001,   n.   5,   recante   disposizioni   urgenti  per  il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento  di impianti radiotelevisivi.» ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.
              - Per la legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note
          alle premesse.
              - La  legge  14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
          la  concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi   di  pubblica  utilita»  ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 novembre  1995, n. 270, supplemento
          ordinario.
              - Per  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, si vedano le
          note alla premesse.
                               Art. 8
    Cooperazione  tra il Ministero, l'Autorita' e l'Autorita' garante
                   della concorrenza e del mercato
    1.   Il   Ministero,  l'Autorita'  e  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si
scambiano le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive
europee  sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le
informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza
cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
    2.   Il   Ministero,  l'Autorita'  e  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data
di   entrata   in  vigore  del  Codice,  nell'ambito  dei  rispettivi
ordinamenti,  anche  mediante  specifiche  intese, disposizioni sulle
procedure  di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie
di   interesse  comune.  Le  disposizioni  sono  rese  pubbliche  sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
    3.   Il   Ministero,  l'Autorita'  e  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra
loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la
piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
                               Art. 9
      Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
    1.   I   ricorsi   avverso   i   provvedimenti  del  Ministero  e
dell'Autorita' adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono
devoluti  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza  nei giudizi di primo grado e' attribuita in via esclusiva
ed  inderogabile  dalle  parti  al Tribunale amministrativo regionale
(TAR)  del  Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l'articolo
23   bis   della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive
modificazioni.
          Nota all'art. 9:
              - L'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive modificazioni, cosi' recita:
              «Art.  23-bis.  - 1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo si  applicano  nei  giudizi davanti agli organi di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
                a) i    provvedimenti   relativi   a   procedure   di
          affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
                b) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
                c) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
                d) i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti;
                e) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
                f) i   provvedimenti   di   nomina,  adottati  previa
          delibera  del  Consiglio  dei Ministri ai sensi della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                g) i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali
          e   quelli   connessi   concernenti   la  formazione  e  il
          funzionamento degli organi.
              2.  I  termini  processuali  previsti sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
              3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
          tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
          ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
          sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
          con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
          udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
              4.  Nel  giudizio  di  cui  al comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
              5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
              6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
              7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso
          la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
              8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata.».
                               Art. 10
                      Comunicazione di informazioni
    1.  Le  imprese  che  forniscono  reti e servizi di comunicazione
elettronica  trasmettono  tutte  le  informazioni, anche di carattere
finanziario,  necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie
di  rispettiva  competenza, al fine di assicurare la conformita' alle
disposizioni  o  alle  decisioni  dagli  stessi adottate ai sensi del
Codice.  Tali  imprese devono fornire tempestivamente le informazioni
richieste,  nel  rispetto  dei  termini  e  del  grado  di  dettaglio
determinati,  rispettivamente,  dal  Ministero  e  dall'Autorita'. Le
richieste   di  informazioni  del  Ministero  e  dell'Autorita'  sono
proporzionate  rispetto  all'assolvimento  dello specifico compito al
quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.
    2.   Il  Ministero  e  l'Autorita'  forniscono  alla  Commissione
europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a
quest'ultima  per  assolvere i compiti che il Trattato le conferisce,
proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata,  le  informazioni  fornite  al  Ministero  e  all'Autorita'
possono   essere   messe   a   disposizione   di  un'altra  Autorita'
indipendente  nazionale  o di analoga Autorita' di altro Stato membro
dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia
necessario  per  consentire  l'adempimento delle responsabilita' loro
derivanti  in  base  al  diritto  comunitario. Se necessario, e salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce
le  informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione
di  analoga  Autorita'  di  altro  Stato  membro.  Se le informazioni
trasmesse  alla  Commissione  europea  o  ad  altra analoga Autorita'
riguardano  informazioni  precedentemente  fornite  da  un'impresa su
richiesta  del  Ministero  ovvero  dell'Autor ita', tale impresa deve
esserne informata.
    3.   Qualora   le   informazioni  trasmesse  da  un'Autorita'  di
regolamentazione   di   altro  Stato  membro  siano  da  considerarsi
riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in
materia  di  riservatezza,  il  Ministero  e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
    4.  Il  Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui
al  presente  articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un
mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
    5.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  pubblicano,  entro e non oltre
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del Codice, le disposizioni
relative  all'accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  al
presente   articolo,  comprese  guide  e  procedure  dettagliate  per
ottenere  tale  accesso.  Ogni decisione di diniego dell'accesso alle
informazioni  deve  essere esaurientemente motivata e tempestivamente
comunicata alle parti interessate.
          Nota all'art. 10:
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
                               Art. 11
              Meccanismo di consultazione e di trasparenza
    1.  Fatti  salvi  i  casi che rientrano nel campo di applicazione
degli  articoli  12,  comma  6,  23 e 24, il Ministero e l'Autorita',
quando  intendono  adottare  provvedimenti in applicazione del Codice
che   abbiano  un  impatto  rilevante  sul  mercato  di  riferimento,
consentono   alle   parti   interessate   di  presentare  le  proprie
osservazioni  sulla  proposta  di  provvedimento entro un termine non
inferiore  a  trenta  giorni,  a  decorrere dalla notifica alle parti
interessate della proposta di provvedimento.
    2.  Il  Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni
dall'entrata  in  vigore  del  Codice,  nell'osservanza della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui
rispettivi  Bollettini  ufficiali e siti Internet la procedura che si
applica,  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,  ai  fini  della
consultazione.   Se  i  documenti  ricevuti  contengono  informazioni
riservate   di   carattere   personale,  commerciale,  industriale  e
finanziario,  relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e'
esercitato   nei   limiti  di  quanto  necessario  ad  assicurare  il
contraddittorio.
    3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione,
la  proposta  di  provvedimento  ed  i  risultati  della procedura di
consultazione,  ad  eccezione  delle  informazioni riservate ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente
pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero
e dell'Autorita'.
          Nota all'art. 11:
              - Per  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota
          all'art. 10.
                               Art. 12
    Consolidamento   del   mercato   interno   per  le  comunicazioni
                            elettroniche
    1.  Il  Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle funzioni di
cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui
all'articolo  13, nella misura in cui concernono il funzionamento del
mercato interno.
    2.  L'Autorita'  coopera  in modo trasparente con le Autorita' di
regolamentazione  degli  altri  Stati  membri  e  con  la Commissione
europea  al  fine  di  assicurare la piena applicazione, in tutti gli
Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite
con  il  Codice;  a  tale  scopo  l'Autorita'  si  adopera al fine di
pervenire   ad   un   accordo   preventivo   con   le   Autorita'  di
regolamentazione  degli  altri  Stati  membri  e  con  la Commissione
europea  sui  tipi  di  strumenti  e sulle soluzioni piu' adeguate da
utilizzare   nell'affrontare   determinati  tipi  di  situazioni  nel
contesto del mercato.
    3.  Oltre  alla  consultazione  di  cui  all'articolo 11, qualora
l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito
degli  articoli  18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati
membri,  rende  accessibile,  fornendone  apposita documentazione, la
proposta  di  provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione
europea  e  alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri Stati
membri.  L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
    4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non puo' essere
adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere la
proposta  di  provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia
richiesta entro tale termine, quando:
    a)  o  abbia  ad  oggetto  l'identificazione  di  un  mercato  di
riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18;
    b)  o  abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono,
sia  individualmente  sia  congiuntamente  ad altre, un significativo
potere  di  mercato,  ai  sensi  dell'articolo  19, commi 4 , 5 o 7 e
influenzi  gli  scambi  tra  Stati  membri  e  la Commissione europea
ritenga  che  possa  creare  una  barriera al mercato unico europeo o
dubiti  della  sua  compatibilita'  con  il  diritto comunitario e in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.
    5.  L'Autorita'  tiene  in massima considerazione le osservazioni
delle  Autorita'  di  regolamentazione  di altri Stati membri e della
Commissione  europea  e,  salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
    6.  In  circostanze  straordinarie  l'Autorita',  ove ritenga che
sussistano  motivi  di  urgenza,  in  deroga alla procedura di cui ai
commi  3  e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
interessi   degli   utenti,   puo'  adottare  adeguati  provvedimenti
temporanei  cautelari  aventi  effetto  immediato, in coerenza con le
disposizioni  del  Codice.  L'Autorita'  comunica immediatamente tali
provvedimenti,  esaurientemente  motivati, alla Commissione europea e
alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri  Stati membri. La
decisione  dell'Autorita'  di  estendere  il periodo di efficacia dei
provvedimenti  cosi'  adottati  o  di renderli permanenti e' soggetta
alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
                               Art. 13
         Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione
    1.  Nello  svolgere  le funzioni di regolamentazione indicate nel
Codice  e  secondo  le  procedure  in  esso contenute, il Ministero e
l'Autorita',  nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte
le  misure  ragionevoli  e  proporzionate  intese  a  conseguire  gli
obiettivi  generali  di  cui  all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del
presente articolo.
    2. Il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei
poteri   indicati   nel  Codice  tengono  in  massima  considerazione
l'obiettivo  di  una  regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel
rispetto   dei   principi   di   garanzia  della  concorrenza  e  non
discriminazione tra imprese.
    3.  Il  Ministero  e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle
loro  competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e
il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
    4.  Il  Ministero  e  l'Autorita' promuovono la concorrenza nella
fornitura  delle  reti  e  dei  servizi di comunicazione elettronica,
nonche' delle risorse e servizi correlati:
    a)  assicurando  che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano
il  massimo  beneficio  sul  piano  della  scelta, del prezzo e della
qualita';
    b)  garantendo  che  non  abbiano luogo distorsioni e restrizioni
della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
    c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia
di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e
servizi  di  comunicazione  elettronica,  ivi compresi quelli a larga
banda,  secondo  le  disposizioni  del  Codice  e tenendo conto degli
indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica
e finanziaria;
    d)  incoraggiando  un  uso  efficace  e  garantendo  una gestione
efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
    5.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle rispettive
competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
    a)  rimuovendo  gli  ostacoli  residui  che  si  frappongono alla
fornitura  di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi
correlati  e  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  sul  piano
europeo;
    b)   adottando   una   disciplina   flessibile   dell'accesso   e
dell'interconnessione,   anche   mediante  la  negoziazione  tra  gli
operatori,  compatibilmente con le condizioni competitive del mercato
e  avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione
elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda,
in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
    c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee
e l'interoperabilita' dei servizi;
    d)  garantendo  che  non vi siano discriminazioni nel trattamento
delle   imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica;
    e)  collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri
Stati  membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
garantire   lo   sviluppo   di   prassi   regolamentari   coerenti  e
l'applicazione coerente del Codice.
    6.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle rispettive
competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
    a)  garantendo  a  tutti  i  cittadini  un  accesso  al  servizio
universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
    b)  garantendo  un  livello elevato di protezione dei consumatori
nei  loro  rapporti  con  i  fornitori,  in particolare predisponendo
procedure  semplici  e poco onerose di risoluzione delle controversie
da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
    c)  contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei
dati personali e della vita privata;
    d)   promuovendo   la   diffusione  di  informazioni  chiare,  in
particolare   garantendo   la   trasparenza  delle  tariffe  e  delle
condizioni   di   uso   dei   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico;
    e)  prendendo  in  considerazione  le  esigenze di gruppi sociali
specifici, in particolare degli utenti disabili;
    f)  garantendo  il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza
delle reti pubbliche di comunicazione;
    g)   garantendo   il  diritto  all'informazione,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
    7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita'
applicano  le  disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
    8.  L'Autorita'  si  dota,  conformemente alle indicazioni recate
dalla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 27
marzo  2000,  attuativa  della  legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o
metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.
    9.  Ogni  atto  di  regolamentazione  dell'Autorita'  deve recare
l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
          Note all'art. 13:
              - L'art.    19   della   «Dichiarazione   dei   diritti
          dell'uomo»,  adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
          Unite il 10 dicembre 1948, cosi' recita.
              «Art.  19. - Ogni individuo ha il diritto alla liberta'
          di  opinione  e  di  espressione, incluso il diritto di non
          essere  molestato  per  la  propria  opinione  e  quello di
          cercare,   ricevere   e   diffondere  informazioni  e  idee
          attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.»
              - Per  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, si veda nota
          all'art. 10.
              - La   direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 27 marzo 2000 reca: «Analisi tecnico-normativa
          e  analisi  dell'impatto  e  della  regolamentazione» ed e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118.
              - La legge 8 marzo 1999, n. 50 reca: «Delegificazione e
          testi    unici    di    norme    concernenti   procedimenti
          amministrativi  -  legge  di  semplificazione  1998»  ed e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56.
                               Art. 14
    Gestione  delle  radiofrequenze  per  i  servizi di comunicazione
                             elettronica
    1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle rispettive
competenze,  provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze
per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13.
La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e
dei  piani  di  assegnazione,  a  cura  dell'Autorita', e' fondata su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
    2.   Il   Ministero   promuove  l'armonizzazione  dell'uso  delle
radiofrequenze  nel  territorio  dell'Unione europea in modo coerente
con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in
conformita' della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
    3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  da  norme  di  legge o di
regolamento  in  materia  di  radiodiffusione  sonora e televisiva, i
diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilita' di banda e
conseguentemente  assegnati ad un numero predeterminato di operatori,
possono  essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne
hanno  legittima disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati a
fornire  una  rete con analoga tecnologia, con le modalita' di cui ai
commi  4  e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di
uso  e'  assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma
8.
    4.  L'intenzione  di  un operatore di trasferire i diritti di uso
delle   radiofrequenze   deve   essere   notificata  al  Ministero  e
all'Autorita'  ed il trasferimento di tali diritti e' efficace previo
assenso  del  Ministero  ed  e'  reso pubblico. Il Ministero, sentita
l'Autorita',  comunica,  entro  novanta  giorni  dalla notifica della
relativa  istanza  da  parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla
cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
    5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorita',
sentita  l'Autorita'  Garante della concorrenza e del mercato, che la
concorrenza  non  sia  falsata  in  conseguenza dei trasferimenti dei
diritti  d'uso,  puo'  apporre  all'autorizzazione, se necessario, le
specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle
radiofrequenze  sia  stata  armonizzata mediante l'applicazione della
decisione  n.  676/2002/CE  o  di  altri  provvedimenti comunitari, i
trasferimenti   suddetti   non   possono  comportare  un  cambiamento
dell'utilizzo di tali radiofrequenze.
          Nota all'art. 14:
              - Per   la  decisione  n.  676/2002/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio si vedano le note alle premesse.
                               Art. 15
      Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
    1.  Il  Ministero  controlla  l'assegnazione  di tutte le risorse
nazionali  di  numerazione  e  la  gestione  del  piano  nazionale di
numerazione,  garantendo  che  a  tutti  i  servizi  di comunicazione
elettronica  accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi
di  numeri adeguati. Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione
dei nomi a dominio e indirizzamento.
    2.  L'Autorita' stabilisce il piano nazionale di numerazione e le
procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi
di  obiettivita',  trasparenza  e  non  discriminazione,  in  modo da
assicurare  parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di
comunicazione  elettronica  accessibili  al pubblico. In particolare,
l'Autorita'  vigila  affinche' l'operatore cui sia stato assegnato un
blocco  di  numeri  non  discrimini  altri  fornitori  di  servizi di
comunicazione  elettronica  in  relazione  alle sequenze di numeri da
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
    3.  L'Autorita'  pubblica  il piano nazionale di numerazione e le
sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale.
    4.   L'Autorita'   promuove  l'armonizzazione  delle  risorse  di
numerazione  all'interno  dell'Unione europea ove cio' sia necessario
per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
    5.  Il  Ministero  vigila  affinche'  non vi siano utilizzi della
numerazione  non  coerenti con le tipologie di servizi per i quali le
numerazioni   stesse   sono   disciplinate  dal  piano  nazionale  di
numerazione.
    6.   Il   Ministero   e   l'Autorita',   al  fine  di  assicurare
interoperabilita'   completa   e  globale  dei  servizi,  operano  in
coordinamento  con  le  organizzazioni  internazionali  che  assumono
decisioni  in  tema  di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e
indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
    7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
l'Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e  delle  tecnologie
dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita'.
                               Art. 16
                         Separazione strutturale
    1.  Le  imprese  che  detengono  diritti  esclusivi  o  speciali,
esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono
fornire  reti  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico,  se  non  attraverso  societa'  controllate o collegate, ai
sensi dell'articolo 6, comma 2.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 non si applicano alle
imprese  il  cui  fatturato  annuale  nelle  attivita'  relative alla
fornitura   di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica  nel
territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
    3.  Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica
al   pubblico   non  sono  soggetti  agli  obblighi  di  redazione  e
certificazione  del  bilancio,  i  rendiconti finanziari dell'impresa
sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e
successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita'
alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I
Disposizioni comuni
                               Art. 17
      Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
    1.  L'Autorita'  nell'accertare,  secondo  la  procedura  di  cui
all'articolo  19, quali imprese dispongono di un significativo potere
di  mercato  ai  sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del
presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
    2.  Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere
di  mercato  se,  individualmente o congiuntamente con altri, gode di
una  posizione  equivalente  ad  una posizione dominante, e dunque di
forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole
in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
    3.  L'Autorita',  nel  valutare  se  due  o  piu'  imprese godono
congiuntamente  di  una  posizione  dominante  sul  mercato, tiene in
massima  considerazione le Linee direttrici della Commissione europea
per  l'analisi  del mercato e la valutazione del significativo potere
di  mercato  ai  sensi  del nuovo quadro normativo comunitario per le
reti  e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate
"le linee direttrici".
    4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico,  si  presume  che essa abbia un significativo potere in un
mercato  strettamente  connesso,  qualora  le  connessioni  tra i due
mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato
sia  fatto  valere  nell'altro  mercato,  rafforzando  in tal modo il
potere di mercato complessivo dell'impresa in questione.
                               Art. 18
                Procedura per la definizione dei mercati
    1.    L'Autorita',   tenendo   in   massima   considerazione   le
Raccomandazioni  relative  ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del  settore  delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate
"le  raccomandazioni",  e  le  linee  direttrici, definisce i mercati
rilevanti  conformemente  ai principi del diritto della concorrenza e
sulla  base  delle  caratteristiche  e  della  struttura  del mercato
nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
diversi  da  quelli  individuati  nelle  raccomandazioni, l'Autorita'
applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
                               Art. 19
                   Procedura per l'analisi del mercato
    1.   L'Autorita'  effettua,  sentita  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo
in massima considerazione le linee direttrici.
    2. L'analisi e' effettuata:
    a)  in  prima  applicazione  del  Codice, entro centoventi giorni
dalla  data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle
rilevazioni  ed  analisi  gia'  in  possesso dell'Autorita' elaborate
conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
    b)  a  seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro
novanta giorni dalla loro pubblicazione;
    c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
    3.  Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45,
66,   67,   68   e  69  a  decidere  in  merito  all'imposizione,  al
mantenimento,  alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle
imprese,  essa  determina,  in  base all'analisi di mercato di cui al
comma   1,   se   uno   dei   mercati  rilevanti  sia  effettivamente
concorrenziale.
    4.  L'Autorita',  se  conclude  che  un mercato e' effettivamente
concorrenziale,  non  impone  ne'  mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione  specifici  di cui al comma 3. Qualora siano gia' in
vigore  obblighi  derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca
per  le  imprese  operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli
obblighi   e'  comunicata  alle  parti  interessate  con  un  congruo
preavviso.
    5.  Qualora  accerti,  anche mediante un'analisi dinamica, che un
mercato  rilevante  non e' effettivamente concorrenziale, l'Autorita'
individua  le  imprese  che  dispongono di un significativo potere di
mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali
imprese  gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma
3,  ovvero  mantiene  in vigore o modifica tali obblighi laddove gia'
esistano.
    6.  Ai  fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorita' tiene
conto    degli   obiettivi   e   dei   principi   dell'attivita'   di
regolamentazione  di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli
indicati  al  comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando
distorsioni della concorrenza.
    7.  Nel  caso di mercati transnazionali individuati con decisione
della  Commissione europea, l'Autorita' effettua l'analisi di mercato
congiuntamente  alle  Autorita' di regolamentazione degli altri Stati
membri  interessate,  tenendo  in  massima  considerazione  le  linee
direttrici,   e  si  pronuncia  di  concerto  con  queste  in  merito
all'imposizione,  al  mantenimento,  alla  modifica  o alla revoca di
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
    8.  I  provvedimenti  di  cui  ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati
secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
    9.  Gli  operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati
come  operatori  che  detengano  una  quota  di mercato significativa
nell'ambito  della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di
servizi  ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE
o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori
notificati  ai  fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non
sia  stata  espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di
cui   al   presente   articolo.  Successivamente  cessano  di  essere
considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.
          Note all'art. 19:
              - L'allegato  1, parte I - della Direttiva 97/33/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  30 giugno 1997
          sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
          finalizzata   a   garantire   il   servizio   universale  e
          l'interoperabilita'  attraverso l'applicazione dei principi
          di  fornitura di una rete aperta (ONP) - Gazzetta Ufficiale
          n. L 199 del 26 luglio 1997, cosi' recita:
          «Allegato  1  RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI
          DI  TELECOMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI
          (di  cui all'art. 3, paragrafo 2).     Le reti pubbliche di
          telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione
          a  disposizione  del  pubblico  indicati  di  seguito  sono
          ritenuti di primaria importanza a livello europeo.
              Gli  organismi  che  forniscono  le  reti  pubbliche di
          telecomunicazione  e/o  i  servizi  di  telecomunicazione a
          disposizione  del  pubblico  specificati  in appresso e che
          detengono   una   quota  di  mercato  significativa  devono
          assolvere   agli   obblighi   specifici   in   materia   di
          interconnessione  e accesso di cui all'art. 4, paragrafo 2,
          e agli articoli 6 e 7.
                                   Parte 1.
          Rete telefonica pubblica fissa.
              Per  rete  telefonica pubblica fissa si intende la rete
          pubblica   di   telecomunicazione  a  commutazione  per  il
          trasferimento   tra   punti  di  terminazione  di  rete  in
          posizioni  fisse  e  informazioni  audio nella larghezza di
          banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro:
                la telefonia vocale;
                le  comunicazioni  fax  del  gruppo III, in base alle
          raccomandazioni dell'UIT-T nella "serie-T";
                la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso
          modem  ad una velocita' minima di 2 400 bit/s, in base alle
          raccomandazioni dell'UIT-T nella "serie-V".
              L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale
          avviene attraverso uno o piu' numeri attribuiti nell'ambito
          del piano di numerazione nazionale.
              Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva
          95/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del
          13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura
          di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale.
              Per il servizio telefonico pubblico fisso si intende la
          fornitura  agli  utenti  finali  in  posizioni  fisse di un
          servizio  per  effettuare  e  ricevere chiamate nazionali e
          internazionali;  puo'  includere  l'accesso  ai  servizi di
          emergenza   (112),   la   fornitura   dei  servizi  tramite
          operatore, i servizi di informazione abbonati, la fornitura
          di  telefoni  pubblici  a  pagamento,  la  fornitura  di un
          servizio  a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni
          speciali  per  gli  utenti disabili o con speciali esigenze
          sociali.
              L'accesso  all'utente  finale  avviene attraverso uno o
          piu' numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione
          nazionale.».
              - La  direttiva  98/10/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime
          di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale
          e  sul  servizio  universale  delle telecomunicazioni in un
          ambiente   concorrenziale,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale Comunita' europee n. L 101.
              - Il  Regolamento  (CE) 18 dicembre 2000, n. 2887/2000:
          Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
          all'accesso  disaggregato  alla  rete locale, e' pubblicato
          nella G.U.C.E. 30 dicembre 2000, n. L 336.
                               Art. 20
                             Normalizzazione
    1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee per la
fornitura  armonizzata  di  servizi,  di  interfacce  tecniche  e  di
funzioni  di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire
l'interoperabilita'  dei  servizi  e migliorare la liberta' di scelta
degli utenti.
    2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate   dalla   Commissione   europea,   il   Ministero   promuove
l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni
europee  di  normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche,
il  Ministero  promuove  l'applicazione delle norme o raccomandazioni
internazionali     adottate    dall'Unione    internazionale    delle
telecomunicazioni  (UIT),  dall'Organizzazione  internazionale per la
standardizzazione    (ISO)   o   dalla   Commissione   elettrotecnica
internazionale (IEC).
                               Art. 21
    Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale
    1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  da  norme  di  legge e di
regolamento  in  materia  di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva,
l'Autorita',  sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di
informazioni,   al   pluralismo   dei  mezzi  d'informazione  e  alla
diversita'  culturale,  incoraggia,  nel  rispetto delle disposizioni
dell'articolo 20, comma 1:
    a)  i  fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva,
da  rendere  disponibile  al  pubblico  su piattaforme di televisione
digitale  interattiva,  indipendentemente dal modo di trasmissione, a
usare un'API aperta;
    b)  i  fornitori  di tutte le apparecchiature digitali televisive
avanzate  destinate  a ricevere i servizi di televisione digitale, su
piattaforme  di  televisione digitale interattiva, a rispettare l'API
aperta  in  conformita'  ai  requisiti minimi dei relativi standard o
specifiche.
    2.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  42, comma 2,
lettera   b),   l'Autorita',   sentito  il  Ministero,  incoraggia  i
proprietari  delle  API  a  rendere  disponibile  a  condizioni eque,
ragionevoli  e  non  discriminatorie e dietro adeguata remunerazione,
tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi
di  televisione  digitale  interattiva  di  fornire  tutti  i servizi
supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
                               Art. 22
                       Procedure di armonizzazione
    1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'assolvimento  dei propri
compiti,  tengono  in massima considerazione le raccomandazioni della
Commissione   europea  concernenti  l'armonizzazione  dell'attuazione
delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli
obiettivi  di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorita'
decidano  di  non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la
Commissione europea motivando le proprie decisioni.
                               Art. 23
               Risoluzione delle controversie tra imprese
    1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti
o  servizi  di  comunicazione  elettronica,  avente  ad  oggetto  gli
obblighi  derivanti dal Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle
parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima,
e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante
che risolve la controversia.
    2.  L'Autorita'  dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia  con  decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi
abbiano   espressamente   derogato  prevedendo  altri  mezzi  per  la
soluzione   della   controversia,  conformemente  a  quanto  disposto
dall'articolo  13.  L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la
propria  decisione.  Se  la  controversia  non e' risolta dalle parti
entro  quattro  mesi  da  tale  comunicazione,  e  se la parte che si
ritiene  lesa  non  ha  adito  un organo giurisdizionale, l'Autorita'
adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di  una  delle  parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la
controversia.
    3.  Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' persegue gli
obiettivi  di  cui  all'articolo  13. Gli obblighi che possono essere
imposti  ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di
una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
    4.  La  decisione  dell'Autorita'  deve  essere motivata, nonche'
pubblicata   sul   Bollettino   ufficiale   e   sul   sito   Internet
dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed
ha  efficacia  dalla  data  di  notifica alle parti interessate ed e'
ricorribile in via giurisdizionale.
    5.  La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti
la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
                               Art. 24
              Risoluzione delle controversie transnazionali
    1.  Qualora  sorga  una controversia transnazionale tra parti, di
cui  almeno  una  stabilita  in  un altro Stato membro, relativamente
all'applicazione  del  Codice,  per la quale risulti competente anche
una  Autorita'  di  regolamentazione  di  un  altro  Stato membro, si
applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
    2.  Le  parti  possono investire della controversia le competenti
Autorita'  nazionali  di regolamentazione. Queste ultime coordinano i
loro  sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia
secondo  gli  obiettivi  indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo
imposto  ad  un'impresa  da parte dell'Autorita' al fine di risolvere
una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice.
    3.  L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione
dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere
una  controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti
vi  abbiano  espressamente  derogato  prevedendo  altri  mezzi per la
soluzione   della   controversia,  conformemente  a  quanto  disposto
dall'articolo  13.  L'Autorita'  e  l'Autorita'  di  regolamentazione
dell'altro  Stato  membro,  comunicano  tempestivamente alle parti la
decisione.  Se  la  controversia  non  e'  risolta  dalle parti entro
quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo
giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita'
di  regolamentazione  dell'altro  Stato  membro  per  giungere ad una
soluzione  della  controversia,  in conformita' delle disposizioni di
cui all'articolo 13.
    4.  La  procedura  di  cui  al comma 2 non preclude alle parti la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
Capo II
Autorizzazioni
                               Art. 25
    Autorizzazione  generale per le reti e i servizi di comunicazione
                             elettronica
    1.  L'attivita'  di  fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica  e'  libera  ai  sensi  dell'articolo  3,  fatte salve le
condizioni  stabilite  nel  presente  Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative
che  prevedano  un regime particolare per i cittadini o le imprese di
Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea o allo Spazio economico
europeo,  o  che  siano giustificate da esigenze della difesa e della
sicurezza  dello  Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con
le  esigenze  della  tutela  dell'ambiente e della protezione civile,
poste  da  specifiche  disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla
data di entrata in vigore del Codice.
    2.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  si  applicano anche ai
cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel
caso  in  cui  lo  Stato  di  appartenenza  applichi,  nelle  materie
disciplinate  dal  presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'.
Rimane  salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia
aderisce o da specifiche convenzioni.
    3.   La   fornitura   di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica,  fatti  salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo
28,  comma  2,  o  i  diritti  di  uso  di  cui  all'articolo  27, e'
assoggettata   ad   un'autorizzazione  generale,  che  consegue  alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
    4.  L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
resa  dalla  persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della  persona  giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente
l'intenzione   di   iniziare  la  fornitura  di  reti  o  servizi  di
comunicazione  elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato
dei  fornitori  di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da
pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione  costituisce denuncia di inizio attivita' e deve essere
conforme  al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata
ad   iniziare   la   propria   attivita'  a  decorrere  dall'avvenuta
presentazione  della  dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni
sui  diritti  di  uso  stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi
dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990, n. 241 e successive
modificazioni,  il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della di chiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento  motivato  da  notificare  agli  interessati  entro  il
medesimo  termine,  il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'. Le
imprese  titolari  di  autorizzazione  sono tenute all'iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
    5.  La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un
servizio di comunicazione elettronica, puo' aver luogo in ogni tempo.
La  cessazione  deve  essere  comunicata agli utenti almeno 90 giorni
prima,  informandone  contestualmente  il  Ministero. Tale termine e'
ridotto  a  trenta  giorni  nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
    6.  Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti
anni  e  sono  rinnovabili. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione  di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo
si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione
della  dichiarazione  deve  avvenire  con sessanta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
    7.  La  scadenza  dell'autorizzazione generale coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita'.
    8.  Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente   e  sotto  qualsiasi  forma,  previa  comunicazione  al
Ministero  nella  quale siano chiaramente indicati le frequenze radio
ed  i  numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni
dalla  presentazione  della  relativa  istanza  da parte dell'impresa
cedente,  puo'  comunicare  il  proprio  diniego  fondato  sulla  non
sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e
soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero
richiede  chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso  i  richiesti
chiarimenti o documenti.
          Note all'art. 25:
              - L'art.  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          :  «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
          di  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi» cosi'
          recita:
              «Art.  19.  -  1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi  della  legge  1° giugno  1939,  n. 1089, della legge
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  del decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto   1985,   n.   431,   il   cui   rilascio  dipenda
          esclusivamente  dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento di prove a cio'
          destinate     che     comportino    valutazioni    tecniche
          discrezionali,   e   non   sia   previsto  alcun  limite  o
          contingente  complessivo per il rilascio degli atti stessi,
          l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di
          inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica
          amministrazione   competente,  attestante  l'esistenza  dei
          presupposti   e   dei  requisiti  di  legge,  eventualmente
          accompagnata  dall'autocertificazione  dell'esperimento  di
          prove  a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
          all'amministrazione  competente, entro e non oltre sessanta
          giorni  dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
          dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti e
          disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato  da
          notificare  all'interessato  entro  il medesimo termine, il
          divieto  di  prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei
          suoi   effetti,   salvo   che,   ove  cio'  sia  possibile,
          l'interessato  provveda a conformare alla normativa vigente
          detta   attivita'  ed  i  suoi  effetti  entro  il  termine
          prefissatogli dall'amministrazione stessa.».
              - L'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
          «Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo» cosi' come modificato dal presente decreto
          e' il seguente:
              «    Art.1    (Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  le
          garanzie   nelle   comunicazioni,   di  seguito  denominata
          "Autorita'",  la  quale  opera  in  piena  autonomia  e con
          indipendenza di giudizio e di valutazione.
              2.   Ferme   restando   le   attribuzioni   di  cui  al
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio  1994,  n.  71, il
          Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni assume la
          denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
              3.   Sono   organi  dell'Autorita'  il  presidente,  la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per  i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio. Ciascuna
          commissione  e' organo collegiale costituito dal presidente
          dell'Autorita'  e  da  quattro  commissari. Il consiglio e'
          costituito  dal  presidente  e  da  tutti  i commissari. Il
          Senato  della  Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
          quattro  commissari  ciascuno, i quali vengono nominati con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun  deputato esprime il voto indicando due nominativi,
          uno  per  la  commissione  per le infrastrutture e le reti,
          l'altro  per  la commissione per i servizi e i prodotti. In
          caso  di  morte,  di  dimissioni  o  di  impedimento  di un
          commissario,  la  Camera competente procede all'elezione di
          un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
          ordinaria   del  mandato  dei  componenti  l'Autorita'.  Al
          commissario  che  subentri  quando mancano meno di tre anni
          alla  predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto
          di  conferma  di  cui  all'art.  2,  comma  8,  della legge
          14 novembre  1995,  n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa
          con  il  Ministro  delle comunicazioni. La designazione del
          nominativo  del  presidente  dell'Autorita'  e' previamente
          sottoposta   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre
          1995, n. 481.
              4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
          e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi verifica il
          rispetto  delle  norme  previste dagli articoli 1 e 4 della
          legge  14 aprile  1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993,
          n. 206, e dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996, n. 650.
              5.   Ai   componenti  dell'Autorita'  si  applicano  le
          disposizioni  di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
          legge 14 novembre 1995, n. 481.
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
                a) la  commissione  per  le  infrastrutture e le reti
          esercita le seguenti funzioni:
                  1)  esprime parere al Ministero delle comunicazioni
          sullo  schema  del  piano  nazionale  di ripartizione delle
          frequenze  da  approvare  con  decreto  del  Ministro delle
          comunicazioni,  sentiti  gli  organismi  di  cui al comma 3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le
          frequenze  destinate  al  servizio di protezione civile, in
          particolare   per  quanto  riguarda  le  organizzazioni  di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
                  2)  elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi del
          Ministero  delle  comunicazioni e sentite la concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani di
          assegnazione  delle frequenze, comprese quelle da assegnare
          alle  strutture  di protezione civile ai sensi dell'art. 11
          della  legge  24 febbraio  1992, n. 225, in particolare per
          quanto  riguarda  le  organizzazioni  di  volontariato e il
          Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino,  e li approva, con
          esclusione  delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo al
          Ministero   della   difesa   che   provvede  alle  relative
          assegnazioni.    Per    quanto   concerne   le   bande   in
          compartecipazione    con   il   Ministero   della   difesa,
          l'Autorita'   provvede   al  previo  coordinamento  con  il
          medesimo;
                  3)   definisce,   fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art.  15  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, le
          misure   di   sicurezza   delle  comunicazioni  e  promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per  l'eliminazione  delle  interferenze elettromagnetiche,
          anche  attraverso  la modificazione di impianti, sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
                  4)   sentito   il   parere   del   Ministero  delle
          comunicazioni  e  nel rispetto della normativa comunitaria,
          determina  gli  standard  per  i  decodificatori in modo da
          favorire la fruibilita' del servizio;
                  5)  cura  la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge;
                  6)  dalla data di entrata in vigore del regolamento
          di  cui  al  numero  5) sono abrogate tutte le disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale  della  stampa  e  del  Registro  nazionale delle
          imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge  5 agosto
          1981,  n.  416,  e  successive modificazioni, e nella legge
          6 agosto  1990,  n.  223, nonche' nei regolamenti di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
          268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1983,  n.  49, e al decreto del Presidente della Repubblica
          27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
          al  presente  numero esistenti presso l'ufficio del Garante
          per   la   radiodiffusione  e  l'editoria  sono  trasferiti
          all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
                  7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
          con     riferimento     alle     tariffe    massime,    per
          l'interconnessione  e  per l'accesso alle infrastrutture di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
                  8)  regola  le relazioni tra gestori e utilizzatori
          delle  infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i   diritti   di   interconnessione   e   di  accesso  alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici  tra  gli  operatori del settore per evitare la
          proliferazione  di  impianti  tecnici  di  trasmissione sul
          territorio;
                  9)   sentite   le   parti  interessate,  dirime  le
          controversie  in  tema  di  interconnessione e accesso alle
          infrastrutture  di  telecomunicazione  entro novanta giorni
          dalla notifica della controversia;
                  10)   riceve   periodicamente   un'informativa  dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di   interruzione  del  servizio  agli  utenti,  formulando
          eventuali  indirizzi  sulle  modalita' di interruzione. Gli
          utenti  interessati  possono proporre ricorso all'Autorita'
          avverso  le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
                  11)   individua,   in  conformita'  alla  normativa
          comunitaria,  alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
          quanto  previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
          soggettivo  degli eventuali obblighi di servizio universale
          e   le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione  del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
                  12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
                  13)  determina,  sentiti i soggetti interessati che
          ne  facciano  richiesta, i criteri di definizione dei piani
          di  numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi di
          telecomunicazione,   basati  su  criteri  di  obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
                  14)   interviene   nelle  controversie  tra  l'ente
          gestore  del  servizio  di  telecomunicazioni  e gli utenti
          privati;
                  15)  vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili
          con  la  salute  umana e verifica che tali tetti, anche per
          effetto  congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del  Ministero  delle  comunicazioni.  Il  rispetto di tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le  concessioni all'installazione di apparati con emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni,  sentiti  l'Istituto  superiore di sanita' e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa  entro  sessanta  giorni  i  tetti di cui al presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
                b) la commissione per i servizi e i prodotti:
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge  dei  servizi  e  dei  prodotti  che  sono forniti da
          ciascun  operatore  destinatario  di  concessione ovvero di
          autorizzazione  in  base alla vigente normativa promuovendo
          l'integrazione  delle  tecnologie e dell'offerta di servizi
          di telecomunicazioni;
                  2)  emana  direttive concernenti i livelli generali
          di  qualita'  dei  servizi  e  per  l'adozione, da parte di
          ciascun   gestore,   di  una  carta  del  servizio  recante
          l'indicazione  di  standard  minimi  per  ogni  comparto di
          attivita';
                  3)  vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma  diffusa,  fatte salve le competenze attribuite dalla
          legge  a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle  relazioni  tra  gestori  di  reti  fisse  e mobili e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni;
                  4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi minimi che
          debbono   trascorrere   per   l'utilizzazione  delle  opere
          audiovisive  da  parte  dei diversi servizi a partire dalla
          data  di  edizione  di  ciascuna opera, in osservanza della
          normativa  vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
          accordi tra produttori;
                  4-bis)   svolge   i  compiti  attribuiti  dall'art.
          182-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e successive
          modificazioni;
                  5)  in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
          e  di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi delle
          disposizioni  di  legge  e regola l'interazione organizzata
          tra  il  fornitore  del prodotto o servizio o il gestore di
          rete  e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti;
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle  norme  in materia di tutela dei minori anche tenendo
          conto   dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi  al
          rapporto  tra  televisione e minori e degli indirizzi della
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche  riconosciute  nell'ambito  del  settore delle
          comunicazioni di massa;
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica;
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti    sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'   e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in  materia  di  equita'  di  trattamento  e  di parita' di
          accesso   nelle   pubblicazioni  e  nella  trasmissione  di
          informazione  e  di propaganda elettorale ed emana le norme
          di attuazione;
                  10)  propone  al  Ministero  delle comunicazioni lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio  pubblico  radiotelevisivo e verifica l'attuazione
          degli  obblighi  previsti  nella  suddetta convenzione e in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
          vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  esprime  parere
          obbligatorio   entro   trenta   giorni   sullo   schema  di
          convenzione   e   sul   contratto   di   servizio   con  la
          concessionaria  del  servizio  pubblico; inoltre, vigila in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico;
                  11)  cura  le rilevazioni degli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei  diversi mezzi di comunicazione; vigila
          sulla  correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e
          di  diffusione  dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
          da  altri  soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
          delle  metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
          dei   dati   pubblicati,   nonche'  sui  monitoraggi  delle
          trasmissioni  televisive  e  sull'operato delle imprese che
          svolgono  le  indagini;  la  manipolazione dei dati tramite
          metodologie   consapevolmente   errate  ovvero  tramite  la
          consapevole  utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
          dell'art.  476,  primo comma, del codice penale; laddove la
          rilevazione  degli indici di ascolto non risponda a criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o  ai  mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo' provvedere ad
          effettuare le rilevazioni necessarie;
                  12)  verifica  che la pubblicazione e la diffusione
          dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione di massa siano
          effettuate  rispettando  i  criteri contenuti nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
                  13)  effettua  il  monitoraggio  delle trasmissioni
          radiotelevisive,   anche   avvalendosi   degli  ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni;
                  14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
          legge 6 agosto 1990, n. 223;
                  15)  favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni;
                c) il consiglio:
                  1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
          anche    legislativi,   in   relazione   alle   innovazioni
          tecnologiche   ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno  ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni;
                  2)    garantisce    l'applicazione    delle   norme
          legislative  sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
          comunicazione,   anche  attraverso  la  predisposizione  di
          specifici regolamenti;
                  3)   promuove   ricerche  e  studi  in  materia  di
          innovazione  tecnologica  e  di  sviluppo nel settore delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto     superiore    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni,   che   viene  riordinato  in  "Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione", ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                  4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al comma 9 e i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
                  5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
          di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
          il  rilascio  delle licenze e delle autorizzazioni e per la
          determinazione   dei   relativi   contributi,   nonche'  il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni    e    delle    autoriz-zazioni   in   materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi;
                  6)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari  per  il  rilascio  delle  concessioni e delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva sulla base dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
                  7)  verifica  i  bilanci  ed  i  dati relativi alle
          attivita'  ed  alla  proprieta'  dei soggetti autorizzati o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento;
                  8)  accerta  la  effettiva sussistenza di posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi   della   presente   legge  e  adotta  i  conseguenti
          provvedimenti;
                  9)  assume le funzioni e le competenze assegnate al
          Garante  per  la  radiodiffusione  e l'editoria, escluse le
          funzioni  in  precedenza  assegnate al Garante ai sensi del
          comma  1  dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
          che e' abrogato;
                  10)  accerta  la mancata osservanza, da parte della
          societa'   concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo
          pubblico,   degli  indirizzi  formulati  dalla  Commissione
          parlamentare  per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge   14 aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria   stessa   l'attivazione   dei  procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili;
                  11)  esprime,  entro  trenta giorni dal ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3,  4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale
          termine  i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di
          detto parere;
                  12)  entro  il  30 giugno  di ogni anno presenta al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri per la trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita'  e  sui  programmi  di  lavoro; la relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori  di  competenza,  in particolare per quanto attiene
          allo  sviluppo  tecnologico,  alle risorse, ai redditi e ai
          capitali,  alla  diffusione  potenziale  ed effettiva, agli
          ascolti  e  alle  letture  rilevate,  alla pluralita' delle
          opinioni    presenti    nel   sistema   informativo,   alle
          partecipazioni  incrociate  tra  radio, televisione, stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario;
                  13)  autorizza  i trasferimenti di proprieta' delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge;
                  14)  esercita  tutte  le  altre  funzioni  e poteri
          previsti  nella  legge  14 novembre  1995,  n. 481, nonche'
          tutte  le  altre  funzioni dell'Autorita' non espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti.
              7.  Le  competenze  indicate  al comma 6 possono essere
          ridistribuite   con   il   regolamento   di  organizzazione
          dell'Autorita' di cui al comma 9.
              8.  La separazione contabile e amministrativa, cui sono
          tenute  le  imprese  operanti  nel  settore destinatarie di
          concessioni     o     autorizzazioni,    deve    consentire
          l'evidenziazione   dei   corrispettivi   per   l'accesso  e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio    universale    e    quella   dell'attivita'   di
          installazione  e  gestione delle infrastrutture separata da
          quella   di   fornitura   del   servizio   e   la  verifica
          dell'insussistenza  di  sussidi  incrociati  e  di pratiche
          discriminatorie.   La  separazione  contabile  deve  essere
          attuata   nel  termine  previsto  dal  regolamento  di  cui
          all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  650.  Le  imprese  operanti  nel  settore  delle
          telecomunicazioni     pubblicano     entro     due     mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati  di  bilancio,  con l'evidenziazione degli elementi di
          cui al presente comma.
              9.   L'Autorita',   entro   novanta  giorni  dal  primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione   e   il   funzionamento,   i  bilanci,  i
          rendiconti  e la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto,  sulla base della disciplina contenuta nella legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento  dei  concorsi  e le procedure per l'immissione
          nel  ruolo  del  personale  assunto  con  contratto a tempo
          determinato  ai  sensi  del  comma 18. L'Autorita' provvede
          all'autonoma   gestione   delle   spese   per   il  proprio
          funzionamento  nei  limiti del fondo stanziato a tale scopo
          nel  bilancio  dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative  e comportamentali del personale, dei dirigenti e
          dei  componenti  della Autorita' attraverso l'emanazione di
          un  documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti   di   cui  al  presente  comma  sono  adottati
          dall'Autorita'  con  il  voto  favorevole della maggioranza
          assoluta dei suoi componenti.
              10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
          o   privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi  diffusi
          costituiti  in  associazioni o comitati, cui possa derivare
          un   pregiudizio   dal  provvedimento,  hanno  facolta'  di
          denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
          e di intervenire nei procedimenti.
              11.  L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le
          modalita'   per  la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
          controversie  che  possono insorgere fra utenti o categorie
          di  utenti  ed  un  soggetto  autorizzato o destinatario di
          licenze  oppure  tra  soggetti autorizzati o destinatari di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in  sede  giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
          un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da ultimare
          entro   trenta   giorni  dalla  proposizione  del-l'istanza
          all'Autorita'.  A  tal  fine,  i  termini per agire in sede
          giurisdi-zionale   sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del
          termine    per   la   conclusione   del   procedimento   di
          conciliazione.
              12.   I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono  le
          procedure   relative   ai  criteri  minimi  adottati  dalle
          istituzioni  dell'Unione  europea  per  la regolamentazione
          delle   procedure   non   giurisdizionali   a   tutela  dei
          consumatori   e   degli   utenti.   I  criteri  individuati
          dall'Autorita'  nella  definizione delle predette procedure
          costituiscono    principi    per   la   definizione   delle
          controversie   che  le  parti  concordino  di  deferire  ad
          arbitri.
              13.  L'Autorita'  si  avvale degli organi del Ministero
          delle   comunicazioni   e   degli   organi   del  Ministero
          dell'interno  per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
          di   telecomunicazioni   nonche'   degli   organi  e  delle
          istituzioni  di  cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
          norme   vigenti,   il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
          l'editoria.  Riconoscendo  le esigenze di decentramento sul
          territorio  al fine di assicurare le necessarie funzioni di
          governo,   di   garanzia   e   di   controllo  in  tema  di
          comunicazione,  sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
          comitati   regionali  per  le  comunicazioni,  che  possono
          istituirsi    con    leggi   regionali   entro   sei   mesi
          dall'insediamento,  ai  quali  sono  altresi' attribuite le
          competenze   attualmente   svolte  dai  comitati  regionali
          radiotelevisivi.  L'Autorita',  d'intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, individua gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi  organizzativi  e di finanziamento dei comitati. Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza  le  funzioni  dei  comitati  regionali per le
          comunicazioni   sono   assicurate  dai  comitati  regionali
          radiotelevisivi   operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          adotta  un  regolamento  per  definire  le  materie  di sua
          competenza   che   possono   essere  delegate  ai  comitati
          regionali  per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti   o   organismi  di  riconosciuta  indipendenza  e
          competenza.  Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita' sono
          esenti  da  bollo.  L'Autorita'  si coordina con i preposti
          organi  dei  Ministeri  della difesa e dell'interno per gli
          aspetti di comune interesse.
              14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati
          regionali  per  le  comunicazioni  avviene prioritariamente
          mediante  le  procedure  di mobilita' previste dall'art. 4,
          comma   2,   del  decreto-legge  12 maggio  1995,  n.  163,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
          n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste
          e  delle  telecomunicazioni  che,  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, risulti applicato al relativo
          ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
          al  personale  in  posizione  di  comando  dall'Ente  poste
          italiane  presso  gli  stessi ispettorati territoriali, nei
          limiti  della  dotazione  organica del Ministero, stabilita
          dal  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 540, i cui effetti
          sono  stati  fatti  salvi  dalla legge 23 dicembre 1996, n.
          650.
              15.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del
          tesoro,  sono  determinati  le strutture, il personale ed i
          mezzi  di  cui  si  avvale  il  servizio  di  polizia delle
          telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del
          personale  del  Ministero dell'interno e degli stanziamenti
          iscritti  nello stato di previsione dello stesso Ministero,
          rubrica  sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
          sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della
          Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico
          settore della radiodiffusione e dell'editoria.
              16. (Comma abrogato dal presente decreto).
              17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente  dell'Autorita'  nel  limite di duecentosessanta
          unita'.   Alla   definitiva   determinazione  della  pianta
          organica   si   procede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro delle
          comunicazioni  di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il  Ministro  per  la funzione pubblica, su parere conforme
          dell'Autorita',  in  base  alla  rilevazione dei carichi di
          lavoro,   anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure  di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente  con  gli stanziamenti ordinari di bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
              18.  L'Autorita',  in  aggiunta  al personale di ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato,  disciplinato  dalle norme di diritto privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste  dall'art.  2,  comma  30, della legge 14 novembre
          1995, n. 481.
              19.  L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
          di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche  o  di  enti  pubblici  collocati in posizione di
          fuori   ruolo   nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,  ovvero  in  aspettativa ai sensi dell'art. 13
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.   382,   e   successive  modificazioni,  in  numero  non
          superiore,  complessivamente,  a  trenta  unita'  e per non
          oltre  il  20  per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali,
          lasciando  non coperto un corrispondente numero di posti di
          ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
          l'indennita'   prevista   dall'art.   41  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
              20.  In  sede  di prima attuazione della presente legge
          l'Autorita'  puo'  provvedere al reclutamento del personale
          di  ruolo,  nella misura massima del 50 per cento dei posti
          disponibili   nella   pianta  organica,  mediante  apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze  trasferite nell'ambito del personale dipendente
          dal   Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'ufficio  del
          Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria purche' in
          possesso    delle    competenze    e   dei   requisiti   di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
          delle singole funzioni.
              21.  All'Autorita'  si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma  9, limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.
              22.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore del
          regolamento  di  organizzazione  previsto  dal  comma 9 del
          presente  articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
          e 13 dell'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche'
          il  secondo comma dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n.
          416.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore delle
          norme  di  cui  ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
          abrogati  i  commi  7  e 8 dell'art. 6 della legge 6 agosto
          1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile
          con  le  disposizioni  della presente legge. Dalla data del
          suo  insediamento  l'Autorita'  subentra  nei  procedimenti
          amministrativi  e  giurisdizionali  e nella titolarita' dei
          rapporti  attivi  e  passivi facenti capo al Garante per la
          radiodiffusione e l'editoria.
              23.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni,  sono  emanati  uno  o  piu' regolamenti, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  per  individuare le competenze trasferite, coordinare
          le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle  pubbliche
          amministrazioni    interessate    dal    trasferimento   di
          competenze,  riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
          amministrazioni  e rivedere le relative piante organiche. A
          decorrere  dalla  data di entrata in vigore dei regolamenti
          sono  abrogate  le disposizioni legislative e regolamentari
          che  disciplinano  gli  uffici  soppressi  o riorganizzati,
          indicate nei regolamenti stessi.
              24.   Presso   il   Ministero  delle  comunicazioni  e'
          istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
          oltre  che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero da
          esperti  di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori del
          settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
          e  di  proposta  nel  settore della multimedialita' e delle
          nuove  tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione del
          Forum  non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per lo
          Stato.
              25.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'Autorita' il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al  Garante  per  la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
          fini  di  quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge
          31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
              26.  I  ricorsi  avverso i provvedimenti dell'Autorita'
          rientrano   nella   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
          amministrativo.  La competenza di primo grado e' attribuita
          in    via    esclusiva   ed   inderogabile   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio.
              27.  Il  tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
          chiamato  a  pronunciarsi  sulla  domanda di sospensione di
          provvedimenti del-l'Autorita', puo' definire immediatamente
          il   giudizio   nel   merito,   con  motivazione  in  forma
          abbreviata.  Le  medesime disposizioni si applicano davanti
          al  Consiglio  di  Stato  in caso di domanda di sospensione
          della  sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono
          ridotti  della  meta'  ed  il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
          deposito  in  cancelleria.  Nel  caso  di  concessione  del
          provvedimento   cautelare,  l'udienza  di  discussione  del
          merito  della  causa  deve  essere celebrata entro sessanta
          giorni.   Con   la   sentenza  che  definisce  il  giudizio
          amministrativo  il  giudice  pronuncia specificamente sulle
          spese  del  processo  cautelare. Le parti interessate hanno
          facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata
          dal  tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio subito
          dopo  la  pubblicazione  del  dispositivo,  con riserva dei
          motivi,  che  dovranno  essere proposti entro trenta giorni
          dalla  notificazione  della  sentenza.  Anche  in  caso  di
          appello   immediato   si  applica  l'art.  33  della  legge
          6 dicembre 1971, n. 1034.
              28.   E'  istituito  presso  l'Autorita'  un  Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni  rappresentative  delle  varie categorie degli
          utenti  dei  servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,    psicologico,    pedagogico,   educativo   e
          massmediale,  che  si  sono distinte nella affermazione dei
          diritti  e della dignita' della persona o delle particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti  esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
          Parlamento  e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
          privati,  che  hanno  competenza  in  materia audiovisiva o
          svolgono  attivita' in questi settori su tutte le questioni
          concernenti  la  salvaguardia  dei  diritti  e le legittime
          esigenze  dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
          comunicativo,  promuovendo altresi' iniziative di confronto
          e  di  dibattito  su  detti  temi.  Con proprio regolamento
          l'Autorita'   detta   i   criteri   per   la  designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli  utenti  e  fissa  il  numero dei suoi componenti, il
          quale  non  deve  essere  superiore a undici. I pareri e le
          proposte  che  attengono  alla  tutela  dei  diritti di cui
          all'art.  1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          sono  trasmessi  al  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali.
              29.   I  soggetti  che  nelle  comunicazioni  richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio  della  propria  attivita'  non  rispondenti al
          vero,  sono  puniti con le pene previste dall'art. 2621 del
          codice civile.
              30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le
          modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
          dati  e  delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti
          con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
          milione  a  lire  duecento  milioni  irrogata  dalla stessa
          Autorita'.
              31.  I  soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
          diffide  dell'Autorita',  impartiti ai sensi della presente
          legge,   sono   puniti   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria   da  lire  venti  milioni  a  lire  cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni   dominanti,   si   applica  a  ciascun  soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
          contestazione.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie
          previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
              32.  Nei  casi  previsti  dai  commi 29, 30 e 31, se la
          violazione  e'  di  particolare  gravita' o reiterata, puo'
          essere  disposta  nei  confronti  del titolare di licenza o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita',  per  un periodo non superiore ai sei mesi,
          ovvero la revoca.».
                               Art. 26
    Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
    1.  Le  imprese  autorizzate  ai  sensi dell'articolo 25 hanno il
diritto di:
    a)  fornire  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  al
pubblico;
    b)  richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le
occorrenti  dichiarazioni,  per  esercitare  il diritto di installare
infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88.
    2.  Allorche'  tali  imprese intendano fornire al pubblico reti o
servizi  di  comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da'
loro inoltre il diritto di:
    a)  negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione  alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea,
alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
    b)   poter  essere  designate  quali  fornitori  di  una  o  piu'
prestazioni  che  rientrano  negli obblighi di servizio universale in
tutto  il  territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente
alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
                               Art. 27
            Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
    1.  Ogni  qualvolta cio' sia possibile e sempre che il rischio di
interferenze  dannose  sia  trascurabile  secondo le disposizioni del
piano   nazionale   di  ripartizione  delle  frequenze,  l'uso  delle
frequenze  radio  non  e'  subordinato  alla  concessione  di diritti
individuali di uso.
    2.  Qualora  l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato
alla  concessione  di  diritti  individuali  di  uso,  il  diritto di
utilizzarle   deriva   dall'autorizzazione  generale  e  le  relative
condizioni di uso sono in essa stabilite.
    3.   Qualora  sia  necessario  concedere  diritti  di  uso  delle
frequenze  radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti,
a  richiesta,  ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi
di  comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale,
nel  rispetto  degli  articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di
ogni  altra  disposizione  che  garantisca  l'uso  efficiente di tali
risorse  in  conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del
Titolo I.
    4.  I  diritti  individuali  di  uso  delle frequenze radio e dei
numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio
e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale.
    5.  Fatti  salvi  criteri  e  procedure  specifici previsti dalla
normativa  vigente  in materia di concessione di diritti di uso delle
frequenze  radio  ai  fornitori di servizi di contenuto radiofonico o
televisivo,  i  diritti  di  uso  sono  concessi  mediante  procedure
pubbliche,   trasparenti   e  non  discriminatorie.  Nel  caso  delle
frequenze  radio  il  Ministero,  nel concedere i diritti, precisa se
essi  siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a
quali condizioni, conformemente all'articolo 14.
    6.  Il  numero  dei  diritti di uso da concedere per le frequenze
radio  puo'  essere  limitato  solo  quando  cio'  sia necessario per
garantire  l'uso  efficiente  delle  frequenze  stesse in conformita'
all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.
    7.  Alle  procedure di selezione competitiva o comparativa per la
concessione  di  diritti  individuali di uso delle frequenze radio si
applicano le disposizioni dell'articolo 29.
    8.  Il  Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni
in  materia  di  diritti  di  uso,  non  appena  ricevuta  la domanda
completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi
specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei
settimane   nel  caso  delle  frequenze  radio  assegnate  per  scopi
specifici  nell'ambito  del  piano  nazionale  di  ripartizione delle
frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali
accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento   internazionale  delle  frequenze  e  delle  posizioni
orbitali   dei  satelliti.  Se  la  domanda  risulta  incompleta,  il
Ministero,   entro   i   termini  sopra  indicati,  invita  l'impresa
interessata   ad  integrarla.  I  termini  vengono  sospesi  fino  al
recepimento  delle  integrazioni,  che debbono pervenire al Ministero
entro   e   non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.  Il  mancato
ricevimento  nei  termini  delle  integrazioni  richieste costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
    9.  Qualora  l'Autorita' decida, previa consultazione delle parti
interessate  ai  sensi  dell'articolo  11,  che  i diritti di uso dei
numeri  ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale
debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o
comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.
                               Art. 28
    Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso
                 delle frequenze radio e dei numeri
    1.  L'autorizzazione  generale per la fornitura di reti o servizi
di  comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio
e  dei  numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto
delle  condizioni  elencate,  rispettivamente,  nelle  parti A, B e C
dell'allegato  n.  1.  Tali  condizioni  devono essere obiettivamente
giustificate   rispetto   alla  rete  o  al  servizio  in  questione,
proporzionate,  trasparenti  e  non discriminatorie. L'autorizzazione
generale  e'  sempre  sottoposta  alla condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1.
    2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di
reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2
e  3,  43,  45,  66,  67,  68  e  69  o alle imprese designate per la
fornitura  del  servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV,
sezione  II,  del  presente  Titolo,  sono separati, sotto il profilo
giuridico,  dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione
generale.  Per  garantire la trasparenza nei confronti delle imprese,
nell'autorizzazione   generale   e'  fatta  menzione  degli  obblighi
specifici prescritti alle singole imprese.
    3.   L'autorizzazione   generale   contiene  solo  le  condizioni
specifiche  indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce
le  condizioni  che  sono  imposte  alle  imprese  in virtu' di altre
disposizioni normative.
    4.  Nel  concedere  i  diritti di uso delle frequenze radio o dei
numeri   il   Ministero   applica   le   sole   condizioni  elencate,
rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.
                               Art. 29
    Procedura  per limitare il numero dei diritti di uso da concedere
                       per le frequenze radio
    1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei
diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorita':
    a)  tiene  adeguatamente  conto  dell'esigenza  di  ottimizzare i
vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e
la  sostenibilita'  degli  investimenti  rispetto  alle  esigenze del
mercato,   anche  in  applicazione  del  principio  di  effettivo  ed
efficiente  utilizzo  dello  spettro  radio  di cui agli articoli 14,
comma 1, e 27, comma 6;
    b)  concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i
consumatori,   l'opportunita'   di   esprimere   la  loro  posizione,
conformemente all'articolo 11;
    c)  pubblica  qualsiasi decisione relativa alla concessione di un
numero  limitato  di  diritti  individuali  di  uso,  indicandone  le
ragioni;
    d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
    e)   riesamina  tali  limitazioni  a  scadenze  ragionevoli  o  a
ragionevole richiesta degli operatori interessati.
    2.  L'Autorita',  qualora  ritenga  possibile concedere ulteriori
diritti  individuali  di  uso  delle  frequenze  radio, rende nota la
decisione  ed  il  Ministero  invita  a  presentare  domanda  per  la
concessione di tali diritti.
    3.  Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti
individuali  di  uso  delle  frequenze  radio,  il Ministero invita a
presentare  domanda  per  la  concessione  dei  diritti  di  uso e ne
effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'.
Tali  criteri  di  selezione devono tenere in adeguata considerazione
gli obiettivi di cui all'articolo 13.
    4.  Qualora  sia  necessario  ricorrere  a procedure di selezione
competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorita',
proroga  il  periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27,
comma  8,  nella  misura  necessaria per garantire che tali procedure
siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti
interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
    5.  I  termini  di  cui  al  comma 4 non pregiudicano l'eventuale
applicabilita'  di  accordi  internazionali  in  materia di uso delle
frequenze  radio  e  di  coordinamento  delle  posizioni orbitali dei
satelliti.
    6.  Il  presente  articolo  non  pregiudica  il trasferimento dei
diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14.
    7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di
particolare  rilevanza  nazionale,  l'Autorita'  puo'  sottoporre  al
Ministro   delle  comunicazioni  la  proposta,  da  trasmettere  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato
di   Ministri  incaricato  di  coordinare  la  procedura  stessa,  in
particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.
                               Art. 30
             Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
    1.  Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le
condizioni  e  le  procedure di accesso siano state concordate, e gli
operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai
sensi  degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie,
i  diritti  individuali  di  uso  delle frequenze radio sono concessi
secondo  le  modalita'  stabilite  da  tali accordi e disposizioni. A
condizione  che  nel  caso di una procedura di selezione comune siano
stati  soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di
uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte
altre  condizioni,  ne' criteri o procedure supplementari che possano
limitare,    alterare    o   ritardare   la   corretta   applicazione
dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.
                               Art. 31
    Dichiarazioni  intese  ad  agevolare  l'esercizio  del diritto di
     installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
    1.  Su  richiesta  di  un  operatore, il Ministero, allo scopo di
agevolare  l'esercizio  dei  diritti di installare infrastrutture, di
negoziare    l'interconnessione    o    di   ottenere   l'accesso   e
l'interconnessione  nei  confronti  di  altre  autorita'  o  di altri
operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da
cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai
sensi  dell'articolo  25, comma 4, indicando le condizioni alle quali
una  impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica
in  forza di autorizzazione generale e' legittimata a richiedere tali
diritti.
                               Art. 32
    Osservanza  delle  condizioni  dell'autorizzazione  generale, dei
              diritti di uso e degli obblighi specifici
    1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione
elettronica  contemplati  dall'autorizzazione  generale  o  che  sono
titolari  dei  diritti  di  uso di frequenze radio o di numeri devono
comunicare,  in  conformita'  all'articolo  33,  rispettivamente,  al
Ministero  le  informazioni  necessarie  per  verificare  l'effettiva
osservanza   delle  condizioni  dell'autorizzazione  generale  o  dei
diritti  di  uso  ed  all'Autorita'  le  informazioni  necessarie per
l'effettiva  osservanza  degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2.
    2.  Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa
di  una  o  piu'  condizioni  poste  dall'autorizzazione  generale  o
relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorita' accerta l'inosservanza
degli  obblighi  specifici  di  cui  all'articolo  28,  comma  2,  la
contestazione  dell'infrazione  accertata  e' notificata all'impresa,
con  l'intimazione  di  porre  fine  all'infrazione, ripristinando la
situazione   precedente,  entro  un  mese  e  l'invito  a  presentare
eventuali  memorie  difensive.  Il  termine  di  un  mese puo' essere
abbreviato  in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua
gravita'.   L'impresa  puo'  chiedere  il  differimento  del  termine
indicato, motivandolo adeguatamente.
    3.  Se  entro  il  termine  di  cui al comma 2 l'impresa non pone
rimedio   all'infrazione   accertata,   ripristinando  la  situazione
precedente,  il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze  di  cui  allo  stesso comma 2, adottano misure adeguate e
proporzionate  per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al
comma  1.  Tali  misure  e  le  relative  motivazioni sono notificate
all'impresa  entro  una  settimana dalla loro adozione e prevedono un
termine  ragionevole  entro  il  quale  l'impresa  deve rispettare le
misure stesse.
    4.  Qualora  vi  siano  violazioni  gravi o reiterate piu' di due
volte  nel  quinquennio  delle  condizioni  poste dall'autorizzazione
generale,  o  relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di
cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro
rispetto,  di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate
inefficaci,  il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze  di  cui  al  comma  2,  possono  impedire a un'impresa di
continuare  a  fornire  in  tutto  o  in  parte  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.
    5.  Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il
Ministero  e  l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di
cui  al  comma  2,  abbiano  prova  della violazione delle condizioni
dell'autorizzazione  generale,  dei  diritti  di uso o degli obblighi
specifici  di  cui  all'articolo  28,  comma 2, tale da comportare un
rischio  grave  e  immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita'
pubblica  o  la  salute  pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la
ricerca,  l'accertamento  ed  il  perseguimento  di reati o da creare
gravi  problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di
reti  o  di  servizi  di  comunicazione elettronica, possono adottare
misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di
adottare  una  decisione definitiva, dando all'impresa interessata la
possibilita'  di  esprimere  osservazioni  e di proporre le soluzioni
opportune.  Ove  necessario,  il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
    6.  Le  imprese  hanno  diritto  di  ricorrere  contro  le misure
adottate  ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui
all'articolo 9.
                               Art. 33
    Informazioni  richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei
              diritti di uso e degli obblighi specifici
    1.  Ai  fini  dell'autorizzazione generale, della concessione dei
diritti  di  uso  o  dell'imposizione degli obblighi specifici di cui
all'articolo  28,  comma  2,  il  Ministero e l'Autorita' non possono
imporre  alle  imprese  di  fornire  alcuna informazione salvo quelle
proporzionate e oggettivamente giustificate:
    a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza
delle  condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte
B   e  della  condizione  7  della  parte  C  dell'allegato  n.  1  e
l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
    b)  per  verificare  caso  per caso l'osservanza delle condizioni
indicate  all'allegato  n.  1,  a  seguito  di denuncia, o in caso di
verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita'
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  o  quando il Ministero o
l'Autorita'   abbiano  comunque  motivo  di  ritenere  che  una  data
condizione non sia stata rispettata;
    c)   per   predisporre  procedure  e  valutare  le  richieste  di
concessione dei diritti di uso;
    d)  per  pubblicare  prospetti  comparativi  sulla qualita' e sui
prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
    e) per fini statistici specifici;
    f)  per  consentire  all'Autorita'  di  effettuare un'analisi del
mercato  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui ai Capi III e IV del
presente Titolo.
    2.  Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e)
e   f)   del   comma   1  puo'  essere  richiesta  prima  dell'inizio
dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa.
    3.   Quando   il   Ministero  o  l'Autorita',  nell'ambito  delle
rispettive  competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi
del  comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa
l'uso che intendono farne.
                               Art. 34
                         Diritti amministrativi
    1.  Oltre  ai  contributi  di cui all'articolo 35, possono essere
imposti   alle  imprese  che  forniscono  reti  o  servizi  ai  sensi
dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti
di  uso,  diritti  amministrativi che coprano complessivamente i soli
costi  amministrativi  sostenuti  per  la  gestione,  il  controllo e
l'applicazione  del regime di autorizzazione generale, dei diritti di
uso  e  degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi
compresi  i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e
di  standardizzazione,  di  analisi  di  mercato, di sorveglianza del
rispetto  delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche'
di  preparazione  e  di  applicazione  del  diritto  derivato e delle
decisioni  amministrative,  ed in particolare di decisioni in materia
di  accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti
alle  singole  imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente
che   minimizzi   i  costi  amministrativi  aggiuntivi  e  gli  oneri
accessori.
    2.  La  misura  dei  diritti  amministrativi di cui al comma 1 e'
riportata nell'allegato n. 10.
                               Art. 35
    Contributi  per  la concessione di diritti di uso e di diritti di
                      installare infrastrutture
    1.  I  contributi  per  la  concessione  di  diritti di uso delle
frequenze  radio  o  dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base
dei criteri stabiliti dall'Autorita'.
    2.  In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella
misura prevista dall'allegato n. 10.
    3.  Per  i  contributi  relativi alla concessione dei diritti per
l'installazione,  su  aree  pubbliche,  di  infrastrutture di reti di
comunicazione  elettronica,  si  applicano  le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 93.
    4.  I  contributi  sono trasparenti, obiettivamente giustificati,
proporzionati  allo  scopo,  non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi di cui all'articolo 13.
                               Art. 36
                  Modifica dei diritti e degli obblighi
    1.  I  diritti,  le  condizioni  e  le  procedure  relativi  alle
autorizzazioni   generali,   ai  diritti  di  uso  o  ai  diritti  di
installazione  delle infrastrutture possono essere modificati solo in
casi  obiettivamente  giustificati  e  in  misura  proporzionata.  Il
Ministero  comunica  l'intenzione  di  procedere  alle  modifiche  ai
soggetti  interessati,  compresi gli utenti e i consumatori, ai quali
e'  concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria
posizione  al  riguardo.  Tale  periodo, tranne casi eccezionali, non
puo' essere inferiore a quattro settimane.
    2.  I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati
prima  della  scadenza  del periodo per il quale sono stati concessi.
Limitazioni   e   revoche   sono   ammesse   in  casi  eccezionali  e
adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
                               Art. 37
                    Pubblicazione delle informazioni
    1.  Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure,
riscossione  di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni
attinenti  alle  autorizzazioni  generali  e  ai  diritti di uso sono
pubblicate,  a  seconda  dei  casi,  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  ovvero  sui  Bollettini  ufficiali  e  sui siti
Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in
modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.
                               Art. 38
                Concessioni e autorizzazioni preesistenti
    1.   Le   licenze   individuali   e  le  autorizzazioni  generali
preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza
e  ad  esse  si  applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le
disposizioni del Codice.
    2.  Qualora  l'applicazione  della disposizione di cui al comma 1
implichi  una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi
stabiliti  nelle  autorizzazioni  preesistenti, il Ministero, sentita
l'Autorita',  puo'  prorogare  i diritti e gli obblighi originari non
oltre  nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del Codice, a
condizione  di  non  ledere  i diritti di cui godono altre imprese in
forza   della   normativa   comunitaria.   Il  Ministero  informa  la
Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le
ragioni.
    3.  Qualora  il  Ministero  dimostri  che  la soppressione di una
condizione  per  l'autorizzazione  riguardante  l'accesso  a  reti di
comunicazione  elettronica, precedente alla data di entrata in vigore
del  Codice,  crei  eccessive  difficolta'  per  le imprese che hanno
beneficiato  di  un  diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le
stesse   non   abbiano   negoziato   nuovi  accordi  secondo  termini
commerciali  ragionevoli  prima  della  data di entrata in vigore del
Codice,  il  Ministero  puo'  sottoporre  alla Commissione europea la
richiesta  di  una proroga temporanea, specificandone le condizioni e
il periodo.
    4.   Restano   ferme  le  norme  speciali  sulle  concessioni  ed
autorizzazioni  preesistenti  in  materia di radiodiffusione sonora e
televisiva.
                               Art. 39
                             Sperimentazione
    1.  Fatti  salvi  i criteri e le procedure specifiche previsti da
norme  di  legge e di regolamento in materia di sperimentazione della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la
sperimentazione  di  reti  o  servizi di comunicazione elettronica e'
subordinata   a   dichiarazione   preventiva.  L'impresa  interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare
o  del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da
loro    delegati,   contenente   l'intenzione   di   effettuare   una
sperimentazione  di  reti  o  servizi  di  comunicazione elettronica,
conformemente  al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa e'
abilitata  ad  iniziare  la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta
presentazione  della  dichiarazione.  Ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro   e   non   oltre   trenta  giorni  dalla  presentazione  della
dichiarazione,  verifica  d'ufficio  la sussistenza dei presupposti e
dei  requisiti  richiesti  e  dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita'.
    2. La dichiarazione di cui al comma 1:
    a)  non  prefigura  alcun  titolo  per  il  conseguimento  di una
successiva  autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini
commerciali,  della  rete  o  servizio  di  comunicazione elettronica
oggetto di sperimentazione;
    b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo
di  rete  o  servizio,  ne' in relazione all'area o alla tipologia di
utenza interessate;
    c)  puo'  prevedere,  a  causa della limitatezza delle risorse di
spettro  radio  disponibili  per  le  reti o servizi di comunicazione
elettronica,   l'espletamento  della  sperimentazione  in  regime  di
condivisione di frequenze.
    3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
    a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
    b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque
non  superiore  a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio
della stessa;
    c)  l'estensione  dell'area operativa, le modalita' di esercizio,
la  tipologia,  la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non
puo'  superare  le  tremila  unita',  e il carattere sperimentale del
servizio;
    d)  l'eventuale  previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
    e)  l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del
servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;
    f)  l'obbligo  di  comunicare  al  Ministero  i  risultati  della
sperimentazione al termine della stessa.
    4.  Se  la  sperimentazione  prevede  la  concessione  di diritti
individuali  di  uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero
li  concede,  entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione
nel  caso  di  numeri  assegnati  per scopi specifici nell'ambito del
piano  nazionale  di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso
delle  frequenze  radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del
piano  nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione
risulta  incompleta,  il  Ministero,  entro i termini sopra indicati,
invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino  al  recepimento  delle  integrazioni  che  debbono pervenire al
Ministero  entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato
ricevimento  nei  termini  delle  integrazioni  richieste costituisce
rinuncia alla sperimentazione.
    5.  Per  il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura
di  cui  al  comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire
con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.
          Nota all'art. 39:
              - Per  l'art.  19  della  legge  7 agosto 1990, n. 241,
          recante:   «Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi» si vedano le note all'art. 25.
Capo III
ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I
Disposizioni generali
                               Art. 40
    Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
    1.  Gli  operatori  possono  negoziare  tra  loro  accordi  sulle
disposizioni   tecniche   e   commerciali   relative   all'accesso  e
all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro
che  richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale
non  necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non
vi  fornisca  servizi  o  non vi gestisca una rete. L'Autorita' anche
mediante  l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi
siano   restrizioni   che   impediscano   alle   imprese  accordi  di
interconnessione e di accesso.
                               Art. 41
                   Diritti ed obblighi degli operatori
    1.  Gli  operatori  di  reti  pubbliche di comunicazione hanno il
diritto   e,   se   richiesto   da   altri   operatori   titolari  di
un'autorizzazione  dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro
l'interconnessione   ai   fini   della   fornitura   di   servizi  di
comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,  allo scopo di
garantire  la  fornitura  e  l'interoperabilita' dei servizi in tutta
l'Unione    europea.    Gli    operatori    offrono    l'accesso    e
l'interconnessione  ad  altri operatori nei termini e alle condizioni
conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli
42,  43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13,
comma 5, lettera b).
    2.  Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per
distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di
distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli
operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi
televisivi  in  formato  panoramico  mantengono il formato panoramico
dell'immagine.
    3.  Fatto  salvo  l'articolo  33,  gli  operatori  che  ottengono
informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato
sugli  accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano
tali  informazioni  esclusivamente  per  i  fini  per  cui sono state
fornite   e  osservano  in  qualsiasi  circostanza  gli  obblighi  di
riservatezza   delle   informazioni   trasmesse   o  memorizzate.  Le
informazioni   ricevute  non  sono  comunicate  ad  altre  parti,  in
particolare   ad   altre  unita'  organizzative,  ad  altre  societa'
consociate  o  partner  commerciali,  per  i  quali  esse  potrebbero
rappresentare un vantaggio concorrenziale.
                               Art. 42
    Poteri  e  competenze  dell'Autorita'  in materia di accesso e di
                          interconnessione
    1.  Nel  perseguire  gli  obiettivi  stabiliti  dall'articolo 13,
l'Autorita'  incoraggia  e  garantisce  forme  adeguate  di  accesso,
interconnessione  e  interoperabilita'  dei  servizi,  esercitando le
proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una
concorrenza  sostenibile  e  recare  il massimo vantaggio agli utenti
finali.
    2.  Fatte  salve  le  misure  che  potrebbero essere adottate nei
confronti  degli  operatori  che detengono un significativo potere di
mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre:
    a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
finali,  compreso,  in  casi  giustificati,  e  qualora  non sia gia'
previsto,  l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella
misura  necessaria  a garantire l'interconnessione da punto a punto e
valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;
    b)  l'obbligo  agli  operatori  di garantire l'accesso alle altre
risorse  di  cui  all'allegato  n.  2,  parte  II, a condizioni eque,
ragionevoli   e   non  discriminatorie,  nella  misura  necessaria  a
garantire  l'accesso  degli  utenti  finali  ai servizi radiofonici e
televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2.
    3.  Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso
ai sensi dell'articolo 49 e qualora cio' sia necessario per garantire
il  funzionamento  normale  della rete, l'Autorita' puo' stabilire le
condizioni  tecniche  od  operative che devono essere soddisfatte dal
fornitore  di  servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della
normativa    comunitaria.    Le   condizioni   che   si   riferiscono
all'attuazione   di   norme   o  specifiche  tecniche  sono  conformi
all'articolo 20.
    4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e
3  sono  obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e
sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e
12.
    5.  Ove  giustificato, l'Autorita' puo' intervenire in materia di
accesso  e  interconnessione,  se  necessario  di  propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una
delle parti interessate. In questi casi l'Autorita' agisce al fine di
garantire  il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13,
sulla  base  delle  disposizioni  del  presente  Capo  e  secondo  le
procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
    Sezione II
    Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
                               Art. 43
            Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
    1.  All'accesso  condizionato ai servizi televisivi e radiofonici
digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano,
a  prescindere  dai  mezzi  di  trasmissione,  le  condizioni  di cui
all'allegato n. 2, parte I.
    2.  In  deroga  alle  disposizioni di cui al comma 1, l'Autorita'
puo'  riesaminare  le  condizioni  applicate  in  virtu' del presente
articolo   attraverso   un'analisi   di  mercato  conformemente  alle
disposizioni   dell'articolo   19   per   determinare  se  mantenere,
modificare  o  revocare  le  condizioni  indicate.  Qualora,  in base
all'analisi di mercato, l'Autorita' verifica che uno o piu' operatori
di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo
potere  di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare
le  condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista
agli  articoli  11  e  12, solo se non risultino pregiudicati da tale
modifica o revoca:
    a)  l'accesso  per  gli  utenti  finali a programmi radiofonici e
televisivi  e  a  canali e servizi di diffusione specificati ai sensi
dell'articolo 81;
    b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
    1)  i  servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al
dettaglio;
    2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
    3.  La  modifica  o  la  revoca degli obblighi e' comunicata alle
parti interessate con un congruo preavviso.
                               Art. 44
    Riesame  degli  obblighi  precedenti  in  materia di accesso e di
                          interconnessione
    1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice
in  materia  di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori
che   forniscono   reti   o   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi
non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai
sensi  del  comma  2.  Fino  a  tale  data  conservano  efficacia  le
deliberazioni  adottate  dall'Autorita',  relativamente  ai  suddetti
obblighi, sulla base della normativa previgente.
    2.  Conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  19,
l'Autorita'   effettua   un'analisi   del  mercato  per  decidere  se
mantenere,  modificare  o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La
modifica  o  la  revoca  degli  obblighi  e'  comunicata  alle  parti
interessate con un congruo preavviso.
                               Art. 45
              Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
    1.  Qualora,  in esito all'analisi del mercato realizzata a norma
dell'articolo  19,  un'impresa  sia  designata  come detentrice di un
significativo  potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorita'
impone,  in  funzione  delle  circostanze, gli obblighi previsti agli
articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
    2.  L'Autorita'  non impone gli obblighi di cui agli articoli 46,
47,  48,  49  e  50  agli  operatori  che non sono stati designati in
conformita' al comma 1, fatte salve:
    a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
    b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui
alla   parte   B   dell'allegato  n.  1,  quale  applicata  ai  sensi
dell'articolo   28,  comma  1,  gli  articoli  77,  78,  e  80  e  le
disposizioni  della  normativa  nazionale e comunitaria in materia di
trattamento  dei dati personali e della tutela della vita privata che
contemplano  obblighi  per  le  imprese  diverse  da  quelle  cui  e'
riconosciuto un significativo potere di mercato;
    c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
    3. In circostanze eccezionali l'Autorita', quando intende imporre
agli  operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in
materia  di  accesso  e  di interconnessione diversi da quelli di cui
agli  articoli  46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione
europea,  la  quale  adotta  una  decisione  che  autorizza  o  vieta
l'adozione dei provvedimenti.
    4.  Gli  obblighi  imposti  ai  sensi  del presente articolo sono
basati   sulla   natura   delle  questioni  oggetto  di  istruttoria,
proporzionati  e  giustificati  alla  luce  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  13  e  sono  imposti solo previa consultazione ai sensi
degli articoli 11 e 12.
    5.  Nei  casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorita' notifica
alla  Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare
o  revocare  gli  obblighi  nei  confronti  dei soggetti del mercato,
conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.
                               Art. 46
                         Obbligo di trasparenza
    1.  Ai  sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi
di  trasparenza  in  relazione  all'interconnessione  e  all'accesso,
prescrivendo   agli   operatori   di  rendere  pubbliche  determinate
informazioni  quali  informazioni  di carattere contabile, specifiche
tecniche,  caratteristiche  della  rete,  termini e condizioni per la
fornitura e per l'uso, prezzi.
    2.  In  particolare,  l'Autorita'  puo'  esigere  che,  quando un
operatore e' assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi
dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente
disaggregata  per  garantire che gli operatori non debbano pagare per
risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri
una  descrizione  delle  offerte suddivisa per componenti in funzione
delle   esigenze   del   mercato,  corredata  dei  relativi  termini,
condizioni  e  prezzi.  L'Autorita'  con  provvedimento motivato puo'
imporre  modifiche  alle  offerte  di riferimento in attuazione degli
obblighi previsti dal presente Capo.
    3.  L'Autorita'  puo' precisare quali informazioni pubblicare, il
grado  di  dettaglio  richiesto e le modalita' di pubblicazione delle
medesime.
    4.  In  deroga  al  comma  3,  se  un  operatore e' soggetto agli
obblighi  di  cui  all'articolo  49 relativi all'accesso disaggregato
alla  rete locale a coppia elicoidale metallica, l'Autorita' provvede
alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli
elementi riportati nell'allegato n. 3.
                               Art. 47
                     Obbligo di non discriminazione
    1.  Ai  sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi
di   non   discriminazione   in   relazione   all'interconnessione  e
all'accesso.
    2.   Gli   obblighi   di  non  discriminazione  garantiscono,  in
particolare,  che  l'operatore  applichi  condizioni  equivalenti  in
circostanze  equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono
servizi  equivalenti,  e  inoltre che esso fornisca a terzi servizi e
informazioni  garantendo condizioni e un livello di qualita' identici
a  quelli  che  assicura  per  i propri servizi o per i servizi delle
proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
                               Art. 48
                    Obbligo di separazione contabile
    1.  Ai  sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto
di   notifica,  l'Autorita'  puo'  imporre  obblighi  di  separazione
contabile   in   relazione   a   particolari   attivita'  nell'ambito
dell'interconnessione  e  dell'accesso.  In  particolare, l'Autorita'
puo'   obbligare   un'impresa   verticalmente   integrata  a  rendere
trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti
interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare
sovvenzioni   incrociate  abusive.  L'Autorita'  puo'  specificare  i
formati e la metodologia contabile da usare.
    2.   Fatto   salvo  l'articolo  10,  per  agevolare  la  verifica
dell'osservanza    degli   obblighi   di   trasparenza   e   di   non
discriminazione,  l'Autorita'  puo'  richiedere che siano prodotte le
scritture   contabili,   compresi   i   dati  relativi  alle  entrate
provenienti  da  terzi. L'Autorita' puo' pubblicare tali informazioni
in  quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto
della  vigente  normativa  nazionale e comunitaria sulla riservatezza
delle informazioni commerciali.
                               Art. 49
    Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di
                                rete
    1.  Ai  sensi  dell'articolo  45,  l'Autorita'  puo' imporre agli
operatori   di   accogliere   richieste  ragionevoli  di  accesso  ed
autorizzare   l'uso   di  determinati  elementi  di  rete  e  risorse
correlate,  in  particolare  qualora  verifichi  che  il  rifiuto  di
concedere  l'accesso  o  la  previsione  di  termini e condizioni non
ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una
concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari
agli   interessi  dell'utente  finale.  Agli  operatori  puo'  essere
imposto, tra l'altro:
    a)  di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi
e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
    b)  di  negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un
accesso;
    c)   di   non  revocare  l'accesso  alle  risorse  consentito  in
precedenza;
    d)   di  garantire  determinati  servizi  all'ingrosso  necessari
affinche' terze parti possano formulare offerte;
    e)   di   concedere  un  accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai
protocolli    e    ad    altre    tecnologie    indispensabili    per
l'interoperabilita'  dei  servizi  o  dei  servizi  di  reti  private
virtuali;
    f)   di  consentire  la  coubicazione  o  la  condivisione  degli
impianti, inclusi condotti, edifici o piloni;
    g)  di  fornire  determinati servizi necessari per garantire agli
utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi  da  punto a punto, tra cui
risorse  per  servizi  di  reti intelligenti o servizi di roaming tra
operatori di reti mobili;
    h)  di  garantire  l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a
sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
concorrenza nella fornitura dei servizi;
    i) di interconnettere reti o risorse di rete.
    2.  L'Autorita'  puo'  associare agli obblighi di cui al comma 1,
condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'.
    3.  Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi di cui al
comma  1,  e  soprattutto  nel  considerare  se  tali  obblighi siano
proporzionati  agli  obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorita'
tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
    a)    fattibilita'    tecnica    ed    economica    dell'uso    o
dell'installazione  di  risorse  concorrenti,  a  fronte del ritmo di
evoluzione  del  mercato,  tenuto  conto  della  natura e del tipo di
interconnessione e di accesso in questione;
    b)  fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacita' disponibile;
    c)  investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo
conto dei rischi connessi a tali investimenti;
    d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine;
    e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
    f) fornitura di servizi paneuropei.
                               Art. 50
    Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei
                                costi
    1.   Ai   sensi   dell'articolo   45,  per  determinati  tipi  di
interconnessione  e  di  accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in
materia  di  recupero  dei  costi  e  controlli  dei  prezzi, tra cui
l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di
disporre  di  un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi
del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta
che  l'operatore  interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente  elevato  o  comprimerli  a  danno dell'utenza finale.
L'Autorita'  tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore
e  gli  consente  un'equa  remunerazione  del  capitale investito, di
volume  congruo,  in  considerazione  dei  rischi  connessi  e  degli
investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
    2.  L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero
dei  costi  o  metodi  di  determinazione dei prezzi resi obbligatori
servano  a  promuovere  l'efficienza  e la concorrenza sostenibile ed
ottimizzino  i  vantaggi  per  i consumatori. Al riguardo l'Autorita'
puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali
comparabili.
    3.  Qualora  un  operatore  abbia l'obbligo di orientare i propri
prezzi  ai  costi,  ha l'onere della prova che il prezzo applicato si
basa  sui  costi,  maggiorati  di  un ragionevole margine di profitto
sugli   investimenti.   Per  determinare  i  costi  di  un'efficiente
fornitura  di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di
contabilita'  dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
L'Autorita'  puo'  esigere  che un operatore giustifichi pienamente i
propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
    4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto un sistema
di  contabilita'  dei costi a sostegno di una misura di controllo dei
prezzi,  sia  pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le
categorie  principali  di  costi  e  le  regole di ripartizione degli
stessi.  La  conformita'  al  sistema  di  contabilita'  dei costi e'
verificata  da  un  organismo  indipendente  dalle parti interessate,
avente   specifiche   competenze,   incaricato   dall'Autorita'.   E'
pubblicata annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. I
costi  relativi  alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi
dall'articolo 34.
                               Art. 51
           Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
    1.  L'Autorita'  pubblica  gli  obblighi  specifici  imposti  nei
confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il
prodotto  o  servizio  specifico  e i mercati geografici interessati.
L'Autorita'  provvede  inoltre  a  pubblicare,  secondo  le  medesime
modalita', informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte
le  parti  interessate  di  accedervi  agevolmente, a meno che non si
tratti  di  informazioni  riservate  e,  in  particolare,  di segreti
aziendali.
    2.  L'Autorita' trasmette alla Commissione europea copia di tutte
le informazioni pubblicate.
                               Art. 52
                              Notificazione
    1.  L'Autorita'  notifica alla Commissione europea l'elenco degli
operatori  che  ritiene dispongano di significativo potere di mercato
ai  fini  del  presente  Capo,  nonche' gli obblighi imposti nei loro
confronti.  Qualsiasi  modifica  degli obblighi imposti nei confronti
degli  operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle
disposizioni  del  presente  Capo  e'  notificata  senza indugio alla
Commissione europea.
Capo IV
SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E
DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I
Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura
sociale
                               Art. 53
                 Disponibilita' del servizio universale
    1.  Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo
sono  messi  a  disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello
qualitativo  stabilito,  a prescindere dall'ubicazione geografica dei
medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
    2.  L'Autorita'  determina il metodo piu' efficace e adeguato per
garantire   la   fornitura  del  servizio  universale  ad  un  prezzo
accessibile,  nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza,
non   discriminazione   e  proporzionalita'.  L'Autorita'  limita  le
distorsioni  del  mercato,  in  particolare la fornitura di servizi a
prezzi  o  ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni
commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
                               Art. 54
    Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
    1.  Qualsiasi  richiesta ragionevole di connessione in postazione
fissa  alla  rete  telefonica  pubblica  e  di accesso da parte degli
utenti  finali  ai  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico in
postazione  fissa  e'  soddisfatta  quanto  meno  da un operatore. Il
Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
    2.  La  connessione  consente  agli utenti finali di effettuare e
ricevere  chiamate  telefoniche  locali, nazionali ed internazionali,
facsimile  e  trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche
stabilite  nelle  Raccomandazioni  dell'UIT-T,  e deve essere tale da
consentire un efficace accesso ad Internet.
                               Art. 55
               Elenco abbonati e servizi di consultazione
    1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche
agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
    a)  almeno  un  elenco  completo  relativo  alla  rete  urbana di
appartenenza  in  una  forma,  cartacea, elettronica o in entrambe le
forme,  approvata  dall'Autorita' e aggiornato a scadenze regolari ed
almeno una volta l'anno;
    b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
    2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
    3.  In  considerazione  dell'esistenza  sul  mercato  di  diverse
offerte  in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile,
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Codice,  e fintantoche' il
Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio
di  consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si
applicano  gli  obblighi  di  fornitura  del  servizio universale. Il
Ministero  verifica  il  permanere delle predette condizioni, sentiti
gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
    4.  Gli  elenchi  di  cui  al comma 1 comprendono, fatte salve le
disposizioni  in  materia di protezione dei dati personale, tutti gli
abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
    5.  L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono servizi di
cui  al  comma  1  applichino il principio di non discriminazione nel
trattamento  e nella presentazione delle informazioni loro comunicate
da altre imprese.
    6.  Con  regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di
concerto  con  i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno, previa
consultazione  ai  sensi  dell'articolo  11,  sono  disciplinati  gli
obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle
imprese,  delle  attivazioni in materia di portabilita' del numero di
cui all'articolo 80.
    7.  Ogni  impresa  e' tenuta a rendere disponibili, anche per via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno
gli  elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del
traffico  prepagato  della telefonia mobile, che sono identificati al
momento  dell'attivazione  del  servizio.  L'autorita' giudiziaria ha
facolta'  di  accedere  per  fini di giustizia ai predetti elenchi in
possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
          Nota all'art. 55:
              - L'art.  17,  comma  1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
          cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                (omissis).».
                               Art. 56
                      Telefoni pubblici a pagamento
    1.   Nel   rispetto   delle   disposizioni   emanate  in  materia
dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a
pagamento  per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali
in  termini  di  copertura  geografica,  numero  di apparecchi e loro
accessibilita'  per  gli  utenti  disabili,  nonche'  di qualita' del
servizio.  Il  Ministero  vigila sull'applicazione delle disposizioni
del presente comma.
    2.  Il  Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai
sensi  dell'articolo  83,  individua  le localizzazioni nelle quali i
servizi  di  cui  al  comma  1  o  servizi  analoghi  sono ampiamente
disponibili  e  per  le  quali pertanto non possono essere prescritti
obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
    3.  Le  chiamate  d'emergenza  dai  telefoni pubblici a pagamento
utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri
di  emergenza  nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover
utilizzare   alcun   mezzo   di   pagamento.   Il   Ministero  vigila
sull'applicazione del presente comma.
                               Art. 57
             Misure speciali destinate agli utenti disabili
    1.  L'Autorita'  adotta,  ove  opportuno,  misure  specifiche per
garantire  che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad
un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico,
compresi  i  servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi,
che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
    2.  L'Autorita'  puo'  adottare misure specifiche per far si' che
gli  utenti  finali  disabili  possano  scegliere tra le imprese ed i
fornitori  dei  servizi  che siano a disposizione della maggior parte
degli utenti finali.
                               Art. 58
                       Designazione delle imprese
    1.   L'Autorita'  puo'  designare  una  o  piu'  imprese  perche'
garantiscano  la  fornitura  del  servizio universale, quale definito
agli  articoli  54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire
l'intero   territorio  nazionale.  L'Autorita'  puo'  designare  piu'
imprese  o  gruppi  di  imprese  per  fornire  i diversi elementi del
servizio  universale  o  per  coprire differenti parti del territorio
nazionale.
    2.  Nel  designare  le  imprese  titolari di obblighi di servizio
universale  in  tutto  il  territorio  nazionale  o in parte di esso,
l'Autorita'  applica  un sistema di designazione efficace, obiettivo,
trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa e' esclusa a
priori.  Il  sistema  di  designazione  garantisce  che  il  servizio
universale  sia fornito secondo criteri di economicita' e consente di
determinare   il   costo   netto   degli  obblighi  che  ne  derivano
conformemente all'articolo 62.
    3.  Sino alla designazione di cui al comma 1, la societa' Telecom
Italia   continua   ad  essere  incaricata  di  fornire  il  servizio
universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
sull'intero territorio nazionale.
                               Art. 59
                      Accessibilita' delle tariffe
    1.  L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe
al  dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57,
sono  soggetti  agli  obblighi di servizio universale e forniti dalle
imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al
reddito dei consumatori.
    2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi
dell'articolo   58   propongano  ai  consumatori  opzioni  o  formule
tariffarie   diverse   da   quelle  proposte  in  normali  condizioni
commerciali,  in  particolare per garantire che i consumatori a basso
reddito   o  con  esigenze  sociali  particolari  non  siano  esclusi
dall'accesso   e  dall'uso  dei  servizi  telefonici  accessibili  al
pubblico.
    3.  L'Autorita'  puo' prescrivere alle imprese designate soggette
agli  obblighi  di  cui  agli  articoli  54, 55, 56 e 57 di applicare
tariffe  comuni,  comprese  le  perequazioni  tariffarie, in tutto il
territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
    4. L'Autorita' provvede affinche', quando un'impresa designata e'
tenuta  a  proporre  opzioni  tariffarie  speciali,  tariffe  comuni,
comprese  le  perequazioni  tariffarie  geografiche,  o  a rispettare
limiti  tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano
pubblicate   ed   applicate   nel   rispetto  del  principio  di  non
discriminazione.  L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca di
determinate formule tariffarie.
                               Art. 60
                          Controllo delle spese
    1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le
prestazioni  e  i  servizi  aggiuntivi  rispetto a quelli di cui agli
articoli  54,  55,  56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e
modalita'  di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto
a  pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono
indispensabili per il servizio richiesto.
    2.  Le  imprese  designate  soggette agli obblighi previsti dagli
articoli  54,  55,  57  e  59, comma 2, forniscono le prestazioni e i
servizi  specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli
abbonati  possano  sorvegliare  e  controllare  le  proprie  spese ed
evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
    3.  L'Autorita'  vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e
puo'  disporre  che  qualora  le  prestazioni  di cui al comma 2 sono
ampiamente  disponibili,  non  si  da'  luogo  all'imposizione  degli
obblighi di fornitura ivi prescritti.
                               Art. 61
          Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate
    1.  L'Autorita'  provvede  affinche'  tutte  le imprese designate
soggette  agli  obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59,
comma  2,  pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro
efficienza  nella  fornitura  del  servizio universale, basandosi sui
parametri di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di
misura  stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono
comunicate anche all'Autorita'.
    2.  L'Autorita'  puo'  inoltre specificare, previa definizione di
parametri  idonei,  norme  supplementari di qualita' del servizio per
valutare  l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli
utenti   finali  disabili  e  ai  consumatori  disabili.  L'Autorita'
provvede  affinche'  le informazioni sull'efficienza delle imprese in
relazione  a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua
disposizione.
    3.  L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti, contenuto,
forma  e  modalita'  di  pubblicazione delle informazioni, in modo da
garantire  che  gli  utenti  finali e i consumatori abbiano accesso a
informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
    4.   L'Autorita'  fissa  obiettivi  qualitativi  per  le  imprese
assoggettate  ad  obblighi  di  servizio  universale  almeno ai sensi
dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto
del  parere  dei  soggetti  interessati, applicando in particolare le
modalita' stabilite all'articolo 83.
    5.  L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi
da parte delle imprese designate.
    6. L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli
obiettivi  qualitativi  da  parte  dell'impresa,  misure specifiche a
norma  del  Capo II del presente Titolo. L'Autorita' puo' esigere una
verifica   indipendente   o   una   valutazione   dei  dati  relativi
all'efficienza,  a  spese  dell'impresa  interessata,  allo  scopo di
garantire   l'esattezza   e   la  comparabilita'  dei  dati  messi  a
disposizione   dalle   imprese   soggette  ad  obblighi  di  servizio
universale.
                               Art. 62
         Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
    1.  Qualora  l'Autorita'  ritenga  che  la fornitura del servizio
universale  di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere
ingiustificato  per  le  imprese  designate  a fornire tale servizio,
prevede  il  calcolo  dei  costi netti di tale fornitura. A tal fine,
l'Autorita' puo':
    a)  procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti
dell'obbligo  del  servizio universale, tenendo conto degli eventuali
vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura
del   servizio   universale,   in   base   alle  modalita'  stabilite
nell'allegato n. 11;
    b)   utilizzare  i  costi  netti  della  fornitura  del  servizio
universale  individuati  in  base  a  un meccanismo di determinazione
conforme all'articolo 58, comma 2.
    2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo
del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma
1,  lettera  a),  sono  sottoposti  alla  verifica  di  un  organismo
indipendente  dalle  parti interessate, avente specifiche competenze,
incaricato  dall'Autorita'.  I risultati del calcolo e le conclusioni
finali  della  verifica  sono  messi  a disposizione del pubblico sul
Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  Internet dell'Autorita'. I costi
derivanti  dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel
fondo  per  il  finanziamento  del  costo  netto  degli  obblighi del
servizio   universale,   istituito   presso   il  Ministero,  di  cui
all'allegato n. 11.
                               Art. 63
           Finanziamento degli obblighi di servizio universale
    1.  Qualora,  sulla  base  del  calcolo  del  costo  netto di cui
all'articolo  62,  l'Autorita'  riscontri che un'impresa designata e'
soggetta  ad  un  onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa
stessa,   ripartisce  il  costo  netto  degli  obblighi  di  servizio
universale  tra  i  fornitori  di  reti  e  servizi  di comunicazione
elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto
degli   obblighi   del   servizio  universale,  istituito  presso  il
Ministero, di cui all'allegato n. 11.
    2.  Puo'  essere  finanziato  unicamente  il  costo  netto  degli
obblighi  di  cui  agli  articoli da 53 a 60, calcolato conformemente
all'articolo  62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6
dell'allegato  n.  11, possono essere modificate, all'occorrenza, con
provvedimento dell'Autorita', sentito il Ministero.
    3.  Il  sistema  di  ripartizione  dei  costi  deve  rispettare i
principi   di   trasparenza,  minima  distorsione  del  mercato,  non
discriminazione  e  proporzionalita',  in conformita' all'articolo 2,
commi  5,  6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorita', tenuto
conto   delle  condizioni  di  concorrenzialita'  del  mercato,  puo'
valutare  l'opportunita'  di  introdurre  un  meccanismo di esenzione
dalla  contribuzione  al  fondo  per  le  imprese  che  non  superano
determinati  livelli  di  fatturato  e  per quelle nuove entranti nel
settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.
    4.  Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo
degli  obblighi  di  servizio  universale  sono scorporati e definiti
separatamente  per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti
alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.
                               Art. 64
                               Trasparenza
    1.  Qualora  sia  istituito  un sistema di ripartizione del costo
netto  degli  obblighi di servizio universale, l'Autorita' pubblica i
principi  di  ripartizione  dei  costi  di  cui all'articolo 63 ed il
sistema applicato.
    2.  L'Autorita',  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e
nazionale  sulla  riservatezza,  pubblica  una  relazione annuale che
indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta
dai   calcoli  effettuati,  i  contributi  versati  da  ogni  impresa
interessata  e  gli  eventuali  vantaggi  commerciali  di cui abbiano
beneficiato  l'impresa  o le imprese designate per la prestazione del
servizio universale.
                               Art. 65
    Riesame  dell'ambito  di  applicazione degli obblighi di servizio
                             universale
    1.  Il  Ministero, sentita l'Autorita', procede periodicamente al
riesame  dell'ambito  di  applicazione  degli  obblighi  di  servizio
universale  di  cui  al  presente Capo, al fine di individuare, sulla
base  degli  orientamenti  della  Commissione europea e delle diverse
offerte  presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilita',
qualita'  e  prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si
applichino  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 58. Il riesame e'
effettuato  per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in
vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
    Sezione II
    Controlli  sugli  obblighi  delle  imprese  che  dispongono di un
significativo potere di mercato su mercati specifici
                               Art. 66
                    Verifica e riesame degli obblighi
    1.  Fintantoche'  non  sia  effettuato  un riesame e adottata una
decisione  ai  sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi
gli obblighi preesistenti relativi:
    a)  alle  tariffe  al  dettaglio  per  la fornitura di servizi di
accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica;
    b) alla selezione o preselezione del vettore;
    c) alle linee affittate.
    2.   L'Autorita',  secondo  la  procedura  e  i  termini  di  cui
all'articolo  19,  provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per
decidere  se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai
mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura
di  cui  all'articolo  12.  Fino  all'effettuazione  di tale analisi,
conservano   efficacia   le  deliberazioni  adottate  dall'Autorita',
relativamente  ai  predetti  obblighi,  sulla  base  della  normativa
previgente.
                               Art. 67
              Controlli normativi sui servizi al dettaglio
    1.   L'Autorita',   qualora  in  esito  all'analisi  del  mercato
realizzata  a  norma  dell'articolo  66,  comma  2,  accerti  che  un
determinato   mercato   al   dettaglio   identificato   conformemente
all'articolo  18  non  e' effettivamente concorrenziale e giunga alla
conclusione  che  gli  obblighi  previsti  dal  Capo III del presente
Titolo   o  dall'articolo  69  non  portino  al  conseguimento  degli
obiettivi  di  cui  all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle
imprese  identificate come imprese che dispongono di un significativo
potere   di  mercato  su  un  dato  mercato  al  dettaglio  ai  sensi
dell'articolo 17.
    2.  Gli  obblighi  di cui al comma 1 si basano sulla natura della
restrizione  della  concorrenza  accertata  e  sono  proporzionati  e
giustificati  alla  luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali
obblighi   possono   includere   prescrizioni  affinche'  le  imprese
identificate   non   applichino  prezzi  eccessivi,  non  impediscano
l'ingresso  sul  mercato  ne' limitino la concorrenza fissando prezzi
predatori,  non  privilegino ingiustamente determinati utenti finali,
non  accorpino  in  modo  indebito  i  servizi  offerti.  Qualora  le
pertinenti  misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione
e   alla  preselezione  del  vettore  non  consentano  di  realizzare
l'obiettivo  di  garantire  una  concorrenza  effettiva e l'interesse
pubblico,   l'Autorita',   nell'esercizio   del   proprio  potere  di
sorveglianza   sui   prezzi,  puo'  prescrivere  a  tali  imprese  di
rispettare  determinati  massimali  per  i  prezzi  al  dettaglio, di
controllare  le  singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai
costi o ai prezzi su mercati comparabili.
    3.  L'Autorita',  a  richiesta, comunica alla Commissione europea
informazioni  in  merito  alle  modalita' di controllo sui servizi al
dettaglio  e,  se  del  caso,  ai  sistemi  di contabilita' dei costi
impiegati da tali imprese.
    4.  L'Autorita'  provvede  affinche'  ogni  impresa,  soggetta  a
regolamentazione  delle  tariffe  al  dettaglio o ad altri pertinenti
controlli  al  dettaglio,  applichi i necessari e adeguati sistemi di
contabilita'  dei  costi.  L'Autorita' puo' specificare la forma e il
metodo   contabile  da  utilizzare.  La  conformita'  al  sistema  di
contabilita'  dei  costi  e'  verificata da un organismo indipendente
dalle  parti  interessate,  avente  specifiche competenze, incaricato
dall'Autorita'.   L'Autorita'   provvede   affinche'  ogni  anno  sia
pubblicata una dichiarazione di conformita'.
    5.   Fatti   salvi  l'articolo  59,  comma  2  e  l'articolo  60,
l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui
al  comma  1  in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali
abbia  accertato  l'esistenza  di  una  concorrenza  effettiva, anche
mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.
                               Art. 68
            Controlli sull'insieme minimo di linee affittate
    1.   L'Autorita'   qualora,   in  esito  all'analisi  di  mercato
realizzata  a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato
per  la  fornitura  di parte o della totalita' dell'insieme minimo di
linee  affittate  non  e' effettivamente concorrenziale, individua le
imprese  aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella
totalita'  o  in  parte  del  territorio  nazionale,  in  conformita'
all'articolo 17. L'Autorita' impone a dette imprese obblighi relativi
alla  fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato
nell'elenco  di  norme  pubblicate  sulla  Gazzetta  ufficiale  delle
Comunita'  europee  di  cui  all'articolo  20,  nonche' le condizioni
indicate  nell'allegato  n. 8 per detta fornitura in relazione a tali
specifici mercati delle linee affittate.
    2.   L'Autorita',   qualora   in  esito  all'analisi  di  mercato
realizzata  a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato
rilevante  per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate e'
effettivamente  concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1
relativi a tale specifico mercato.
    3.   L'insieme   minimo   di   linee   affittate  e  le  relative
caratteristiche   armonizzate,   nonche'  le  norme  correlate,  sono
pubblicate   nella   Gazzetta   ufficiale   delle  Comunita'  europee
nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.
                               Art. 69
            Selezione del vettore e preselezione del vettore
    1.  L'Autorita'  prescrive  alle  imprese  che  dispongono  di un
significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla
rete   telefonica   pubblica   in   postazione   fissa   e   relativa
utilizzazione,  a  norma  dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai
propri  abbonati  di  accedere  ai  servizi  di  qualsiasi  fornitore
interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
    a)  digitando,  per ogni singola chiamata, un codice di selezione
del vettore;
    b)  applicando un sistema di preselezione, con la possibilita' di
annullare  la  preselezione,  per  ogni singola chiamata digitando un
codice di selezione del vettore.
    2.  Le  richieste  degli  utenti relative all'attivazione di tali
opzioni in altre reti o secondo altre modalita' sono esaminate con la
procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate
conformemente all'articolo 49.
    3.   L'Autorita'  provvede  affinche'  i  prezzi  dell'accesso  e
dell'interconnessione  correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano
orientati  ai  costi  e  gli  eventuali addebiti per gli abbonati non
disincentivino il ricorso a tali possibilita'.
    Sezione III
    Diritti degli utenti finali
                               Art. 70
                                Contratti
    1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la
connessione  o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto
di  stipulare  contratti  con una o piu' imprese che forniscono detti
servizi. Il contratto indica almeno:
    a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
    b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi offerti e
il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
    c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
    d)  il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita'
secondo  le  quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in
merito  a  tutte  le  tariffe  applicabili  e  a  tutti  i  costi  di
manutenzione;
    e)  la  durata  del  contratto,  le  condizioni  di  rinnovo e di
cessazione dei servizi e del contratto;
    f)   le   disposizioni  relative  all'indennizzo  e  al  rimborso
applicabili  qualora  non  sia  raggiunto  il livello di qualita' del
servizio previsto dal contratto;
    g)  il  modo  in  cui  possono  essere  avviati i procedimenti di
risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.
    2.  L'Autorita'  vigila  sull'applicazione  di quanto disposto ai
fini  di  cui  al  comma  1  e  puo' estendere gli obblighi di cui al
medesimo  comma  affinche'  sussistano  anche  nei confronti di altri
utenti finali.
    3.  I  contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi
di  comunicazione  elettronica diversi dai fornitori di connessione o
accesso   alla   rete   telefonica   pubblica   devono  contenere  le
informazioni  elencate  nel  comma 1. L'Autorita' puo' estendere tale
obbligo  affinche'  sussista  anche  nei  confronti  di  altri utenti
finali.
    4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza
penali,  all'atto  della  notifica  di  proposte  di  modifiche delle
condizioni  contrattuali.  Gli  abbonati  sono informati con adeguato
preavviso,  non  inferiore  a  un mese, di tali eventuali modifiche e
sono  informati  nel  contempo  del  loro  diritto  di  recedere  dal
contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
    5.  L'utente  finale  che  utilizzi,  o  dia  modo  ad  altri  di
utilizzare  il  servizio  per  effettuare  comunicazioni  o attivita'
contro  la  morale o l'ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo
alla  quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio,
fatta salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
    6.  Rimane  ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni
in materia di tutela dei consumatori.
                               Art. 71
             Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
    1. L'Autorita' assicura che informazioni trasparenti e aggiornate
in  merito ai prezzi e alle tariffe, nonche' alle condizioni generali
vigenti  in  materia  di  accesso  e  di  uso  dei servizi telefonici
accessibili  al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e
ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.
    2.   L'Autorita'   promuove  la  fornitura  di  informazioni  che
consentano  agli  utenti  finali,  ove opportuno, e ai consumatori di
valutare  autonomamente  il  costo  di  modalita' di uso alternative,
anche mediante guide interattive.
                               Art. 72
                          Qualita' del servizio
    1.  L'Autorita',  dopo  aver  effettuato  la consultazione di cui
all'articolo  83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a
uso  degli  utenti  finali,  informazioni  comparabili,  adeguate  ed
aggiornate  sulla  qualita' dei servizi offerti. Le informazioni sono
comunicate,    a   richiesta,   anche   all'Autorita'   prima   della
pubblicazione.
    2.  L'Autorita' precisa, tra l'altro, i parametri di qualita' del
servizio  da  misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita'
della  pubblicazione,  per  garantire  che  gli utenti finali abbiano
accesso   ad   informazioni   complete,   comparabili   e  di  facile
consultazione,  anche  utilizzando  i  parametri,  le definizioni e i
metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
                               Art. 73
                          Integrita' della rete
    1.  Il  Ministero  stabilisce  le misure necessarie per garantire
l'integrita' della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in
caso  di  incidenti  gravi  di  rete  o  nei casi di forza maggiore o
calamita'  naturali, la disponibilita' della rete telefonica pubblica
e  dei  servizi  telefonici  pubblici in postazione fissa. Le imprese
fornitrici   di   servizi   telefonici  accessibili  al  pubblico  in
postazione  fissa  devono  adottare  tutte  le  misure necessarie per
garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
                               Art. 74
    Interoperabilita'  delle  apparecchiature di televisione digitale
                             di consumo
    1.     L'Autorita'     vigila     sull'interoperabilita'    delle
apparecchiature  di  televisione  digitale  di  consumo,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all'allegato  n. 7, e, se del caso, sentito il
Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
                               Art. 75
    Servizi  di  assistenza  mediante  operatore  e  di consultazione
                               elenchi
    1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli
abbonati  ai  servizi  telefonici  accessibili  al pubblico ad essere
inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).
    2. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che assegnano numeri
agli  abbonati  soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere
disponibili  le  informazioni  necessarie, ai fini della fornitura di
elenchi  e  di  servizi di consultazione, in una forma concordata e a
condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
    3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli
utenti  finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso ai
servizi   di   assistenza   mediante   operatore   e  ai  servizi  di
consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b).
    4.  Gli  utenti  finali degli altri Stati membri hanno diritto di
accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di
cui all'articolo 55.
    5.  I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni
in  materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel
settore delle comunicazioni.
                               Art. 76
    Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
    1.  Il  Ministero  provvede  affinche',  oltre ad altri eventuali
numeri  di  emergenza  nazionali,  indicati  nel  piano  nazionale di
numerazione,  gli  utenti finali di servizi telefonici accessibili al
pubblico,  ed  in  particolare  gli  utenti  di  telefoni  pubblici a
pagamento,  possano  chiamare  gratuitamente  i  servizi  di soccorso
digitando  il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate al
numero  di  emergenza  unico  europeo  '112' devono ricevere adeguata
risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei
servizi  di  soccorso  e  in  maniera compatibile con le possibilita'
tecnologiche  delle  reti.  I  numeri  di  emergenza  nazionali  sono
stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,
sentita  l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono
recepiti  dall'Autorita'  nel piano nazionale di numerazione; in sede
di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti
dall'Autorita' con la deliberazione 9/03/CIR.
    2.  Il  Ministero provvede affinche', per ogni chiamata al numero
di  emergenza  unico  europeo  '112',  gli  operatori  esercenti reti
telefoniche   pubbliche   mettano   a  disposizione  delle  autorita'
incaricate  dei  servizi  di  soccorso  e di protezione civile, nella
misura  in  cui  sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative
all'ubicazione del chiamante.
    3.  Il  Ministero  assicura  che  i cittadini siano adeguatamente
informati  in  merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza
unico europeo '112'.
          Nota all'art. 76:
              - La   delibera   n.  9/03/CIR  dell'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni  reca: «Piano di numerazione
          nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa»
          ed  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 177 del 1° agosto 2003.
                               Art. 77
                   Prefissi telefonici internazionali
    1.  Il  prefisso  '00'  costituisce  il  prefisso  internazionale
normalizzato.  L'Autorita'  puo'  introdurre  o  mantenere  in vigore
disposizioni   specifiche  relative  alle  chiamate  telefoniche  tra
localita'  contigue  situate sui due versanti della frontiera tra due
Stati  membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al
pubblico  ubicati  in  tali  localita'  sono  adeguatamente informati
dell'esistenza di tali disposizioni.
    2.  L'Autorita'  provvede  affinche' gli operatori esercenti reti
telefoniche  pubbliche  gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o
verso  lo  spazio  di  numerazione telefonica europeo, fatta salva la
loro  esigenza  di  recuperare  il  costo dell'inoltro della chiamata
sulla loro rete.
                               Art. 78
                          Numeri non geografici
    1.  L'Autorita'  provvede  affinche'  gli  utenti finali di altri
Stati  membri abbiano la possibilita' di accedere, se tecnicamente ed
economicamente  fattibile,  a  numeri  non  geografici attribuiti sul
territorio  nazionale,  salvo  il  caso  in  cui  l'abbonato chiamato
scelga,  per  ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti
situati in determinate zone geografiche.
                               Art. 79
                 Fornitura di prestazioni supplementari
    1.  L'Autorita'  puo'  obbligare  gli  operatori  esercenti  reti
telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le
prestazioni  elencate  nell'allegato  n.  4,  parte  B,  se  cio'  e'
fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
    2.  L'Autorita'  puo'  decidere di non applicare il comma 1 nella
totalita'  o  in  parte  del  territorio nazionale se ritiene, tenuto
conto  del  parere  delle  parti  interessate,  che  l'accesso a tali
prestazioni sia sufficiente.
    3.  Fatto  salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita' puo' imporre
alle  imprese  gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di
cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
                               Art. 80
                         Portabilita' del numero
    1.  L'Autorita'  assicura  che  tutti  gli  abbonati  ai  servizi
telefonici  accessibili  al pubblico, compresi i servizi di telefonia
mobile,  che  ne  facciano richiesta conservino il proprio o i propri
numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
    a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
    b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
    2.  Il  comma  1  non si applica alla portabilita' del numero tra
reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
    3.  L'Autorita' provvede affinche' i prezzi dell'interconnessione
correlata alla portabilita' del numero siano orientati ai costi e gli
eventuali  oneri  diretti  a  carico  degli  abbonati non agiscano da
disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
    4.   L'Autorita'  non  prescrive  tariffe  al  dettaglio  per  la
portabilita' del numero che comportino distorsioni della concorrenza,
ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
                               Art. 81
                        0bblighi di trasmissione
    1.  Eventuali  obblighi  di  trasmissione  per specifici canali e
servizi radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni
di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
    Sezione IV
    Disposizioni  finali  in  materia  di  servizio  universale  e di
diritti degli utenti
                               Art. 82
                    Servizi obbligatori supplementari
    1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni, sentita la
Conferenza  Unificata,  possono  essere  resi accessibili al pubblico
servizi  supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di
servizio  universale  definiti  dalla Sezione I del presente Capo; in
tal  caso,  tuttavia,  non  puo'  essere  prescritto  un  sistema  di
ripartizione  dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione
di specifiche imprese.
                               Art. 83
                 Consultazione dei soggetti interessati
    1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero
e  l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  tengono
conto,  attraverso  meccanismi  di  consultazione,  del  parere degli
utenti  finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti
disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti
ai  diritti  degli  utenti  finali  e  dei  consumatori in materia di
servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al pubblico, in
particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
    2.  Le  parti  interessate, sulla base di indirizzi formulati dal
Ministero  e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
possono  mettere  a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi
di  utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale
delle  prestazioni,  elaborando,  fra  l'altro,  codici  di condotta,
nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.
                               Art. 84
             Risoluzione extragiudiziale delle controversie
    1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della
legge  31  luglio  1997,  n.  249,  adotta  procedure extragiudiziali
trasparenti,  semplici  e poco costose per l'esame delle controversie
in  cui  sono  coinvolti  i consumatori e gli utenti finali, relative
alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa
e   tempestiva   risoluzione   delle   stesse,  prevedendo  nei  casi
giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
    2.  L'Autorita',  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio  1997,  n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione
di  personale  e  con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari
stanziamenti  di  bilancio  e  conseguente invarianza di spesa, ad un
adeguato  livello  territoriale,  di  uffici e di servizi on-line per
l'accettazione  di  reclami,  incaricati  di facilitare l'accesso dei
consumatori  e  degli  utenti  finali  alle strutture di composizione
delle controversie.
    3.  Se  nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati
membri,   l'Autorita'   si   coordina   con  le  altre  Autorita'  di
regolamentazione  interessate  per  pervenire  alla risoluzione della
controversia.
    4.   Restano   ferme   le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
risoluzione  giudiziale  delle controversie e, fino all'attuazione di
quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  quelle  vigenti in materia di
risoluzione   extragiudiziale   delle   controversie   alla  data  di
pubblicazione  del  Codice  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
          Nota all'art. 84:
              - Per  l'art.  1,  commi  11,  12  e  13,  della  legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» si
          vedano le note all'art. 25.
                               Art. 85
                    Notifica alla Commissione europea
    1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea, provvedendo poi
ad   aggiornarlo  immediatamente  in  caso  di  eventuali  modifiche,
l'elenco  delle  imprese  designate  quali  titolari  di  obblighi di
servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1.
    2.  L'Autorita'  notifica alla Commissione europea l'elenco delle
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi
delle  disposizioni  della  Sezione II del presente Capo, nonche' gli
obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime.
Ogni   eventuale   cambiamento  avente  un'incidenza  sugli  obblighi
prescritti  alle  imprese  o sulle imprese interessate ai sensi delle
disposizioni  del  presente  Capo  e'  notificato  senza indugio alla
Commissione europea.
Capo V
Disposizioni relative a reti ed impianti
                               Art. 86
    Infrastrutture   di   comunicazione   elettronica  e  diritti  di
                              passaggio
    1.  Le  autorita'  competenti  alla  gestione  del suolo pubblico
adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure
trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli
87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto
di installare infrastrutture:
    a)  su  proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di
sotto  di  esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche
di comunicazione;
    b)  su  proprieta'  pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di
esse,  ad  un  operatore  autorizzato a fornire reti di comunicazione
elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
    2.  Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli
Enti  locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione,
coubicazione  e  condivisione  delle  infrastrutture di comunicazione
elettronica.
    3.  Le  infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli  articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione  primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando
di  proprieta'  dei  rispettivi  operatori,  e  ad esse si applica la
normativa vigente in materia.
    4.  Restano  ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
culturali  contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonche'  le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898.
    5.   Si   applicano,   per   la  posa  dei  cavi  sottomarini  di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di
cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
    6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello
Stato,  le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai
sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  mantengano  la  proprieta'  o il
controllo  di  imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica,  vi  sia  un'effettiva  separazione  strutturale  tra la
funzione  attinente  alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
    7.  Per  i  limiti  di  esposizione  ai campi elettromagnetici, i
valori  di  attenzione  e  gli  obiettivi di qualita' si applicano le
disposizioni  di  attuazione  di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
    8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica
ad  uso  pubblico  provvedono  ad  inviare ai Comuni ed ai competenti
ispettorati  territoriali  del  Ministero  la  descrizione di ciascun
impianto  installato,  sulla  base dei modelli A e B dell'allegato n.
13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli
articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del
predetto  allegato n. 13. Il Ministero puo' delegare ad altro Ente la
tenuta   degli   archivi   telematici   di   tutte  le  comunicazioni
trasmessegli.
          Note all'art. 86:
              - L'art.  16, comma 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  recante «Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          edilizia.  (Testo  A)»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre   2001,  n.  245,  supplemento  ordinario  cosi'
          recita:
              «Art.  16  (Contributo  per il rilascio del permesso di
          costruire). - (Omissis).
              7.  Gli  oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o   di   parcheggio,   fognature,   rete  idrica,  rete  di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  e del gas, pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge  8 ottobre  1997,  n.  352»,  ed  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre  1999, n. 302, supplemento
          ordinario.
              - La  legge  24 dicembre  1976,  n.  898,  reca: «Nuova
          regolamentazione delle servitu' militari», ed e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8.
              - La legge 5 maggio 1989, n. 160, reca: «Conversione in
          legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989,
          n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti
          e di concessioni marittime» ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 maggio 1989, n. 103.
              - L'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio
          2001,  n. 36, recante: «Legge quadro sulla protezione dalle
          esposizioni     a    campi    elettrici,    magnetici    ed
          elettromagnetici»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          7 marzo 2001, n. 55, cosi' recita :
              «Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. (Omissis).
              2.  I  limiti  di esposizione, i valori di attenzione e
          gli  obiettivi  di  qualita',  le tecniche di misurazione e
          rilevamento    dell'inquinamento   elettromagnetico   e   i
          parametri  per  la  previsione di fasce di rispetto per gli
          elettrodotti,  di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
          stabiliti,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge:
                a) per la popolazione, con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro della sanita',
          sentiti  il  Comitato  di  cui  all'art.  6 e le competenti
          Commissioni   parlamentari,   previa   intesa  in  sede  di
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  9  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, di seguito denominata
          "Conferenza unificata";».
                               Art. 87
    Procedimenti   autorizzatori   relativi  alle  infrastrutture  di
        comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
    1.  L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici
e  la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e,
in  specie,  l'installazione  di  torri,  di  tralicci,  di  impianti
radio-trasmittenti,   di   ripetitori  di  servizi  di  comunicazione
elettronica,  di  stazioni  radio  base  per  reti  di  comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione  dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti
a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile,  nonche'  per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle
bande  di  frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti
locali,  previo  accertamento,  da parte dell'Organismo competente ad
effettuare  i  controlli,  di  cui  all'articolo  14  della  legge 22
febbraio  2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti
di  esposizione,  i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita',
stabiliti  uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
    2.    L'istanza   di   autorizzazione   alla   installazione   di
infrastrutture  di  cui  al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai
soggetti  a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della
domanda,  l'ufficio  abilitato  a  riceverla indica al richiedente il
nome del responsabile del procedimento.
    3.   L'istanza,   conforme   al  modello  di  cui  al  modello  A
dell'allegato  n.  13,  realizzato  al fine della sua acquisizione su
supporti   informatici   e  destinato  alla  formazione  del  catasto
nazionale  delle  sorgenti  elettromagnetiche di origine industriale,
deve  essere  corredata  della  documentazione  atta  a comprovare il
rispetto  dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi  di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di
cui  alla  legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni  della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di
domande,  viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da
piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia
UMTS  od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai
20  Watt,  fermo  restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente  la  denuncia  di  inizio  attivita', conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di
cui all'allegato n. 13.
    4.  Copia  dell'istanza  ovvero  della  denuncia  viene inoltrata
contestualmente  all'Organismo  di  cui  al comma 1, che si pronuncia
entro   trenta   giorni  dalla  comunicazione.  Lo  sportello  locale
competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
    5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola
volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio  di  dichiarazioni  e  l'integrazione  della  documentazione
prodotta.  Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
    6.  Nel  caso  una  Amministrazione  interessata  abbia  espresso
motivato  dissenso,  il  responsabile del procedimento convoca, entro
trenta  giorni  dalla data di ricezione della domanda, una conferenza
di   servizi,  alla  quale  prendono  parte  i  rappresentanti  delle
Amministrazioni  degli  Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti  ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
    7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla  prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti,  sostituisce  ad  ogni effetto gli atti di competenza delle
singole   Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  dei lavori. Della
convocazione  e  dell'esito  della  conferenza  viene tempestivamente
informato il Ministero.
    8.  Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di una decisione
positiva  assunta  dalla  conferenza  di  servizi,  sia  espresso  da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute  o  alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
e'  rimessa  al  Consiglio  dei  Ministri  e trovano applicazione, in
quanto  compatibili  con  il  Codice,  le  disposizioni  di  cui agli
articoli  14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e
successive modificazioni.
    9.  Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui
al  presente  articolo,  nonche'  quelle relative alla modifica delle
caratteristiche  di  emissione  degli  impianti  gia'  esistenti,  si
intendono  accolte  qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del  progetto  e  della  relativa  domanda,  fatta  eccezione  per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento
di  diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per
la  conclusione  dei  relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione   amministrativa,  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite dal presente comma.
    10.  Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine  perentorio  di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio     espresso,     ovvero    dalla    formazione    del
silenzio-assenso.
          Note all'art. 87:
              - L'art.  14  della  legge  22 febbraio  2001,  n.  36,
          recante: «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
          campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici»,  cosi'
          recita:
              «Art.   14   (Controlli).   -   1.  Le  amministrazioni
          provinciali  e  comunali, al fine di esercitare le funzioni
          di  controllo  e  di  vigilanza  sanitaria e ambientale per
          l'attuazione  della presente legge, utilizzano le strutture
          delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
          cui  al  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  21 gennaio  1994, n. 61.
          Restano  ferme  le  competenze  in materia di vigilanza nei
          luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
              2.  Nelle  regioni  in  cui le Agenzie regionali per la
          protezione  dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali  si  avvalgono  del  supporto tecnico dell'Agenzia
          nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  dei presidi
          multizonali  di  prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
          degli    ispettori   territoriali   del   Ministero   delle
          comunicazioni,  nel  rispetto  delle  specifiche competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti.
              3.  Il  controllo  all'interno  degli  impianti fissi o
          mobili  destinati  alle attivita' istituzionali delle Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e dei Vigili del fuoco e'
          disciplinato  dalla  specifica  normativa di settore. Resta
          fermo,  in particolare, quanto previsto per le Forze armate
          e  di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni.
              4.    Il    personale    incaricato    dei   controlli,
          nell'esercizio  delle funzioni di vigilanza e di controllo,
          puo'  accedere  agli  impianti  che  costituiscono fonte di
          emissioni  elettromagnetiche  e  richiedere, in conformita'
          alle  disposizioni  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e
          successive  modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e i
          documenti   necessari   per  l'espletamento  delle  proprie
          funzioni.   Tale   personale  e'  munito  di  documento  di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza.».
              - Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  recante:  «Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»  riguardano  la semplificazione dell'azione
          amministrativa.
                               Art. 88
          Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
    1.  Qualora  l'installazione  di  infrastrutture di comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione  di  scavi  e  l'occupazione  di  suolo  pubblico,  i
soggetti  interessati  sono  tenuti  a  presentare  apposita  istanza
conforme  ai  modelli  predisposti  dagli  Enti  locali  e,  ove  non
predisposti,  al  modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale
ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
    2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola
volta,  entro  dieci  giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio  di  dichiarazioni  e  la  rettifica  od  integrazione della
documentazione  prodotta.  Il  termine  di  cui  al  comma  7  inizia
nuovamente   a   decorrere  dal  momento  dell'avvenuta  integrazione
documentale.
    3.  Entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza,  il  responsabile  del procedimento puo' convocare, con
provvedimento   motivato,  una  conferenza  di  servizi,  alla  quale
prendono   parte   le   figure  soggettive  direttamente  interessate
dall'installazione.
    4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla  prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti,  sostituisce  ad  ogni effetto gli atti di competenza delle
singole   Amministrazioni  e  vale  altresi'  come  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
    5.  Qualora  il  motivato  dissenso,  a  fronte  di una decisione
positiva  assunta  dalla  conferenza  di  servizi,  sia  espresso  da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute  o  alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
e'  rimessa  al  Consiglio  dei  Ministri  e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo
14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241 e successive
modificazioni.
    6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione   degli   scavi   indicati  nel  progetto,  nonche'  la
concessione    del    suolo    o   sottosuolo   pubblico   necessario
all'installazione  delle  infrastrutture.  Il  Comune  puo' mettere a
disposizione,   direttamente   o  per  il  tramite  di  una  societa'
controllata,  infrastrutture  a  condizioni  eque,  trasparenti e non
discriminatorie.
    7.  Trascorso  il  termine  di novanta giorni dalla presentazione
della   domanda,   senza  che  l'Amministrazione  abbia  concluso  il
procedimento  con  un  provvedimento  espresso  ovvero  abbia indetto
un'apposita  conferenza  di  servizi,  la medesima si intende in ogni
caso  accolta.  Nel  caso  di attraversamenti di strade e comunque di
lavori  di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a trenta giorni.
    8.  Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica  interessi  aree  di  proprieta' di piu' Enti, pubblici o
privati,  l'istanza  di  autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato  n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati.
Essa  puo'  essere  valutata in una conferenza di servizi per ciascun
ambito   regionale,  convocata  dal  comune  di  maggiore  dimensione
demografica.  La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa
del soggetto interessato.
    9.  Nei  casi  di  cui  al comma 8, la conferenza di servizi deve
pronunciarsi   entro   trenta   giorni   dalla   prima  convocazione.
L'approvazione,  adottata  a maggioranza dei presenti, sostituisce ad
ogni  effetto  gli atti di competenza delle singole amministrazioni e
vale    altresi'    come    dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli
12  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente  informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso
sia  espresso  da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla   tutela   della   salute   o   alla   tutela   del   patrimonio
storico-artistico,  la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
e  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili  con il Codice, le
disposizioni  di  cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
    10.  Salve  le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra
indennita'  e'  dovuta  ai  soggetti  esercenti  pubblici  servizi  o
proprietari,  ovvero  concessionari di aree pubbliche, in conseguenza
di  scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al
fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
    11.  Le  figure  giuridiche  soggettive alle quali e' affidata la
cura   di   interessi  pubblici  devono  rendere  noto,  con  cadenza
semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria,  al  fine  di consentire ai titolari di autorizzazione
generale  una  corretta  pianificazione  delle  rispettive  attivita'
strumentali  ed,  in  specie,  delle attivita' di installazione delle
infrastrutture  di  comunicazione elettronica. I programmi dei lavori
di  manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al
Ministero,  ovvero  ad  altro  Ente  all'uopo delegato, con le stesse
modalita'   di   cui   all'articolo  89,  comma  3,  per  consentirne
l'inserimento  in  un  apposito  archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
    12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali
a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.
          Note all'art. 88:
              - Per  gli  articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
          1990, n. 241, si vedano le note all'art. 87.
              - Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno  2001,  n. 327, recante: «testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di espropriazione per pubblica utilita» riguardano
          le  disposizioni  sul  procedimento per la dichiarazione di
          pubblica utilita'.
                               Art. 89
              Coubicazione e condivisione di infrastrutture
    1.  Quando  un  operatore  che  fornisce  reti  di  comunicazione
elettronica  ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta'
pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base
alle  disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta',
servitu'  ed  espropriazione  di  cui  al presente Capo, l'Autorita',
anche  mediante  l'adozione  di  specifici regolamenti, incoraggia la
coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprieta'.
    2.   Fermo   quanto   disposto   in  materia  di  coubicazione  e
condivisione  di  infrastrutture  e  di coordinamento di lavori dalla
legge  1°  agosto  2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo,
quando  gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di
esigenze  connesse  alla  tutela dell'ambiente, alla salute pubblica,
alla   pubblica  sicurezza  o  alla  realizzazione  di  obiettivi  di
pianificazione  urbana  o  rurale,  l'Autorita'  puo'  richiedere  ed
eventualmente  imporre  la  condivisione  di  strutture o proprieta',
compresa  la  coubicazione  fisica,  ad un operatore che gestisce una
rete  di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte
a  facilitare  il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato
periodo   di   pubblica  consultazione  ai  sensi  dell'articolo  11,
stabilendo  altresi'  i  criteri  per la ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprieta'.
    3.  Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica  comporti  l'effettuazione di scavi all'interno di centri
abitati,   gli   operatori   interessati   devono   provvedere   alla
comunicazione  del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad
altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito
archivio  telematico,  affinche'  sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione
elettronica  conformi  alle  norme  tecniche  UNI  e  CEI. L'avvenuta
comunicazione  in  forma  elettronica  del  progetto  costituisce  un
presupposto  per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
88.
    4.  Entro  il  termine  perentorio  di trenta giorni, a decorrere
dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al
comma  3,  gli  operatori interessati alla condivisione dello scavo o
alla  coubicazione  dei  cavi  di  comunicazione elettronica, possono
concordare,  con  l'operatore  che  ha  gia'  presentato  la  propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.
In  assenza  di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente
rilascia  i  provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio
della priorita' delle domande.
    5.  Nei  casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e
le procedure stabilite all'articolo 88.
          Nota all'art. 89:
              - Per  la  legge  1° agosto  2002, n. 166, si vedano le
          note alle premesse.
                               Art. 90
                   Pubblica utilita' - Espropriazione
    1.  Gli  impianti  di  reti  di  comunicazione elettronica ad uso
pubblico,  ovvero  esercitati  dallo  Stato,  e  le  opere accessorie
occorrenti  per la funzionalita' di detti impianti hanno carattere di
pubblica  utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
    2.  Gli  impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere
accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di
pubblica  utilita'  con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove
concorrano motivi di pubblico interesse.
    3.  Per  l'acquisizione  patrimoniale dei beni immobili necessari
alla  realizzazione  degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e
2,  puo' esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno 2001, n. 327. Tale procedura
puo'  essere  esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato
possibile  effettuare,  i  tentativi  di  bonario  componimento con i
proprietari  dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da
parte degli uffici tecnici erariali competenti.
          Nota all'art. 90:
              - Per  gli  articoli 12  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327, si
          vedano le note all'art. 88.
                               Art. 91
                   Limitazioni legali della proprieta'
    1.  Negli  impianti  di  reti di comunicazione elettronica di cui
all'articolo  90,  commi  1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono
passare,  anche  senza  il consenso del proprietario, sia al di sopra
delle  proprieta'  pubbliche  o  private,  sia dinanzi a quei lati di
edifici  ove  non  siano  finestre  od  altre  aperture praticabili a
prospetto.
    2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio
di  antenne,  di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o
qualsiasi  altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente
per   soddisfare  le  richieste  di  utenza  degli  inquilini  o  dei
condomini.
    3.  I  fili,  cavi  ed  ogni  altra  installazione debbono essere
collocati  in  guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo
la sua destinazione.
    4.   Il   proprietario   e'  tenuto  a  sopportare  il  passaggio
nell'immobile  di  sua  proprieta'  del  personale  dell'esercente il
servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
    5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e'
dovuta alcuna indennita'.
    6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in
giudizio  per  far  cessare  eventuali  impedimenti  e  turbative  al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
                               Art. 92
                                Servitu'
    1.   Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  91,  le  servitu'
occorrenti  al  passaggio  con  appoggio  dei  fili, cavi ed impianti
connessi  alle  opere  considerate  dall'articolo  90, sul suolo, nel
sottosuolo  o  sull'area  soprastante,  sono imposte, in mancanza del
consenso  del  proprietario ed anche se costituite su beni demaniali,
ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
    2.  Se  trattasi  di  demanio  statale,  il passaggio deve essere
consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza
delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
    3.  La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo  dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove
ne  ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina
l'indennita'  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
    4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma
3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
    5.  Contro  il  provvedimento  di  imposizione  della servitu' e'
ammesso  ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
    6.  Fermo  restando  quanto  stabilito dal decreto del Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327, la servitu' deve essere
costituita  in  modo  da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la
meno   pregiudizievole   al   fondo  servente,  avuto  riguardo  alle
condizioni delle proprieta' vicine.
    7.  Il  proprietario  ha  sempre  facolta'  di fare sul suo fondo
qualunque  innovazione,  ancorche'  essa  importi  la rimozione od il
diverso  collocamento  degli  impianti,  dei fili e dei cavi, ne' per
questi  deve  alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito
nella   autorizzazione   o   nel   provvedimento  amministrativo  che
costituisce la servitu'.
    8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu'
impostagli,  nel  momento  in  cui  ottiene  di essere liberato dalla
medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo
compenso per l'onere gia' subito.
    9.  La giurisdizione in materia di imposizione di servitu' spetta
in via esclusiva al giudice amministrativo.
          Note all'art. 92:
              - Gli articoli 44 e 53 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' recitano:
              «Art. 44 (L) (Indennita' per l'imposizione di servitu).
          - 1. E dovuta una indennita' al proprietario del fondo che,
          dalla   esecuzione   dell'opera   pubblica  o  di  pubblica
          utilita',  sia  gravato  da  una  servitu'  o  subisca  una
          permanente  diminuzione  di  valore  per  la  perdita  o la
          ridotta   possibilita'   di   esercizio   del   diritto  di
          proprieta'. (L)
              2.  L'indennita'  e'  calcolata  senza tenere conto del
          pregiudizio   derivante   dalla  perdita  di  una  utilita'
          economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
              3.  L'indennita'  e'  dovuta  anche se il trasferimento
          della  proprieta'  sia avvenuto per effetto dell'accordo di
          cessione o nei casi previsti dall'art. 43. (L)
              4.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  per  le servitu' disciplinate da leggi speciali.
          (L)
              5.  Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo'
          essere  conservata  o  trasferita  senza grave incomodo del
          fondo   dominante   o  di  quello  servente.  In  tal  caso
          l'espropriante,  se  non  effettua  direttamente  le opere,
          rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
              6.  L'indennita'  puo'  anche essere concordata fra gli
          interessati  prima  o durante la realizzazione dell'opera e
          delle relative misure di contenimento del danno. (L)».
              «Art.  53  (L)  (Disposizioni  processuali).  - 1. Sono
          devolute   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti,
          i  provvedimenti,  gli  accordi  e  i  comportamenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   e   dei   soggetti   ad  esse
          equiparati,    conseguenti    alla    applicazione    delle
          disposizioni del testo unico. (L)
              2.  Si applicano le disposizioni dell'art. 23-bis della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 4
          della  legge  21 luglio  2000, n. 205, per i giudizi aventi
          per  oggetto  i  provvedimenti  relativi  alle procedure di
          occupazione   e  di  espropriazione  delle  aree  destinate
          all'esecuzione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita'.
          (L).
              3.  Resta  ferma la giurisdizione del giudice ordinario
          per  le  controversie  riguardanti  la  determinazione e la
          corresponsione     delle    indennita'    in    conseguenza
          dell'adozione  di  atti di natura espropriativa o ablativa.
          (L)».
              - L'art.  3,  comma  3,  della legge 1° agosto 2002, n.
          166,  recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
          trasporti», cosi' recita:
              «Art.   3  (Disposizioni  in  materia  di  servitu).  -
          (Omissis).
              3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.  327,  l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
          dell'art.  43  del  medesimo  testo  unico, disponendo, con
          oneri  di  esproprio  a  carico  dei  soggetti beneficiari,
          l'eventuale   acquisizione   del  diritto  di  servitu'  al
          patrimonio  di  soggetti,  privati  o pubblici, titolari di
          concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
          in  base  alla  legge,  servizi  di  interesse pubblico nei
          settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 settembre  1997,  n. 318, sono autorita' esproprianti ai
          fini  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera b), del citato
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
                               Art. 93
                     Divieto di imporre altri oneri
    1.  Le  pubbliche  Amministrazioni,  le Regioni, le Province ed i
Comuni  non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  oneri o canoni che non
siano stabiliti per legge.
    2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica
hanno  l'obbligo  di  tenere  indenne  l'Ente  locale,  ovvero l'Ente
proprietario,  dalle  spese  necessarie  per le opere di sistemazione
delle  aree  pubbliche  specificamente  coinvolte dagli interventi di
installazione  e  manutenzione  e  di ripristinare a regola d'arte le
aree  medesime  nei  tempi  stabiliti  dall'Ente locale. Nessun altro
onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4
della  legge  31  luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione
delle  opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa
per  l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto  legislativo  15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del
decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal
comma  2,  lettera  e),  del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale
contributo  una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo  47,  comma  4,  del  predetto  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507.
          Note all'art. 93:
              - L'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
          «Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo», cosi' recita:
              «Art.  4  (Reti  e  servizi di telecomunicazioni). - 1.
          L'installazione    non   in   esclusiva   delle   reti   di
          telecomunicazione  via  cavo  o  che  utilizzano  frequenze
          terrestri  e'  subordinata,  con  decorrenza  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, al rilascio di
          licenza  da  parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa
          data  l'esercizio  delle  reti  di  telecomunicazione  e la
          fornitura  di servizi di telecomunicazioni sono subordinati
          al   rilascio   di   licenze   e  autorizzazioni  da  parte
          dell'Autorita'. L'installazione di stazioni terrestri per i
          servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure
          previste  nel  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
          e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
              2.  Le  licenze  e  le autorizzazioni di cui al comma 1
          sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel
          regolamento  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
              3.  L'installazione delle reti di telecomunicazione che
          transitano  su  beni pubblici e' subordinata al rilascio di
          concessione  per  l'uso  del  suolo  pubblico  da parte dei
          comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi
          soggetti  richiedenti. In tali concessioni i comuni possono
          prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita'
          emana  un  regolamento  che disciplina in linea generale le
          modalita'  ed  i limiti con cui possono essere previsti gli
          stessi  obblighi,  la  cui  validita' si estende anche alle
          concessioni  precedentemente  rilasciate,  su richiesta dei
          comuni  interessati.  L'installazione  delle  reti dorsali,
          cosi'  come  definite  in  un  apposito regolamento emanato
          dall'Autorita',  e'  soggetta esclusivamente al rilascio di
          licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di
          cui   al   presente   comma,   nonche'  le  concessioni  di
          radiodiffusione   previste   nel   piano   di  assegnazione
          costituiscono    dichiarazione    di   pubblica   utilita',
          indifferibilita'  e  urgenza  delle relative opere. Le aree
          acquisite  entrano a far parte del patrimonio indisponibile
          del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e
          nulla  osta  previsti  in  materia  ambientale,  edilizia e
          sanitaria  e'  indetta,  ai  sensi dell'art. 14 della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, una
          conferenza  di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli
          articoli 184  e  214 del testo unico in materia postale, di
          bancoposta  e  di  telecomunicazioni, approvato con decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si
          applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative
          alle  limitazioni  legali  della proprieta' e al diritto di
          servitu'.  Sono  comunque  fatte  salve  le  competenze  in
          materia  paesistica  e  urbanistica delle regioni a statuto
          speciale e delle province autonome.
              4.  Le  societa' che installano o esercitano le reti di
          telecomuni-cazioni   e  gli  operatori  che  su  tali  reti
          forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel
          termine  previsto  dal regolamento di cui all'art. 1, comma
          2,  del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a
          tenere  separata  contabilita'  delle attivita' riguardanti
          rispettivamente  l'installazione  e  l'esercizio delle reti
          nonche'   delle  attivita'  riguardanti  la  fornitura  dei
          servizi.    Le    societa'    titolari    di   licenze   di
          telecomunicazioni sono altresi' obbligate a tenere separata
          contabilita'   delle   attivita'   svolte  in  ordine  alla
          fornitura  del  servizio universale. La contabilita' tenuta
          ai  sensi  del  presente  comma  e' soggetta a controllo da
          parte  di  una  societa'  di  revisione  scelta  tra quante
          risultano  iscritte  all'apposito  albo istituito presso la
          Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa (CONSOB)
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 marzo  1975,  n.  136,  qualora  superi  l'ammontare  di
          fatturato  determinato  dall'Autorita',  alla quale compete
          anche  di  definire  i criteri per la separazione contabile
          dell'attivita'  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge.
              5.  Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva
          possono  essere  utilizzati  anche  per la distribuzione di
          servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di
          concessioni  in  ambito locale sono tenuti alla separazione
          contabile  dell'attivita'  radiotelevisiva da quella svolta
          nel  settore  delle telecomunicazioni, mentre i destinatari
          di  concessioni  per  emittenti  nazionali  sono  tenuti  a
          costituire   societa'   separate   per  la  gestione  degli
          impianti.  Le  disposizioni  di cui al presente comma hanno
          efficacia  a  decorrere  dall'adeguamento degli impianti al
          piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze,
          adeguamento  che  comunque  deve avvenire entro centottanta
          giorni dall'approvazione del piano stesso.
              6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita'
          che  hanno  realizzato,  per  le  proprie esigenze, reti di
          telecomunicazione,   sono   tenute  a  costituire  societa'
          separata  per  lo  svolgimento  di  qualunque attivita' nel
          settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria
          del   servizio   pubblico  di  telecomunicazioni  non  puo'
          assumere  partecipazioni  dirette  o  indirette, attraverso
          societa'  controllate  o  controllanti,  ovvero  collegate,
          nelle societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che
          hanno  realizzato  le  predette reti, ne' acquisire diritti
          reali o di obbligazione sulle stesse reti.
              7.  L'Autorita'  conferma  alle societa' concessionarie
          del     servizio     pubblico    radiotelevisivo    e    di
          telecomunicazioni   le   vigenti  concessioni  con  annesse
          convenzioni.  L'installazione  delle infrastrutture a larga
          banda  da  parte della societa' concessionaria del servizio
          pubblico  di telecomunicazioni e' soggetta alla concessione
          di  cui  al  comma  3.  L'installazione,  l'esercizio  e la
          fornitura  della  rete  nonche' la fornitura dei servizi di
          telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5
          e  6  sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui
          ai  commi  1,  2  e  3  del  presente  articolo, nonche' al
          rispetto  dei  principi  di obiettivita', trasparenza e non
          discriminazione.
              8.  Sulle  reti  di  telecomunicazioni  possono  essere
          offerti  tutti  i  servizi  di  telecomunicazioni.  Fino al
          1° gennaio  1998 la concessionaria del servizio pubblico di
          telecomunicazioni  conserva l'esclusivita' per l'offerta di
          telefonia  vocale,  fatta salva comunque la possibilita' di
          sperimentazione  da parte dei soggetti che ne abbiano fatto
          richiesta  all'Autorita',  ottenendone autorizzazione. Fino
          alla stessa data le societa' destinatarie di concessioni in
          esclusiva  per  telecomunicazioni  non  possono  realizzare
          produzioni  radiotelevisive. La concessionaria del servizio
          pubblico  di telecomunicazioni non puo' essere destinataria
          direttamente     o     indirettamente     di    concessioni
          radiotelevisive   su  frequenze  terrestri  in  chiaro  ne'
          fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per
          i  concessionari  radiotelevisivi  nazionali  e  locali  su
          frequenze terrestri in chiaro.
              9.  L'offerta  del  servizio  di  telefonia  vocale  e'
          soggetta  dal  1° gennaio  1998  a  regime  di  prezzo.  La
          concessionaria  del servizio pubblico di telecomunicazioni,
          per  un  periodo  non  superiore  a  due anni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, e' soggetta per il
          servizio  di  telefonia  vocale  a  regime  tariffario.  Le
          tariffe  sono  determinate  ai sensi dell'art. 2, comma 18,
          della  legge  14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del
          ribilanciamento  tariffario  e  dell'orientamento ai costi.
          L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e
          adotta  i  provvedimenti necessari ad assicurare condizioni
          di effettiva concorrenza.
              - Il  Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n.   507,   concernente:   «Revisione   ed   armonizzazione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle
          pubbliche  affissioni,  della  tassa  per  l'occupazione di
          spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche'
          della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
          norma  dell'art.  4  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421,
          concernente   il   riordino   della   finanza  territoriale
          (articoli 1-57)»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          9 dicembre  1993,  n. 288, supplemento ordinario, concerne:
          «Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche».
              - L'art.   47,   comma   4,   del  decreto  legislativo
          15 novembre 1993, n. 507, cosi' recita:
              «Art.  47  (Criteri  di  determinazione della tassa per
          l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo). - (Omissis).
              4.   I   comuni  e  le  province  che  provvedono  alla
          costruzione  di gallerie sotterranee per il passaggio delle
          condutture,  dei  cavi  e  degli impianti, hanno diritto di
          imporre,  oltre  la  tassa di cui al comma 1, un contributo
          una  volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie,
          che  non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50
          per cento delle spese medesime.».
              - L'art.  63  del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali»  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 dicembre  1997, n. 298, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
              «Art.  63  (Canone  per  l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche).  -  1.  I  comuni  e  le  province possono, con
          regolamento   adottato  a  norma  dell'art.  52,  escludere
          l'applicazione,  nel  proprio  territorio,  della tassa per
          occupazione  di  spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
          del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
          e  le  province  possono,  con regolamento adottato a norma
          dell'art.  52,  prevedere che l'occupazione, sia permanente
          che   temporanea,   di   strade,   aree  e  relativi  spazi
          soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
          patrimonio  indisponibile,  comprese  le  aree  destinate a
          mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
          della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
          al  pagamento  di  un  canone  da  parte del titolare della
          concessione,  determinato  nel medesimo atto di concessione
          in  base  a  tariffa.  Il  pagamento del canone puo' essere
          anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
          servitu'  di  pubblico  passaggio  costituita  nei  modi di
          legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
          aree  comunali  i  tratti  di strada situati all'interno di
          centri   abitati  con  popolazione  superiore  a  diecimila
          abitanti,  individuabili  a norma dell'art. 2, comma 7, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
                a) previsione  delle  procedure  per  il rilascio, il
          rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
                b) classificazione  in  categorie di importanza delle
          strade, aree e spazi pubblici;
                c) indicazione  analitica  della  tariffa determinata
          sulla  base  della  classificazione di cui alla lettera b),
          dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o
          lineari,   del   valore   economico   della  disponibilita'
          dell'area    nonche'    del    sacrificio    imposto   alla
          collettivita',     con     previsione    di    coefficienti
          moltiplicatori  per  specifiche  attivita'  esercitate  dai
          titolari   delle   concessioni   anche  in  relazione  alle
          modalita' dell'occupazione;
                d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento
          del canone;
                e) previsione    di    speciali    agevolazioni   per
          occupazioni  ritenute  di particolare interesse pubblico e,
          in  particolare,  per  quelle aventi finalita' politiche ed
          istituzionali;
                f) previsione    per   le   occupazioni   permanenti,
          realizzate  con  cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
          altro  manufatto  da  aziende  di  erogazione  dei pubblici
          servizi  e  da  quelle  esercenti  attivita' strumentali ai
          servizi  medesimi, di un canone determinato forfetariamente
          come segue:
                  1)  per  le  occupazioni del territorio comunale il
          canone  e' commisurato al numero complessivo delle relative
          utenze  per  la  misura  unitaria  di tariffa riferita alle
          sottoindicate classi di comuni:
                    I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
                    II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
                  2)  per  le occupazioni del territorio provinciale,
          il  canone  e'  determinato  nella  misura del 20 per cento
          dell'importo   risultante  dall'applicazione  della  misura
          unitaria  di  tariffa  di  cui  al numero 1), per il numero
          complessivo  delle  utenze presenti nei comuni compresi nel
          medesimo ambito territoriale;
                  3)  in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni
          dovuti  a  ciascun  comune  o  provincia  non  puo'  essere
          inferiore  a  lire  1.000.000. La medesima misura di canone
          annuo   e'   dovuta  complessivamente  per  le  occupazioni
          permanenti  di  cui  alla presente lettera effettuate dalle
          aziende   esercenti   attivita'   strumentali  ai  pubblici
          servizi;
                  4)  gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati
          annualmente  in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
          rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
                  5)  il  numero  complessivo  delle utenze e' quello
          risultante  al  31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
          e'  versato  in  un'unica  soluzione  entro il 30 aprile di
          ciascun  anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
          corrente  postale  intestato  al  comune  o  alla provincia
          recante,   quale   causale,   l'indicazione   del  presente
          articolo.  I comuni e le province possono prevedere termini
          e  modalita'  diversi da quelli predetti inviando, nel mese
          di gennaio  di  ciascun  anno,  apposita comunicazione alle
          aziende  di  erogazione  di  pubblici  servizi,  fissando i
          termini  per  i  conseguenti  adempimenti  in  non  meno di
          novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
                g) applicazione    alle    occupazioni   abusive   di
          un'indennita'  pari  al  canone  maggiorato  fino al 50 per
          cento,   considerando  permanenti  le  occupazioni  abusive
          realizzate  con  impianti o manufatti di carattere stabile,
          mentre  le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono
          effettuate  dal  trentesimo  giorno antecedente la data del
          verbale  di  accertamento,  redatto  da competente pubblico
          ufficiale;
                g-bis)   previsione   delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  di  importo  non  inferiore all'ammontare della
          somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
          stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
          4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di
          cui    al    comma 2,    con    riferimento   alla   durata
          dell'occupazione  e  puo'  essere  maggiorato  di eventuali
          effettivi  e  comprovati  oneri di manutenzione in concreto
          derivanti  dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che
          non  siano,  a  qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle
          aziende  che eseguono i lavori. Per la determinazione della
          tassa  prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui
          alla  lettera  f)  del  comma  2,  si  applicano gli stessi
          criteri  ivi previsti per la determinazione forfettaria del
          canone.  Dalla  misura  complessiva del canone ovvero della
          tassa  prevista  al  comma 1 va detratto l'importo di altri
          canoni  previsti  da  disposizioni  di  legge, riscossi dal
          comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti
          salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.».
                               Art. 94
    Occupazione  di  sedi autostradali da gestire in concessione e di
                    proprieta' dei concessionari
    1.   Per   la   realizzazione   e  la  manutenzione  di  reti  di
comunicazione  elettronica  ad uso pubblico, puo' essere occupata una
sede   idonea,   lungo  il  percorso  delle  autostrade,  gestite  in
concessione  e  di  proprieta'  del concessionario, all'interno delle
reti di recinzione.
    2.  La  servitu'  e'  imposta  con  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni,   sentito  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
    3.   Prima  della  emanazione  del  decreto  d'imposizione  della
servitu', il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia
del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
L'ufficio  provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti,
esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennita' da pagarsi
al  proprietario  in  base  all'effettiva  diminuzione del valore del
fondo,  all'onere  che  ad  esso  si  impone  ed  al  contenuto della
servitu'.
    4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione
della  servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi
accertato  del  pagamento  o del deposito dell'indennita'. Il decreto
viene notificato alle parti interessate.
    5.  L'inizio  del  procedimento  per l'imposizione della servitu'
deve  essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il
fornitore  del  servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico
ed  il  proprietario  dell'autostrada,  previo,  in ogni caso, parere
dell'ufficio   provinciale  dell'Agenzia  del  territorio  competente
sull'ammontare  dell'indennita'  da  corrispondere  per  la  servitu'
stessa.
    6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse
provvedere  all'allargamento  od a modifiche e spostamenti della sede
autostradale  per  esigenze  di  viabilita',  e  l'esecuzione di tali
lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne
da'  tempestiva  comunicazione  al proprietario di detti cavi, avendo
cura  di  inviare  la  descrizione  particolareggiata  delle opere da
eseguire.  In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli
per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
    7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede
a  proprie  cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro
spostamento  sulla  nuova  sede  che  il  concessionario proprietario
dell'autostrada e' tenuto a mettere a disposizione.
    8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle
di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
    9.  Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo,
si applicano le norme di cui al presente Capo.
          Nota all'art. 94:
              - Gli  articoli 3  e  40 della legge 1° agosto 2002, n.
          166,  recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
          trasporti», cosi' recitano:
              «Art.  3  (L)  (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
          testo unico:
                a) per   "espropriato",   si   intende  il  soggetto,
          pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
                b) per    "autorita'    espropriante",   si   intende
          l'autorita'   amministrativa   titolare   del   potere   di
          espropriare  e che cura il relativo procedimento, ovvero il
          soggetto  privato,  al  quale  sia  stato  attribuito  tale
          potere, in base ad una norma;
                c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende
          il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il
          decreto di esproprio;
                d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
          soggetto,  pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
          (L)
              2.  Tutti  gli  atti della procedura espropriativa, ivi
          incluse  le  comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono
          disposti   nei   confronti   del   soggetto   che   risulti
          proprietario   secondo  i  registri  catastali,  salvo  che
          l'autorita'   espropriante  non  abbia  tempestiva  notizia
          dell'eventuale  diverso proprietario effettivo. Nel caso in
          cui  abbia  avuto  notizia  della  pendenza della procedura
          espropriativa   dopo   la   comunicazione   dell'indennita'
          provvisoria  al soggetto che risulti proprietario secondo i
          registri  catastali,  il  proprietario  effettivo puo', nei
          trenta  giorni successivi, concordare l'indennita' ai sensi
          dell'art. 45, comma 2. (L)
              3.  Colui  che  risulta proprietario secondo i registri
          catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti
          del   procedimento   espropriativo,   ove   non   sia  piu'
          proprietario  e'  tenuto di comunicarlo all'amministrazione
          procedente  entro  trenta giorni dalla prima notificazione,
          indicando  altresi',  ove  ne  sia  a  conoscenza, il nuovo
          proprietario,  o  comunque fornendo copia degli atti in suo
          possesso  utili  a  ricostruire  le  vicende dell'immobile.
          (L)».
              «Art.  40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso di
          esproprio   di   un'area   non   edificabile,  l'indennita'
          definitiva  e'  determinata  in base al criterio del valore
          agricolo,   tenendo   conto  delle  colture  effettivamente
          praticate  sul  fondo  e  del  valore dei manufatti edilizi
          legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
          dell'azienda   agricola,  senza  valutare  la  possibile  o
          l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L).
              2.   Se   l'area   non   e'  effettivamente  coltivata,
          l'indennita'   e'  commisurata  al  valore  agricolo  medio
          corrispondente  al tipo di coltura prevalente nella zona ed
          al  valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
          (L)
              3.  Per  l'offerta  da formulare ai sensi dell'art. 20,
          comma   1,   e   per   la   determinazione  dell'indennita'
          provvisoria,  si  applica  il  criterio del valore agricolo
          medio  di  cui all'art. 41, comma 4, corrispondente al tipo
          di coltura in atto nell'area da espropriare.
              4.  Al  proprietario coltivatore diretto o imprenditore
          agricolo   a   titolo   principale   spetta   un'indennita'
          aggiuntiva,  determinata  in misura pari al valore agricolo
          medio  corrispondente  al  tipo  di  coltura effettivamente
          praticata. (L)
              5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita'
          e'   aumentata  delle  somme  pagate  dall'espropriato  per
          qualsiasi   imposta   relativa   all'ultimo   trasferimento
          dell'immobile. (L)».
                               Art. 95
        Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
    1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a
qualunque uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
senza  che  sul  relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il
nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia
della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
    2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' rilasciato dall'ispettorato
del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
    a)  di  classe  zero,  di  I  classe  e  di  II classe secondo le
definizioni  di  classe  adottate  nel  decreto  del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
    b)   qualunque   ne  sia  la  classe,  quando  esse  non  abbiano
interferenze con linee di comunicazione elettronica;
    c)  qualunque  ne  sia  la  classe,  nei casi di urgenza previsti
dall'articolo  113  del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque  e  sugli  impianti  elettrici,  approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
    3.  Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee
che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i
competenti   organi  del  Ministero  ne  subordinano  il  consenso  a
condizioni   da   precisare   non   oltre  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione dei progetti.
    4.   Per   l'esecuzione  di  qualsiasi  lavoro  sulle  condutture
subacquee   di  energia  elettrica  e  sui  relativi  atterraggi,  e'
necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva
di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione
dei  lavori  stessi.  Le  relative spese sono a carico dell'esercente
delle condutture.
    5.  Nessuna  tubazione  metallica  sotterrata,  a  qualunque  uso
destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo  progetto  sia  stato preventivamente ottenuto il nulla osta
del Ministero.
    6.  Le  determinazioni  su  quanto  previsto  nei  commi 3, 4 e 5
possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro
delle   comunicazioni,   sentito   il   Consiglio   superiore   delle
comunicazioni.
    7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano
interferenze  con  impianti di comunicazione elettronica, il relativo
nulla  osta  e'  rilasciato  dal capo dell'ispettorato del Ministero,
competente per territorio.
    8.  Nelle  interferenze  tra  cavi  di  comunicazione elettronica
sotterrati  e  cavi  di  energia  elettrica  sotterrati devono essere
osservate  le  norme generali per gli impianti elettrici del comitato
elettrotecnico  italiano  del  Consiglio nazionale delle ricerche. Le
stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate
nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e
tubazioni metalliche sotterrate.
    9.  Qualora,  a  causa di impianti di energia elettrica, anche se
debitamente   approvati  dalle  autorita'  competenti,  si  abbia  un
turbamento  del  servizio  di comunicazione elettronica, il Ministero
promuove,   sentite  le  predette  autorita',  lo  spostamento  degli
impianti  od  altri  provvedimenti  idonei ad eliminare i disturbi, a
norma  dell'articolo  127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11  dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le
rende necessarie.
          Note all'art. 95:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
          1968, n. 1062, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
          13 dicembre  1964,  n.  1341, recante norme tecniche per la
          disciplina   della   costruzione   ed  esercizio  di  linee
          elettriche  aeree esterne» ed e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1968, n. 264.
              -  Gli articoli 113 e 127 del regio decreto 11 dicembre
          1933,  n. 1775, recante: «Testo unico delle disposizioni di
          legge  sulle  acque e impianti elettrici», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recitano:
              «Art. 113. - Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato
          in  via  provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee
          di  trasmissione  e  distribuzione  per  le  parti  che non
          riguardino  opere  pubbliche  e  quando  sia intervenuto il
          consenso  di  massima del Ministero delle comunicazioni che
          puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre
          tre mesi dalla presentazione dei progetti.
              Per   le  parti  riguardanti  opere  pubbliche  e  zone
          militarmente  importanti, l'autorizzazione provvisoria deve
          essere  pure  subordinata  al  consenso  di  massima  delle
          autorita' interessate a mente dell'art. 120.
              L'autorizzazione provvisoria e' accordata:
                a) dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
          Consiglio  superiore,  per le linee la cui tensione normale
          di esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta;
                b) dall'ingegnere  capo  del  Genio  civile,  che  ne
          riferira'  immediatamente al Ministero dei lavori pubblici,
          per  le  linee  la  cui  tensione  e'  superiore  a 5000 ed
          inferiore a 60.000 volta;
                c) dal  prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile,
          per le linee non superiori a 5000 volta.
              Per    ottenere    l'autorizzazione    provvisoria   il
          richiedente  deve  obbligarsi,  con  congrua  cauzione,  da
          depositare  alla  Cassa  depositi  e prestiti, ad adempiere
          alle  prescrizioni  e  condizioni che saranno stabilite nel
          decreto  di autorizzazione definitiva o a demolire le opere
          in caso di negata autorizzazione.».
              «Art.  127.  -  Quando  sul  percorso di una conduttura
          elettrica  esistano  altre  condutture  elettriche  o linee
          telefoniche  o  telegrafiche, debbono essere accettate, per
          la  tutela  del regolare esercizio di ciascuna conduttura o
          linea,  le  prescrizioni  della  parte  che  ha  titolo  di
          preminenza  per  motivi  di  pubblico  servizio,  oppure, a
          parita' di titoli, per ragioni di preesistenza.
              Se  tali  prescrizioni  esigano  lo  spostamento  o  la
          modificazione  delle  linee  o  condutture, il Ministro dei
          lavori pubblici, in caso di contestazione, da' le opportune
          disposizioni.
              Le  spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte
          che  rende  necessario  lo  spostamento o la modificazione,
          salvo quanto e' disposto nell'art. 122.».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 96
                        Prestazioni obbligatorie
    1.  Le  prestazioni  a  fini  di giustizia effettuate a fronte di
richieste  di  intercettazioni  e  di  informazioni  da  parte  delle
competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori;
i  tempi  ed  i  modi  sono concordati con le predette autorita' fino
all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
    2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono
individuate  in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le
modalita'  ed  i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli
obblighi  specifici,  nonche'  il  ristoro  dei  costi  sostenuti. La
determinazione   dei   suddetti  costi  non  potra'  in  nessun  caso
comportare  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato
rispetto  a  quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al
comma  4.  Il  repertorio e' approvato con decreto del Ministro delle
comunicazioni,   di   concerto  con  i  Ministri  della  giustizia  e
dell'interno,  da  emanarsi  entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del Codice.
    3.   In   caso  di  inosservanza  degli  obblighi  contenuti  nel
repertorio  di  cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3,
4, 5 e 6.
    4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad
applicarsi  il  listino  adottato  con  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
    5.  Ai  fini  dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2
gli  operatori  hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di
interconnessione   allo   scopo   di   garantire   la   fornitura   e
l'interoperabilita'  delle  prestazioni  stesse.  Il  Ministero  puo'
intervenire  se  necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza
di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
                               Art. 97
                       Danneggiamenti e turbative
    1.  Chiunque  esplichi  attivita'  che  rechi, in qualsiasi modo,
danno  ai  servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli
oggetti  ad  essi  inerenti  e'  punito  ai  sensi dell'articolo 635,
secondo comma, n. 3, del codice penale.
    2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  1,  e' vietato
arrecare  disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione
elettronica  ed  alle  opere  ad  essi  inerenti.  Nei  confronti dei
trasgressori  provvedono  direttamente,  in  via  amministrativa, gli
ispettorati  territoriali  del  Ministero.  La violazione del divieto
comporta  l'applicazione  della sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 a 5.000,00 euro.
                               Art. 98
                                Sanzioni
    1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
    2.  In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico  senza  la  relativa  autorizzazione  generale, il Ministero
commina,   se   il   fatto   non   costituisce  reato,  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  1.500,00 ad euro 250.000,00, da
stabilirsi  in  equo  rapporto  alla  gravita' del fatto. Se il fatto
riguarda  la  installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici,
la sanzione minima e' di euro 5.000,00.
    3.  Se  il  fatto  riguarda  la  installazione  o  l'esercizio di
impianti  di  radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena
della  reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se
trattasi  di  impianti  per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale.
    4.  Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
    5.  Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui al comma 2, il
trasgressore  e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
al  doppio  dei  diritti  amministrativi  e  dei  contributi,  di cui
rispettivamente  agli  articoli  34  e  35, commisurati al periodo di
esercizio  abusivo  accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
    6.  Indipendentemente  dai  provvedimenti  assunti dall'Autorita'
giudiziaria  e  fermo  restando  quanto  disposto dai commi 2 e 3, il
Ministero,   ove   il  trasgressore  non  provveda,  puo'  provvedere
direttamente,  a  spese  del  possessore,  a  suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
    7.  Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per
piu'  di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso
comma 2.
    8.  In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico  in  difformita'  a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo
25,   comma  4,  il  Ministero  irroga  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
    9.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti
che  non  provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla
comunicazione  dei  documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero   o  dall'Autorita',  gli  stessi,  secondo  le  rispettive
competenze,  comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500,00 ad euro 115.000,00.
    10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive competenze, espongono
dati   contabili   o  fatti  concernenti  l'esercizio  delle  proprie
attivita'  non  corrispondenti al vero, si applicano le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
    11.  Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide,
impartiti  ai  sensi  del  Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli
stessi,  secondo  le  rispettive  competenze,  comminano una sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se
l'inottemperanza  riguarda  provvedimenti  adottati dall'Autorita' in
ordine  alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi
significativo  potere  di  mercato,  si  applica  a  ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2
per  cento  e  non  superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione  della  contestazione,  relativo  al  mercato  al quale
l'inottemperanza si riferisce.
    12.  Nei  casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di
mancato  pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui
agli  articoli  34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se
la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due
volte  in  un  quinquennio,  il  Ministero  o l'Autorita', secondo le
rispettive  competenze  e  previa  contestazione, possono disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la  revoca  dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso.  Nei  predetti  casi,  il  Ministero  o  l'Autorita',  rimangono
esonerati  da  ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non
sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
    13.  In  caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo
III  del  presente  Titolo,  nonche' nell'articolo 80, il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
    14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori
di   cui   all'articolo   96,   il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la
violazione  degli  anzidetti  obblighi  e'  di particolare gravita' o
reiterata  per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due  mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione  generale.  In  caso di
integrale   inosservanza   della  condizione  n.  11  della  parte  A
dell'allegato    n.    1,    il    Ministero    dispone   la   revoca
dell'autorizzazione generale.
    15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,
4,  5  e  8  dell'articolo  95,  indipendentemente  dalla sospensione
dell'esercizio  e  salvo  il  promuovimento  dell'azione  penale  per
eventuali   reati,   il   trasgressore  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
    16.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  di cui agli
articoli  60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo
le  rispettive  competenze,  comminano  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
    17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le
sanzioni  di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
          Note all'art. 98:
              - Si riporta il testo dell'art. 2621 del codice civile:
              «Art.    2621    (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizioni  di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
          che  il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
          la  reclusione  da uno a cinque anni e con la multa da lire
          due milioni a venti milioni:
                1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
          i  direttori  generali,  i sindaci e i liquidatori, i quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali,  fraudolentemente  espongono fatti non rispondenti
          al  vero  sulla  costituzione o sulle condizioni economiche
          della  societa'  o  nascondono  in  tutto  o in parte fatti
          concernenti le condizioni medesime;
                2)  gli amministratori e i direttori generali che, in
          mancanza  di  bilancio approvato o in difformita' da esso o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono  o pagano utili fittizi o che non possono essere
          distribuiti;
                3)  gli  amministratori  e  i  direttori generali che
          distribuiscono acconti sui dividendi :
                  a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
                  b) ovvero  in  misura  superiore  all'importo degli
          utili  conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per  obbligo  legale  o  statutario  e  delle perdite degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
                  c) ovvero  in mancanza di approvazione del bilancio
          dell'esercizio   precedente   o   del  prospetto  contabile
          previsto   nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure  in
          difformita'  da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
          un prospetto contabile falsi.».
              - Per  l'art.  1,  commi  29,  30,  31 e 32 della legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» si
          vedano le note all'art. 25.
TITOLO III
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 99
    Installazione  ed  esercizio  di  reti e servizi di comunicazione
                     elettronica ad uso privato
    1.  L'attivita'  di  installazione di reti ed esercizio di reti o
servizi  di  comunicazioni  elettroniche  ad uso privato e' libera ai
sensi  dell'articolo  3,  fatte  salve  le  condizioni  stabilite nel
presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative  regolamentari  amministrative  che  prevedano  un regime
particolare  per  i  cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti
all'Unione  europea  o  allo  Spazio  Economico  Europeo, o che siano
giustificate  da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato,
della  protezione  civile,  della  sanita'  pubblica  e  della tutela
dell'ambiente,  poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle
vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
    2.  Le  disposizioni  del  presente  Titolo si applicano anche ai
cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel
caso  in  cui  lo  Stato  di  appartenenza  applichi,  nelle  materie
disciplinate  dal  presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'.
Rimane  salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia
aderisce o da specifiche convenzioni.
    3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di
comunicazione  elettronica  ad uso privato, fatta eccezione di quanto
previsto  al  comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale
che  consegue  alla presentazione della dichiarazione di cui al comma
4.
    4.   Il   soggetto   interessato   presenta   al   Ministero  una
dichiarazione  resa  dalla  persona fisica titolare ovvero dal legale
rappresentante  della  persona  giuridica,  o  da  soggetti  da  loro
delegati,  contenente  l'intenzione di installare o esercire una rete
di   comunicazione  elettronica  ad  uso  privato.  La  dichiarazione
costituisce  denuncia di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
abilitato  ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta
presentazione.  Ai  sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta  giorni  dalla  presentazione  della dichiarazione, verifica
d'ufficio  la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e
dispone,  se  del caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati  entro  il  medesimo  termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia di
conferimento di diritto d'uso di frequenze.
    5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105,
nonche'  la  installazione,  per  proprio  uso  esclusivo, di reti di
comunicazione  elettronica  per  collegamenti  nel proprio fondo o in
piu'  fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche'
contigui,  ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte  di  proprieta'  del  privato  con  altra  comune,  purche' non
connessi  alle  reti  di  comunicazione  elettronica ad uso pubblico.
Parti  dello  stesso  fondo  o  piu' fondi dello stesso proprietario,
possessore  o  detentore  si  considerano contigui anche se separati,
purche'   collegati   da   opere  permanenti  di  uso  esclusivo  del
proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
          Nota all'art. 99:
              - Per  l'art.  19  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive  modificazioni, recante: «Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi», si vedano le note all'art. 25
                              Art. 100
                 Impianti di amministrazioni dello Stato
    1.   Le   Amministrazioni   dello   Stato   possono   provvedere,
nell'interesse  esclusivo  dei  propri  servizi,  alla costruzione ed
all'esercizio  di  impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di
assegnazione  di  frequenze, e' necessario il consenso del Ministero,
relativamente  alle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto ed alle
modalita' di svolgimento del servizio.
    2.  Il  consenso  di  cui  al  comma  1  non  e' richiesto per le
necessita'  di  ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei
casi   di   interconnessione   con   altre   reti  e'  necessario  il
coordinamento tecnico con il Ministero.
    3.  La  norma  di  cui al comma 2 si applica anche agli Organismi
internazionali  di  cui  lo Stato italiano fa parte, nonche' ai Paesi
membri  degli  stessi  organismi,  nei  limiti  in  cui un accordo di
Governo  abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare nel
territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
                              Art. 101
                            Traffico ammesso
    1.  Il  titolare  di  autorizzazione generale ad uso privato puo'
utilizzare   le   reti  di  comunicazione  elettronica  soltanto  per
trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto
di effettuare traffico per conto terzi.
    2.  Nei  casi  di  calamita' naturali o in situazioni di pubblica
emergenza,  a  seguito  delle  quali  risultino interrotte le normali
comunicazioni,   il   Ministero   puo'   affidare,   per   la  durata
dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato,
lo  svolgimento  di  traffico  di  servizio  del  Ministero stesso, o
comunque  inerente  alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
    3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al
comma  2,  sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
                              Art. 102
                       Violazione degli obblighi.
    1.  Chiunque  installa  od  esercisce  una  rete di comunicazione
elettronica  ad  uso  privato,  senza  aver ottenuto il diritto d'uso
della   frequenza   da   utilizzare,   e'   punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
    2.  Chiunque  installa  od  esercisce  una  rete di comunicazione
elettronica  ad  uso  privato, senza aver conseguito l'autorizzazione
generale,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da
300,00 a 3.000,00 euro.
    3.  Il  trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una
somma  pari  ai  contributi  di  cui all'articolo 116, commisurati al
periodo  di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non
inferiore all'anno.
    4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato  in  difformita'  da  quanto  indicato  nel  provvedimento di
concessione  del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
    5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato  in  difformita'  da  quanto  previsto  per le autorizzazioni
generali  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da
250,00 a 2.500,00 euro.
    6.  I  trasgressori che per effetto della violazione commessa, di
cui  ai  commi  4  e  5, si sono sottratti al pagamento di un maggior
contributo,  sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo
cui  si  sono  sottratti;  tale  somma  non  puo' essere inferiore al
contributo previsto per un anno.
    7.  Indipendentemente  dai  provvedimenti  assunti dall'autorita'
giudiziaria,  e  fermo  restando  quanto disposto dai commi 1 e 2, il
Ministero,  ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto
ritenuto   abusivo,   puo'   procedere   direttamente,  a  spese  del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
    8.   L'accertamento   delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
                              Art. 103
                    Sospensione - revoca - decadenza
    1.  In  caso  di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice,
ivi  compreso  quello  del versamento dei contributi, previa diffida,
l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni.
    2.    Si    procede    alla   revoca   allorquando,   a   seguito
dell'applicazione  del  comma  1, si verifichi ulteriore inosservanza
degli obblighi.
    3.  La  decadenza  dall'autorizzazione  generale  e'  pronunciata
quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO
                              Art. 104
              Attivita' soggette ad autorizzazione generale
    1.  L'autorizzazione  generale  e'  in  ogni  caso necessaria nei
seguenti casi:
    a)  installazione  di  una  o piu' stazioni radioelettriche o del
relativo   esercizio   di  collegamenti  di  terra  e  via  satellite
richiedenti   una   assegnazione   di   frequenza,   con  particolare
riferimento a:
    1)  sistemi  fissi,  mobili  terrestri,  mobili marittimi, mobili
aeronautici;
    2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
    3) sistemi di ricerca spaziale;
    4) sistemi di esplorazione della Terra;
    5) sistemi di operazioni spaziali;
    6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
    7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
    8) sistemi di radioastronomia.
    b)  installazione  od  esercizio  di  una  rete  di comunicazione
elettronica  su  supporto  fisico,  ad onde convogliate e con sistemi
ottici,  ad  eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2,
lettera a);
    c)  installazione  o  esercizio di sistemi che impiegano bande di
frequenze di tipo collettivo:
    1)  senza  protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e
con  protezione  da  interferenze  provocate  da  stazioni  di  altri
servizi,  compatibilmente  con  gli  statuti dei servizi previsti dal
piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e dal regolamento
delle   radiocomunicazioni;   in   particolare  appartengono  a  tale
categoria  le  stazioni  di  radioamatore  nonche'  le stazioni e gli
impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
    2)  senza  alcuna  protezione,  mediante  dispositivi  di  debole
potenza.  In  particolare  l'autorizzazione generale e' richiesta nel
caso:
    2.1)  di  installazione  od esercizio di reti locali a tecnologia
DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma
1, lettera a);
    2.2)  di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio
al  traffico  ed  al  trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla
sicurezza  ed  al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico,
ai  trasporti  a  fune,  al  controllo delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
    2.3)  di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio
ad  imprese  industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
    2.4)   di  installazione  od  esercizio  di  apparecchiature  per
collegamenti  riguardanti  la  sicurezza  della vita umana in mare, o
comunque  l'emergenza,  fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate
presso  sedi  di  organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di
servizio fra diversi punti di una stessa nave;
    2.5)  di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attivita' sportive ed agonistiche;
    2.6)  di  installazione  od  esercizio  di apparecchi per ricerca
persone;
    2.7)  di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente
ad esse collegate;
    2.8)   di  installazione  od  esercizio  di  apparecchiature  per
comunicazioni  a  breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai
numeri da 2.1) a 2.8).
    3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla
raccomandazione  della Conferenza europea delle amministrazioni delle
poste  e  delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi
all'installazione  od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al
di   fuori   del   proprio   fondo,  ovvero  reti  hiperlan  operanti
necessariamente  in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti
dalle   prescrizioni   del  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze.
    2.  Le  bande  di  frequenze  e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature   sono  definite  a  norma  del  piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze.
                              Art. 105
                               Libero uso
    1.  Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze
di  tipo  collettivo,  senza  alcuna  protezione,  per collegamenti a
brevissima  distanza  con  apparati  a  corto raggio, compresi quelli
rispondenti  alla  raccomandazione  CEPT/ERC/REC  70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
    a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai
sensi dell'articolo 99, comma 5;
    b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
    c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
    d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
    e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
    f) telecomandi dilettantistici;
    g) applicazioni induttive;
    h)   radiomicrofoni   a   banda   stretta  e  radiomicrofoni  non
professionali;
    i) ausilii per handicappati;
    j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
    k) applicazioni audio senza fili;
    l) apriporta;
    m) radiogiocattoli;
    n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
    o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
    p)  apparati  per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre
che  per  queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata
selettiva  e  l'adozione  di  congegni  e  sistemi atti a rendere non
intercettabili  da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o
comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.
    2. Sono altresi' di libero uso:
    a)  i  collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi  ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma
5;
    b)   gli   apparati   radioelettrici  solo  riceventi,  anche  da
satellite,  per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
    3.  Le  bande  di  frequenze  e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature   sono  definite  a  norma  del  piano  nazionale  di
ripartizione delle frequenze.
                              Art. 106
                        Obblighi dei rivenditori.
    1.  I  rivenditori  di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o
trasmittenti  devono  applicare  sull'involucro  o  sulla  fattura la
indicazione   che  l'apparecchio  non  puo'  essere  impiegato  senza
l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che
si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
                              Art. 107
                         Autorizzazione generale
    1.  Per  conseguire  un'autorizzazione  generale all'espletamento
delle  attivita'  di  cui  all'articolo  104, comma 1, lettera a), il
soggetto   interessato  e'  tenuto  a  presentare  al  Ministero  una
dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato nell'allegato n. 14,
contenente   informazioni   riguardanti   il   richiedente   ed   una
dichiarazione  di  impegno  ad osservare specifici obblighi, quali il
pagamento  dei  contributi  di  cui  all'allegato  n.  25, nonche' il
rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  di  protezione ambientale, di
salute della popolazione ed urbanistiche.
    2.  Alla  dichiarazione  di  cui  all'allegato  n. 14 deve essere
acclusa  la  domanda  di  concessione dei diritti d'uso di frequenza,
corredata dalla documentazione seguente:
    a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in
conformita'  alle  normative  tecniche  vigenti,  finalizzato all'uso
ottimale   dello  spettro  radio  con  particolare  riferimento,  fra
l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla
larghezza  di  banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto,
sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di
cui  agli  allegati  nn.  15  e  16. Tale progetto deve contenere una
descrizione  tecnica  particolareggiata  del  sistema  che si intende
gestire. In particolare, esso deve indicare:
    1)  il  tipo,  l'ubicazione  e  le caratteristiche tecniche delle
stazioni radioelettriche;
    2)  le  frequenze,  comprese  nelle  bande  attribuite al tipo di
servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
    3)  il  numero  delle  stazioni  radioelettriche  previste per il
collegamento;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato  n.  20  per  i  soggetti  per  i  quali va acquisita la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252.
    3.  Il  Ministero,  entro  sei  settimane  dal  ricevimento della
domanda   completa   di   ogni   elemento   necessario,  provvede  al
conferimento   del  diritto  d'uso  delle  frequenze  comunicando  la
decisione  al  soggetto  interessato il quale ha titolo all'esercizio
dell'autorizzazione   generale   in  concomitanza  con  l'intervenuta
comunicazione.  Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta
impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili   al   caso  in  specie  relativamente  al  coordinamento
internazionale   delle  frequenze  e  delle  posizioni  orbitali  dei
satelliti.
    4.  Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro
radio,  dall'autorizzazione  generale  non discende al titolare alcun
diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
    5.  Il  soggetto  che  intende  espletare  le  attivita'  di  cui
all'articolo  104,  comma  1,  lettera  b), e' tenuto a presentare al
Ministero   una   dichiarazione   conforme   al   modello   riportato
nell'allegato n. 17.
    6.   La   dichiarazione   contiene  le  informazioni  riguardanti
l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di
comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad
osservare   specifici   obblighi   quali  quello  del  pagamento  dei
contributi  di cui all'allegato n. 25, nonche' quello dell'osservanza
delle  norme  di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione  ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata
la documentazione seguente:
    a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione
ed  esercizio  di  una  rete di comunicazione elettronica su supporto
fisico,  ad  onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un
soggetto abilitato;
    b)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' conforme
all'allegato  n.  20  per  i  soggetti  per  i  quali va acquisita la
documentazione  antimafia,  ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994,  n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252;
    c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo
di  rimborso  delle  spese  riguardanti  l'attivita'  di  vigilanza e
controllo  relativo  al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale.
    7.  Per  le  stazioni  radioelettriche  a  bordo  di  navi  e  di
aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della
stazione,   se  prescritto,  richiede  al  Ministero  la  licenza  di
esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
    8.   Qualora   il   Ministero  ravvisi  che  l'attivita'  oggetto
dell'autorizzazione  generale  non puo' essere iniziata o proseguita,
l'interessato  ha  diritto  al  rimborso  del  contributo versato per
verifiche e controlli.
    9.  Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
1),  il  soggetto e' tenuto a presentare una dichiarazione contenente
le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.
    10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero
2),  il  soggetto e' tenuto a presentare una dichiarazione contenente
le  informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per
la  compilazione  della  dichiarazione  si  applicano le disposizioni
dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
    11.  Quando  la dichiarazione di cui al comma 10 e' effettuata da
organizzazioni  nautiche  ubicate  sulle  coste  marine, le stesse si
impegnano  ad  installare,  a  richiesta  del  Ministero,  presso  le
stazioni  anche  un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella
gamma  delle  onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di
esse per tutte le ore di apertura della stazione.
    12.  Se  le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonche' la
domanda  di  cui  al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi
informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati
previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta
giorni   dalla   presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   le
integrazioni  necessarie, che l'interessato e' tenuto a fornire entro
trenta giorni dalla richiesta.
    13.  Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni
di  cui  al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto
d'uso,  revoca  l'autorizzazione  generale.  Il  termine  puo' essere
prorogato   dal   Ministero,   per   una   sola  volta,  a  richiesta
dell'interessato.
    14.  Ogni  variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed
alla    relativa    documentazione,    che   si   intenda   apportare
successivamente  alla  presentazione della dichiarazione, deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero.
    15.   Il   titolare  dell'autorizzazione  generale  e'  tenuto  a
conservare  copia  della  dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e
14.
    16.  Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1,
lettere  a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e
sotto   qualsiasi   forma,  previa  comunicazione  al  Ministero.  Il
Ministero,  entro  sei  settimane  dalla presentazione della relativa
istanza  da parte dei soggetti cedente e cessionario, puo' comunicare
il  proprio  diniego,  ove  non  ravvisi la sussistenza dei requisiti
oggettivi  e  soggettivi  in  capo  al  soggetto  cessionario, per il
rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'autorizzazione medesima. Il
termine  e'  interrotto  per  una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti  o  documentazione  ulteriore  e decorre nuovamente dalla
data  in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o
documenti.
          Note all'art. 107:
              - Il   decreto   legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,
          recante:  «Disposizioni  attuative  della  legge 17 gennaio
          1994,  n.  47, in materia di comunicazioni e certificazioni
          previste  dalla  normativa  antimafia»  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 giugno
          1998,  n.  252,  reca  «Regolamento  recante  norme  per la
          semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
          comunicazioni   e   delle  informazioni  antimafia»  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176.
Capo III
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
STRANIERE
                              Art. 108
                              Reciprocita'
    1.  Il  rilascio  di  autorizzazione  per  l'impianto  e l'uso di
stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordato, a condizioni
di  piena  reciprocita',  da  accertarsi  dal  Ministero degli affari
esteri,   alle  rappresentanze  diplomatiche  straniere  situate  sul
territorio  italiano,  limitatamente  alla  sede  in  cui si trova la
cancelleria  diplomatica,  con  le  norme e le modalita' indicate nei
successivi articoli.
    2.  Analoga  autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  agli  Enti
internazionali,   cui  in  virtu'  di  accordi  internazionali  siano
riconosciute  nel  territorio  nazionale  agevolazioni  in materia di
comunicazioni   analoghe   a  quelle  spettanti  alle  rappresentanze
diplomatiche.
    3.  Nel  caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali
siano   intervenuti   accordi,   che   regolano   anche   la  materia
dell'impianto   e   dell'esercizio   di   stazioni   radioelettriche,
installate  o  da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse,
non  si  richiede  il  rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione
tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
                              Art. 109
             Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
    1.  Il  rilascio  di  una autorizzazione di cui all'articolo 108,
fermo  restando  il  disposto  del comma 3 dell'articolo stesso, puo'
essere   accordata   in  seguito  alla  stipulazione  di  un'apposita
convenzione  da  sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza
diplomatica  straniera,  nella  quale  dovranno  essere  inserite  le
seguenti clausole:
    a)  l'uso  degli  impianti radioelettrici deve essere limitato al
traffico  ufficiale  di servizio della rappresentanza diplomatica con
lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi
personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
    b)  la  potenza  della  stazione  trasmittente  non  deve  essere
superiore  a  quella  necessaria  per il collegamento con lo Stato di
appartenenza;
    c)  l'esercizio  della  stazione deve essere affidato a personale
tecnicamente idoneo;
    d)  l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire
o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
    e) il Ministero puo' prescrivere particolari accorgimenti tecnici
per   la  eliminazione  dei  disturbi  o  interferenze  eventualmente
derivanti  dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di
questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
    f)  la  stazione  non puo' far uso di frequenze diverse da quelle
assegnate dal Ministero.
    2.  Qualora  le  stazioni  radioelettriche  installate nelle sedi
diplomatiche  italiane  all'estero  siano  suscettibili, per speciali
accordi  intervenuti  o  per  legge interna dello Stato straniero, di
essere  sottoposte  ad  ispezione  ed  a  controlli  da  parte  delle
autorita' di quel Paese, analoga potesta' di ispezione e di controllo
dovra'  essere  stabilita  nella  convenzione  che  la rappresentanza
diplomatica  dello  Stato  di  cui  trattasi  stipulera' con lo Stato
italiano  per  l'impianto  e  l'esercizio di stazioni radioelettriche
nella propria sede diplomatica.
                              Art. 110
               Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
    1.  Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108,
le  rappresentanze  interessate debbono avanzare domanda al Ministero
degli  affari  esteri,  specificando  le  localita'  di  impianto, le
caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
    2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal Ministero, previo parere
favorevole del Ministero degli affari esteri.
    3.  Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali
e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di
scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.
                              Art. 111
                                 Revoca
    1.  Le  autorizzazioni  di  cui  all'articolo  108 possono essere
revocate  dal  Ministero  in  caso  di  inosservanza,  da parte della
rappresentanza  diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella
convenzione.  Esse  possono,  altresi',  essere  revocate,  sospese o
sottoposte  a  particolari  modalita'  di esercizio, in caso di gravi
necessita'  pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero,
da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PRIVATO
                              Art. 112
                                Validita'
    1.  Le  autorizzazioni  generali  hanno validita' non superiore a
dieci  anni,  sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita'.
    2.  L'interessato  puo'  indicare  nella dichiarazione un periodo
inferiore,  rispetto  a  quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve
essere  richiesto  con  sessanta  giorni  di  anticipo  rispetto alla
scadenza,   con   le   modalita'   prescritte  per  le  dichiarazioni
dall'articolo 107.
    3.  Possono  essere  richieste autorizzazioni generali temporanee
con   validita'   inferiore   all'anno.   Tali   autorizzazioni  sono
assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.
                              Art. 113
                              Dichiarazioni
    1.  La  dichiarazione  prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene
luogo della licenza di esercizio.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  di  cui al comma 1 sia
presentata  da  piu'  soggetti,  deve  essere designato tra questi il
rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
                              Art. 114
                                Requisiti
    1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non
puo'   conseguire   l'autorizzazione  generale  chi  abbia  riportato
condanna  per  delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni  ovvero  sia  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  e  di
prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
                              Art. 115
                                Obblighi
    1. Il titolare di autorizzazione generale e' tenuto, nel corso di
validita'  del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse
della    collettivita'    o    per    l'adeguamento   all'ordinamento
internazionale   con   specifico   riguardo   alla   sostituzione   o
all'adattamento   delle   apparecchiature  nonche'  al  cambio  delle
frequenze.
    2.  Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, e' tenuto a
rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute
della   popolazione,  di  protezione  ambientale,  nonche'  le  norme
urbanistiche  e  quelle  dettate  dai regolamenti comunali in tema di
assetto territoriale.
    3.  Ai  fini  dell'installazione  o  dell'esercizio  di  stazioni
ricetrasmittenti  negli  aeroporti  civili  e  nelle  aree  adiacenti
soggette alle relative servitu', l'interessato e' tenuto ad acquisire
preventivamente  il  benestare  di competenza dell'Ente nazionale per
l'aviazione   civile   relativamente   agli   aspetti   di  sicurezza
aeronautici.
                              Art. 116
                               Contributi
    1.  I  contributi  inerenti  alle autorizzazioni generali, di cui
all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25.
                              Art. 117
                          Verifiche e controlli
    1.  Il titolare di autorizzazione generale e' tenuto a consentire
le   verifiche   ed  i  controlli  necessari  all'accertamento  della
regolarita'   dello   svolgimento   della   relativa   attivita'   di
comunicazione elettronica.
    2. I competenti uffici del Ministero hanno facolta' di effettuare
detti  controlli  e  verifiche  presso le sedi degli interessati, che
sono tenuti a fare accedere i funzionari.
    3.  L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal
presente  Titolo e' svolto, ferme restando le competenze degli organi
di  polizia,  dagli  uffici periferici del Ministero ai quali compete
l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.
                              Art. 118
                                Rinuncia
    1.   Gli   interessati  possono  rinunciare  alla  autorizzazione
generale  entro  il  30  novembre  di ciascun anno, indipendentemente
dalla  durata  della validita' del titolo. La rinuncia ha effetto dal
1°  gennaio  dell'anno  successivo. Le relative comunicazioni possono
essere  consegnate  anche  direttamente  all'ufficio  competente  del
Ministero.
                              Art. 119
                     Requisiti delle apparecchiature
    1.  Le  apparecchiature  impiegate  per  le attivita' di cui agli
articoli  104  e  105,  se non disciplinate dal decreto legislativo 9
maggio  2001,  n.  269,  devono  essere  rispondenti  alle specifiche
stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza
elettrica  e  di  altri  requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.
          Nota all'art. 119:
              - Per  il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano le note alle premesse.
                              Art. 120
                                Frequenze
    1.  L'utilizzazione  delle  frequenze  deve  conformarsi al Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
                              Art. 121
                      Bande collettive di frequenze
    1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
    a)  le  interfacce  radio  delle apparecchiature disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
    b)  le  caratteristiche  tecniche e le modalita' di funzionamento
delle  apparecchiature  indicate  negli  articoli  104  e 105, se non
disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
    c)   le  integrazioni  necessarie  per  adeguare  l'elenco  delle
apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
          Nota all'art. 121:
              - Per  il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano le note alle premesse.
                              Art. 122
    Collegamento    alle    reti   pubbliche   di   comunicazione   e
                          interconnessione
    1.  E'  consentito  ai  soggetti autorizzati all'installazione ed
esercizio  di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme
le  limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti
pubbliche di comunicazione. E' comunque necessario il previo consenso
del  Ministero  nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari
di diritti individuali di uso delle frequenze.
    2.  E'  consentita  l'interconnessione  fra reti di comunicazione
elettronica  ad  uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti
alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione
dei   beni  e  del  territorio,  quali  i  servizi  di  elettrodotti,
oleodotti,  acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di
protezione  civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche'
la  sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per
l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata
apposita  domanda  dalle  parti  interessate,  corredata dal relativo
progetto tecnico.
                              Art. 123
                             Sperimentazione
    1.   E'   consentita   la   sperimentazione   di   sistemi  e  di
apparecchiature    di   radiocomunicazione,   previa   autorizzazione
temporanea,    che    consegue   alla   presentazione   di   apposita
dichiarazione.  L'autorizzazione  temporanea  ha validita' massima di
centottanta  giorni,  rinnovabile  previa  presentazione di ulteriore
dichiarazione  al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della
scadenza,  il  quale  si  riserva di valutare le motivazioni addotte,
anche  sulla  base  dei  risultati  conseguiti,  entro quarantacinque
giorni da tale presentazione.
                              Art. 124
                      Reti e servizi via satellite
    1.  Il  conseguimento  delle  autorizzazioni generali riguardanti
reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica via satellite per uso
privato e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 107.
                              Art. 125
                 Licenze ed autorizzazioni preesistenti
    1.   Le   licenze   individuali   e  le  autorizzazioni  generali
preesistenti   in   materia   di  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente
Titolo.
Capo V
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA
CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
                              Art. 126
               Concessione dei diritti individuali di uso
    1.   L'impianto  ed  esercizio  di  una  stazione  radioelettrica
richiedente assegnazione di frequenza e' subordinato alla concessione
del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso
sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
    2.  Nella  concessione  dei  diritti  individuali  di  uso  si ha
riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
    3.  La  concessione  a soggetti privati di diritti individuali di
uso  per  l'impianto  o  l'esercizio  di  stazioni radioelettriche e'
consentito   a   sussidio   di  attivita'  industriali,  commerciali,
artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
                              Art. 127
                         Stazione radioelettrica
    1.  Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata
deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal
Ministero,   contenente   gli   elementi   riguardanti   la  relativa
autorizzazione   generale,   il  diritto  individuale  di  uso  della
frequenza  assegnata,  nonche'  i  dati  significativi della stazione
stessa.
                              Art. 128
                        Risorsa di spettro radio
    1.  Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti
eccessiva  rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non
sia  impiegata,  in  tutto  o  in  parte,  dal  soggetto  stesso,  il
Ministero,  previa  comunicazione o diffida, provvede a modificare la
autorizzazione  generale ed il relativo diritto individuale di uso e,
se necessario, a revocarli.
                              Art. 129
                            Emittenza privata
    1.  Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i
collegamenti  temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge
30  aprile  1998,  n.  122, le emittenti utilizzano esclusivamente le
frequenze  comprese  nelle  bande  destinate  allo  scopo  dal  piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
          Nota all'art. 129:
              - L'art.  1,  comma  8,  della legge 30 aprile 1998, n.
          122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge
          31 luglio  1997,  n.  249,  relativi  all'Autorita'  per le
          garanzie  nelle  comunicazioni, nonche' norme in materia di
          programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99,
          cosi' recita:
              «Art.   1   (Differimento   di  termini  relativi  alle
          concessioni  televisive  e ulteriori disposizioni sul piano
          nazionale delle frequenze). - (Omissis).
              8.  Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e' sostituito dal seguente:
              "17.  Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
          operanti  in  ambito locale e le imprese di radiodiffusione
          sonora  operanti  in  ambito  nazionale  possono effettuare
          collegamenti  in  diretta  sia attraverso ponti mobili, sia
          attraverso  collegamenti temporanei funzionanti su base non
          interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio,
          in   occasione   di   avvenimenti   di  cronaca,  politica,
          spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese,
          durante   la   diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse
          frequenze    assegnate,    possono   trasmettere   dati   e
          informazioni  all'utenza. La concessione costituisce titolo
          per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili e dei collegamenti
          temporanei,  nonche'  per  trasmettere  dati e informazioni
          all'utenza".».
Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
                              Art. 130
                                 Oggetto
    1.  Il  servizio  radiomobile  professionale,  per  il  quale  e'
richiesta    l'autorizzazione    generale,    e'   un   servizio   di
radiocomunicazioni  ad  uso  professionale  tra  stazioni  di  base e
stazioni  mobili  terrestri  e  tra  queste  ultime. Esso permette di
effettuare   comunicazioni   di   fonia,   di   dati,   di   messaggi
precodificati,  includendo  prestazioni  specifiche  di  chiamata  di
gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
    2.  Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un
sistema  che  consente,  attraverso  una  o piu' stazioni di base, di
accedere ad un gruppo comune di frequenze.
    3. Il presente Capo:
    a)  disciplina  il servizio radiomobile professionale analogico e
numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
    b)   individua   gruppi  distinti  di  frequenze  per  i  servizi
radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
    4.  Il  servizio  radiomobile  professionale numerico autogestito
utilizza,  in  prima  applicazione,  la tecnologia TETRA (Terrestrial
Trunked    Radio),    cosi'   come   definita   dall'ETSI   (European
Telecommunication Standard Institute).
    5.  L'impiego  di standard diversi dal TETRA con l'individuazione
delle  necessarie  frequenze e' disciplinato da apposito regolamento,
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
                              Art. 131
    Frequenze  previste  per  il  servizio  radiomobile professionale
            analogico in tecnica multiaccesso autogestito
    1.  Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n.
21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22
possono  essere  utilizzate per il servizio radiomobile professionale
analogico  autogestito  sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad
accesso  singolo.  I  sistemi  radiomobili professionali analogici in
tecnica  multiaccesso  possono essere realizzati utilizzando anche le
frequenze  libere  in  banda  VHF  e  UHF gia' attribuite al servizio
radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.
    2.  Il  numero  delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun
sistema  radiomobile  professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito,  comprendente  anche le frequenze di servizio necessarie
al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di
cui all'allegato n. 23.
    3.  Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie
effettuate  prima  della  data  di entrata in vigore del Codice, fino
alla  relativa  scadenza,  non  oltre  comunque  il  periodo previsto
dall'articolo 133.
                              Art. 132
    Frequenze   riservate   al   servizio  radiomobile  professionale
                     numerico TETRA autogestito
    1.  Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA  autogestito,  di  cui  all'articolo 130, le frequenze indicate
nell'allegato n. 24.
    2.  Ulteriori  coppie  di  frequenze possono essere riservate con
provvedimento  ministeriale  al sistema di cui al comma 1 da reperire
nelle  bande  di  frequenze  previste per tali applicazioni dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT/ERC/DEC (96)04.
                              Art. 133
                    Adeguamento dei sistemi esistenti
    1.  I  sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso,
in  esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore del Codice, devono
adeguarsi  alle  disposizioni  in  esso contenute entro diciotto mesi
dalla suddetta data.
Capo VII
RADIOAMATORI
                              Art. 134
                        Attivita' di radioamatore
    1.  L'attivita'  di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio,  svolto  in  linguaggio  chiaro,  o  con  l'uso  di  codici
internazionalmente  ammessi,  esclusivamente  su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e  di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa  autorizzazione  generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
    2.  Al  di  fuori  della sede dell'impianto l'attivita' di cui al
comma  1  puo'  essere  svolta  con apparato portatile anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.
    3. L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui
al presente Capo e dell'allegato n. 26.
    4. E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.
                              Art. 135
                         Tipi di autorizzazione
    1.  L'autorizzazione  generale  per  l'impianto  e l'esercizio di
stazioni  di  radioamatore  e'  di  due  tipi:  classe  A  e classe B
corrispondenti  rispettivamente  alle  classi  1  e  2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste  e  delle  telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
    2.  Il  titolare  di  autorizzazione  generale  di  classe  A  e'
abilitato  all'impiego  di tutte le bande di frequenze attribuite dal
piano  nazionale  di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
    3.  Il  titolare  di  autorizzazione  generale  di  classe  B  e'
abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma
2,  limitatamente  a  quelle  uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 50 Watt.
                              Art. 136
                                 Patente
    1.  Per  conseguire  l'autorizzazione  generale  per l'impianto e
l'esercizio   di  stazione  di  radioamatore  e'  necessario  che  il
richiedente  sia  in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
    2.  Per  il  conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame.
                              Art. 137
                                Requisiti
    1.  L'impianto  e l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
    a)  abbia  la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
    b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
    c) sia in possesso della relativa patente;
    d)  non  abbia  riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva  superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di  sicurezza  e  di  prevenzione  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempre   che  non  sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
          Nota all'art. 137:
              - L'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  recante:  «Testo  unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione  dello  straniero»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1998,  n. 191, supplemento ordinario,
          cosi' recita:
              «Art.   2   (Diritti   e  doveri  dello  straniero).  -
          (Omissis).
              2.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornante   nel
          territorio  dello  Stato gode dei diritti in materia civile
          attribuiti  al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
          internazionali  in  vigore per l'Italia e il presente testo
          unico  dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
          testo  unico  o  le convenzioni internazionali prevedano la
          condizione  di  reciprocita',  essa  e' accertata secondo i
          criteri   e   le  modalita'  previste  dal  regolamento  di
          attuazione.».
                              Art. 138
                              Dichiarazione
    1.  La  dichiarazione  di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10,
riguarda :
    a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c) gli estremi della patente di operatore;
    d)  il  numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
portatili;
    e)  il nominativo gia' acquisito come disposto dall'articolo 139,
comma 2;
    f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
    2. Alla dichiarazione sono allegate :
    a)  l'attestazione  del  versamento dei contributi dovuti, di cui
all'allegato n. 25;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la potesta' o la tutela.
                              Art. 139
                               Nominativo
    1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
un  nominativo,  che  non puo' essere modificato se non dal Ministero
stesso.
    2.  Il  nominativo  deve  essere acquisito dall'interessato prima
della  presentazione  della  dichiarazione  di  cui all'articolo 138,
comma  1,  da  inoltrare  entro  trenta  giorni dall'assegnazione del
nominativo stesso.
                              Art. 140
                  Attivita' di radioamatore all'estero
    1.  I  cittadini  di  Stati  appartenenti alla CEPT, che siano in
possesso   della   licenza   rilasciata   ai   sensi  della  relativa
raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni temporanei,
ad  esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma
nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
    2.  I  soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che
intendano   soggiornare   nei   Paesi  aderenti  alla  CEPT,  possono
richiedere  all'organo  competente del Ministero l'attestazione della
rispondenza  dell'autorizzazione  generale  alle prescrizioni dettate
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1°
dicembre  1990,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
    3.  L'impianto  e  l'esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione  di  soggiorno  temporaneo  in  Paese  estero  e'  soggetto
all'osservanza    delle    disposizioni    del    regolamento   delle
radiocomunicazioni,  delle  raccomandazioni  della CEPT e delle norme
vigenti nel Paese visitato.
                              Art. 141
                   Calamita' - contingenze particolari
    1.  L'Autorita'  competente puo', in caso di pubblica calamita' o
per  contingenze  particolari  di  interesse pubblico, autorizzare le
stazioni  di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 134.
                              Art. 142
                               Assistenza
    1.  Puo'  essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita'
di  radioassistenza  in  occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva  comunicazione  agli  organi  periferici del Ministero del
nominativo  dei  radioamatori  partecipanti,  della  localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
                              Art. 143
                          Stazioni ripetitrici
    1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
conseguire,  nel  rispetto  delle  disposizioni recate dagli articoli
107,   commi  5,  9  e  10,  e  140,  l'autorizzazione  generale  per
l'installazione e l'esercizio:
    a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
    b)   di   impianti   automatici   di  ricezione,  memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
    c) di impianti destinati ad uso collettivo.
    2.  L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale  sono  soggetti  a  comunicazione; la stazione deve essere
identificata  dal  nominativo  di  cui  all'articolo  139 relativo al
radioamatore  installatore  seguito  dalla lettera B preceduta da una
sbarra.
                              Art. 144
                         Autorizzazioni speciali
    1.   Oltre  che  da  singole  persone  fisiche,  l'autorizzazione
generale  per  l'impianto  e  l'esercizio di stazioni di radioamatore
puo' essere conseguita da:
    a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
    b)  scuole  ed  istituti  di  istruzione  di ogni ordine e grado,
statali   e   legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione  delle  scuole
elementari;  la  relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
    c)  scuole  e  corsi  di  istruzione  militare  per  i  quali  la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
    d)   sezioni   delle  associazioni  dei  radioamatori  legalmente
costituite;
    e)  Enti  pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
    2.  L'esercizio  della  stazione  deve,  nei  detti  casi, essere
affidata  ad  operatori nominativamente indicati nella dichiarazione,
di  eta'  non  inferiore  ad  anni  diciotto, muniti di patente e dei
requisiti   richiesti   dall'articolo   137   per   il  conseguimento
dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di
stazioni di radioamatore.
                              Art. 145
                          Banda cittadina - CB
    1.  Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo
105,  comma  2,  lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non
inferiore  ai  14  anni  dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
Economico  Europeo  ovvero  dei  Paesi  con  i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
ai soggetti residenti in Italia.
    2.  Non  e'  consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia
riportato  condanna  per  delitti  non  colposi  a  pena  restrittiva
superiore  a  due  anni  ovvero  sia  stato  sottoposto  a  misure di
sicurezza   e   di   prevenzione,  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempre   che  non  sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
    3.  I  soggetti  di cui al comma 1 devono presentare al Ministero
una dichiarazione da cui risulti:
    a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
    b) indicazione della sede dell'impianto;
    c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
    d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
    4. Alla dichiarazione sono allegate:
    a)   l'attestazione   del   versamento   dei  contributi  di  cui
all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
    b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di  assunzione  delle responsabilita' civili da parte di chi esercita
la potesta' o la tutela.
    5.  In  caso  di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in
"banda  cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su
richiesta delle Autorita' competenti.
          Nota all'art. 145:
              - Per  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, si vedano le note all'art. 137.
TITOLO IV
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
IMPIANTI SOTTOMARINI
                              Art. 146
     Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
    1.   Chiunque   rompe   o  guasta,  entro  o  fuori  delle  acque
territoriali,  un  cavo  sottomarino od altro apparato di un impianto
sottomarino  di  comunicazione  elettronica,  legalmente  posto e che
tocca  il  territorio  di  uno  o  piu'  degli Stati contraenti della
convenzione  del  14  marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal
modo  interrompe  od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche,  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
danneggiamento  di  cavo  sottomarino  di  comunicazione  elettronica
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
          Nota all'art. 146:
              - La  Convenzione  di  Parigi  14 marzo  1884  reca:  «
          Convenzione   per   la   protezione  de'  cavi  sottomarini
          conchiusa fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, l'Argentina, il
          Belgio,   il   Brasile,   la  Colombia,  la  Costarica,  la
          Danimarca,  la  Francia,  la Germania, la Gran Bretagna, il
          Guatemala,   i   Paesi  Bassi,  la  Persia,  il  Peru',  il
          Portogallo,  la  Rumania,  la Russia, il Salvador, il Santo
          Domingo,  la  Scandinavia,  la Serbia, la Spagna, gli Stati
          Uniti,  la  Turchia e l'Uruguai, ratificata dall'Italia con
          regio decreto 1° gennaio 1886, n. 3620.».
                              Art. 147
     Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
    1.  Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localita' del
demanio  marittimo,  spezzoni  di  cavi  sottomarini od altri ordigni
appartenenti  a  impianti sottomarini di comunicazione elettronica e'
tenuto,  entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal
ritrovamento, a farne denuncia alla autorita' marittima piu' vicina.
    2.  Chi  non osserva l'obbligo di cui al comma 1 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
                              Art. 148
    Strumenti    atti   a   danneggiare   impianti   sottomarini   di
                      comunicazione elettronica
    1.  Chiunque  imbarca  strumenti  atti  a  spezzare o distruggere
impianti  sottomarini  di  comunicazione elettronica e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 150,00 a euro 1.500,00,
salvo  che  non  sia  autorizzato a svolgere attivita' che richiedano
l'impiego di tali strumenti.
    2.  Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma 1, rompe
o  guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un
impianto  sottomarino di comunicazione elettronica e' punito ai sensi
dell'articolo 147, ma le pene sono aumentate.
                              Art. 149
     Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
    1.  E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da
euro 150,00 a euro 1.500,00:
    a)  chiunque  per  colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto
sottomarino  di  comunicazione  elettronica,  ovvero  cagiona ad esso
guasti  tali  da  interrompere  od  impedire, in tutto o in parte, le
comunicazioni elettroniche;
    b)  il  comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare
un  cavo  sottomarino,  per  inosservanza  delle  regole  sui segnali
stabiliti  per  impedire  gli  abbordi  in  mare,  ha dato causa alla
rottura   od   al   deterioramento  di  un  impianto  sottomarino  di
comunicazione elettronica da parte di altra nave.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
rottura   o  danneggiamento  di  cavo  sottomarino  di  comunicazione
elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
    3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione e'
aumentata,  se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne da'
notizia  alle  autorita'  del  primo  porto ove approda la nave sulla
quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
                              Art. 150
              Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
    1.  Le  disposizioni  degli articoli 146 e 147 non si applicano a
coloro  che,  dopo  aver  usato le necessarie precauzioni, sono stati
costretti  ad  interrompere  un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica  od  a  causare  ad esso guasti per proteggere la propria
vita o per la sicurezza della propria nave.
    2.  Le  persone  indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno
notizia  della  rottura  o del danneggiamento all'autorita' del primo
porto,  ove  approda  la  nave  sulla  quale sono imbarcate, entro le
ventiquattro ore dal loro arrivo.
                              Art. 151
                Inosservanza della disciplina sui segnali
    1.  E'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 a euro 1.500,00:
    a)  il  comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare
un  impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le
norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
    b)  il  comandante  o  padrone  di  una nave il quale, vedendo od
essendo  in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non
si  tiene  lontano  almeno  un  miglio nautico dalla nave destinata a
porre   od  a  riparare  un  impianto  sottomarino  di  comunicazione
elettronica;
    c)  il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di
forza  maggiore,  nonostante  i  segnali,  che  servono a indicare la
posizione  dei  cavi  sottomarini,  non  si tiene lontano dalla linea
almeno un quarto di miglio nautico.
                              Art. 152
    Ancoraggio  delle  navi  -  Reti  da  pesca  - Inosservanza delle
                    distanze dai cavi sottomarini
    1.  E'  punito  con  l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
euro 150,00 a euro 1.500,00:
    a)  il  comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza
minore  di  un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui
egli  puo'  conoscere  la  posizione per mezzo di segnali od in altro
modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un
cavo sottomarino;
    b)  il  padrone  di una barca da pesca il quale non tiene le reti
alla  distanza  di  almeno  un  miglio  nautico dalla nave che pone o
ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca
che  scorgono  o  sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro
mezzo  navale  all'uopo  utilizzato,  portante  i prescritti segnali,
hanno,  per  conformarsi  all'avvertimento, il termine necessario per
finire  l'operazione in corso, ma questo termine non puo' eccedere le
quattro ore;
    c)  il  padrone  di  una barca da pesca il quale non tiene le sue
reti  alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea
dei   segnali   destinati   ad  indicare  la  posizione  di  un  cavo
sottomarino.
                              Art. 153
                        Competenza territoriale.
    1.  Se  i  reati  di cui al presente Titolo sono commessi in alto
mare   o   all'estero,   la  competenza  e'  determinata  secondo  le
disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.
    2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di
una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato,
la competenza territoriale e' determinata secondo le norme del Codice
di procedura penale.
          Nota all'art. 153:
              - L'art.   1240  del  codice  della  navigazione  cosi'
          recita:
              «Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza
          territoriale  per  i  reati,  previsti dal presente codice,
          commessi  all'estero  ovvero  fuori del mare o dello spazio
          aereo  territoriale appartiene al giudice del luogo in cui,
          dopo   che  e'  stato  commesso  il  reato,  avviene  nella
          Repubblica  il  primo approdo della nave o dell'aeromobile,
          su  cui  era  imbarcato  l'imputato al momento del commesso
          reato.
              Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo
          la  presentazione  del  rapporto,  della  denuncia  o della
          querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da
          guerra,  ovvero  se tali autorita' hanno espletato funzioni
          di  polizia  giudiziaria,  ovvero se la competenza non puo'
          essere  determinata nel modo indicato nel comma precedente,
          la  competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione
          della  nave  o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui
          era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
              Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al
          momento  della  partenza  della  nave o dell'aeromobile dal
          luogo  nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora
          pronunciata  la  sentenza di merito, la competenza passa al
          giudice   competente  per  territorio  a  norma  dei  commi
          precedenti.  Gli  atti  istruttori  compiuti dall'autorita'
          consolare  conservano  pieno valore anche avanti il giudice
          competente.».
                              Art. 154
                      Reati commessi in alto mare.
    1.  Gli  ufficiali  comandanti  navi da guerra o navi destinate a
questo  fine  da  uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14
marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi
per  supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia
stato  commesso  in  alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa
convenzione,  possono  esigere  dal comandante o padrone di tale nave
l'esibizione  dei  documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di
essa.  Di  tale  esibizione  si  deve  subito prendere nota sui detti
documenti.
    2.  Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi
verbali  per  accertare  la  sussistenza  del  reato.  I verbali sono
compilati  secondo  le  forme  e  nella  lingua  del  Paese  al quale
appartiene  l'ufficiale  che  li compila. Gli imputati ed i testimoni
possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono
utili, apponendovi la propria firma.
    3.  I  verbali  compilati  da ufficiali comandanti navi straniere
fanno  fede  soltanto  fino  a  prova contraria di quanto l'ufficiale
attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
          Nota all'art. 154:
              -  Per  la  Convenzione  di  Parigi  14 marzo  1884, si
          vedano le note all'art. 146.
                              Art. 155
                     Rifiuto di esibire i documenti
    1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i
documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, e'
punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
    2.  Si  applica  la  reclusione  fino a due anni se il rifiuto e'
opposto ad ufficiali della marina militare.
                              Art. 156
                           Pubblico ufficiale.
    1.  Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facolta'
di  chiedere  l'esibizione  dei documenti ivi indicati e di compilare
processi  verbali  per l'accertamento dei reati previsti dal presente
Titolo,  sono  considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici
ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
                              Art. 157
                            Sanzioni civili.
    1.  Per  i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo
si  applicano  le  norme  contenute negli articoli 185 e seguenti del
codice penale.
    2.  Per  le indennita' previste nella prima parte dell'articolo 7
della  Convenzione  internazionale  del  14 marzo 1884, si osserva la
disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
          Nota all'art. 157:
              - Gli   articoli 185   e  seguenti  del  codice  penale
          riguardano: «Restituzioni e risarcimento del danno».
TITOLO V
IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
                              Art. 158
            Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
    1.  Per  l'impianto  e l'esercizio di stazioni radioelettriche da
parte   delle   Amministrazioni   dello  Stato  il  consenso  di  cui
all'articolo  100,  commi  1, 2 e 3, e' subordinato alla accettazione
delle  caratteristiche  tecniche  stabilite  per  l'impianto  e delle
modalita' di svolgimento del traffico.
                              Art. 159
    Organizzazione   dei   servizi  radioelettrici  costieri  per  la
                sicurezza della navigazione marittima
    1.  Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della
navigazione  aerea,  la  competenza  sull'organizzazione  dei servizi
radioelettrici  costieri  inerenti  alla  sicurezza della navigazione
marittima   spetta,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   28   settembre   1994,   n.   662,  al  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale
servizio,   puo'   avvalersi   di   idonei   titolari   di   apposita
autorizzazione  generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete
di  stazioni  costiere  allo  scopo  di  prestare  il servizio mobile
marittimo  e  di  stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio
mobile  via  satellite  Inmarsat.  I  rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   e  il  titolare  del  suddetto
provvedimento,  all'uopo  individuato  dal  Ministero,  sono regolati
mediante uno specifico accordo tra le parti.
    2.  All'impianto  ed  all'esercizio  delle  stazioni  costiere ad
esclusivo  uso  militare  provvede  direttamente  il  Ministero della
difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello
Stato  di  stazioni  costiere  che  operino  nelle gamme di frequenza
attribuite  al  servizio  mobile  marittimo  o  mobile  marittimo via
satellite  dal  regolamento  delle  radiocomunicazioni  dell'UIT,  ad
eccezione  di  quelle di cui al comma 1, e' sottoposto al consenso di
cui  all'articolo  100,  che  e'  rilasciato  previa  verifica  della
compatibilita'  con  la  rete di cui allo stesso comma 1 del presente
articolo.
          Nota all'art. 159:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 settembre   1994,   n.  662,  recante:  «Regolamento  di
          attuazione  della  legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente
          adesione  alla  convenzione internazionale sulla ricerca ed
          il  salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
          1979»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre
          1994, n. 281.
                              Art. 160
                          Licenza di esercizio
    1.  Presso  ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia
stata  conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere
conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.
    2.  Per  le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il
titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
                              Art. 161
                     Norme tecniche per gli impianti
    1.  Tutti  gli  impianti  autorizzati, compresi quelli eseguiti a
cura  delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme
tecniche  vigenti  in  materia ed essere costituiti esclusivamente da
apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
Capo II
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITA'
DI OPERATORE
                              Art. 162
             Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni
    1.   Per   l'esercizio  di  qualsiasi  stazione  trasmittente,  o
ricetrasmittente,  e  nel  servizio  mobile marittimo od aeronautico,
anche  di  quelle  solo  riceventi,  e'  necessario  che il personale
operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal
Ministero.
    2. Il titolo di cui al comma 1 non e' prescritto quando trattasi:
    a)  di  stazioni  destinate  esclusivamente ad uso militare delle
forze  armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del
Ministero  dell'interno,  del  Ministero  della  difesa e di stazioni
adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto;
    b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie
della  meteorologia,  spaziali  o terrene, terrestri radiotelefoniche
non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
    3.  Il Ministro delle comunicazioni ha facolta' di estendere, con
proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o
stazioni  riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a
causa  delle  loro  caratteristiche  tecniche  o  di impiego, non sia
ritenuta  necessaria  una  particolare qualificazione dell'operatore,
ovvero  quando  la  necessaria  qualificazione  sia  stata  accertata
dall'Amministrazione  dello  Stato  dalla  quale  il  servizio  o  la
stazione dipendono.
                              Art. 163
                         Titoli di abilitazione
    1.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni
sentito  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
stabiliti:
    a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
    b) le modalita' di espletamento dei servizi;
    c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
    d) l'ammissione agli esami;
    e) le prove d'esame;
    f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
    g)  la  revoca,  la  sospensione  e  la  decadenza  dei titoli di
abilitazione.
    2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano
ulteriori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato ed i costi di
funzionamento    delle    commissioni   esaminatrici   sono   coperti
esclusivamente  con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo
5 dell'allegato n. 25.
          Nota all'art. 163:
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Capo III
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I - Disposizioni generali
                              Art. 164
    Servizi  radioelettrici  mobile  marittimo e mobile marittimo via
                              satellite
    1.  Il  servizio  radioelettrico  mobile marittimo e' un servizio
effettuato   tra   stazioni   radioelettriche   costiere  e  stazioni
radioelettriche  di  nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al
quale  possono  partecipare  le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio  e  le  stazioni  di  radioboa  per la localizzazione dei
sinistri.
    2.  Il  servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite e'
un  servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere
e  stazioni  terrene  radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene
radioelettriche  di  nave,  al  quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche  dei  mezzi  di salvataggio e le stazioni di radioboa
per la localizzazione dei sinistri.
                              Art. 165
                 Definizione di nave - Altre definizioni
    1.  Ai  fini  del  presente  Titolo, per navi si intendono quelle
definite  dal  Codice  della  navigazione, escluse le navi militari e
quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
    2.   Per   tutti   gli   altri   termini   relativi  al  servizio
radioelettrico  mobile  marittimo, si intendono valide le definizioni
date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
    Sezione  II  - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli
apparati radioelettrici a bordo delle navi
                              Art. 166
                       Norme tecniche radionavali
    1.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio decreto, di
concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,
stabilisce  i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle
navi  nazionali,  le  stazioni  e  gli  apparati  radioelettrici  sia
obbligatori,  per  effetto  delle  disposizioni sulla sicurezza della
navigazione  e  della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia
facoltativi.
    2.  Gli  apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di
navi  italiane,  devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti
dalla normativa vigente.
                              Art. 167
    Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle
                           navi - Obblighi
    1.  Le  navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche,
rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e
del  tonnellaggio  di  stazza lorda, dalle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
                              Art. 168
                                Esenzioni
    1.  Qualora  le  esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13
della  legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature
radioelettriche,  l'organo  tecnico  competente,  a norma del secondo
comma  dello  stesso articolo, e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potra' essere
concessa  se  l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del
servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
          Nota all'art. 168:
              - L'art. 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante:
          «Sicurezza  della  navigazione e della vita umana in mare»,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168,
          cosi' recita:
              «Art.  13  (Esenzioni).  -  Il  Ministero  della marina
          mercantile    puo'   esentare   in   tutto   o   in   parte
          dall'applicazione  delle  norme  concernenti  la  sicurezza
          della  navigazione  in viaggi internazionali le navi che in
          via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale.
              Il  Ministero della marina mercantile, nel concedere le
          esenzioni  di  cui al precedente comma, determina, caso per
          caso,   sentito   l'ente   tecnico  e  gli  organi  tecnici
          competenti,   le   misure  da  adottare  per  garantire  la
          sicurezza della nave e della vita umana.».
                              Art. 169
     Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo
    1.  Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  puo'  imporre  a  determinate  categorie di navi, ai fini
della   corrispondenza   pubblica,   di  essere  dotate  di  apparati
radioelettrici di determinate caratteristiche.
                              Art. 170
                         Corrispondenza pubblica
    1.  A  bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri,
deve  essere  previsto  un servizio di corrispondenza pubblica idoneo
per  l'area  di  navigazione ed esercito nel rispetto delle normative
internazionali  e  nazionali  per la salvaguardia della vita umana in
mare.
    2.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio decreto, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce
i   requisiti  tecnici  per  l'organizzazione  e  l'espletamento  del
servizio.
                              Art. 171
                         Installazioni d'ufficio
    1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con  il Ministero, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore,
l'impianto  e  l'esercizio  delle  stazioni  radioelettriche  e degli
apparati  radioelettrici  obbligatori  a  bordo di quelle navi per le
quali  non  si  sia  ottemperato  agli  obblighi di cui agli articoli
precedenti,  ma  che  debbano  esercitare  la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.
                              Art. 172
    Norme  e  divieti  relativi ad emissioni radioelettriche in acque
                            territoriali
    1.  E'  vietato  di  fare  uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo,
installate  a  bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in
sosta  nelle  acque  dello  Stato, o che siano in partenza, salvo per
avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi
di   urgenza   nella  prima  mezz'ora  dopo  l'arrivo,  o  quando  le
comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate
per misura sanitaria.
    2.  Tale  divieto  non si applica alle stazioni radio telefoniche
operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino
con le stazioni costiere italiane.
    3.  Il  divieto  previsto dal comma 1 non si applica, altresi', a
tutte  le  stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni
marittime  via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni,
tuttavia,  puo'  essere  limitato,  sospeso o proibito in determinati
porti  o  aree  delle  acque  territoriali  per  motivi  di  pubblica
sicurezza  o  per  ragioni  connesse  alla  operativita'  delle Forze
armate.
    4.  L'autorita'  marittima portuale ha facolta' di procedere alla
chiusura  a  chiave  ed  al suggellamento delle porte di accesso agli
impianti  radiotelegrafici  e radiotelefonici od alla inutilizzazione
temporanea di detti impianti.
    5.  Le  chiavi  devono essere consegnate al comandante della nave
che  rimane,  a  tutti gli effetti di legge, custode della integrita'
dei sigilli.
    6.   Il  disuggellamento  o  la  riapertura  delle  porte  od  il
ripristino  della  funzionalita'  degli  impianti  sono  eseguiti dal
comandante   della   nave   dopo   l'uscita  di  questa  dalle  acque
territoriali,  salva  la  facolta'  di procedervi in ogni momento nei
casi  di  pericolo  o  richiesta  di  soccorso e sempreche' manchi la
possibilita' di comunicare comunque con la terraferma.
    7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura
delle  porte  ed al ripristino della funzionalita' degli impianti nei
casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del
Ministero, nonche' dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e della difesa, all'uopo incaricati.
    8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda
da euro 120,00 a euro 485,00.
                              Art. 173
                   Giornale delle comunicazioni radio
    1.   Fermo  restando  l'obbligo  del  giornale  radio  di  bordo,
prescritto   dalla   legislazione   nazionale   e  dalle  convenzioni
internazionali,  copia  delle  registrazioni  relative  alle chiamate
nonche'   alla   corrispondenza   effettuata  deve  essere  trasmessa
periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla societa' che
gestisce  il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo
183.
    Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
                              Art. 174
                    Autorita' del comandante di bordo
    1.  Il  servizio radioelettrico a bordo delle navi e' posto sotto
l'autorita'  del  comandante o della persona responsabile della nave,
il  quale  deve  assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di
tutte  le  norme  nazionali  ed internazionali vigenti riguardanti le
comunicazioni elettroniche.
                              Art. 175
                  Vigilanza sul servizio radioelettrico
    1.  Il  Ministero  esercita  la  vigilanza  sullo svolgimento del
servizio  radioelettrico  di  bordo,  sull'efficienza  tecnica  delle
stazioni  e  degli  apparati  radioelettrici  di  bordo obbligatori e
facoltativi  nonche'  sulla qualificazione del personale addetto, nel
rispetto della legislazione vigente.
    2.  Il  Ministero  esercita  la  vigilanza  sullo svolgimento del
servizio   radioelettrico   costiero   di   cui   all'articolo   159,
sull'efficienza    tecnica    delle   stazioni   e   degli   apparati
radioelettrici  costieri,  nonche' sulla qualificazione del personale
addetto.
                              Art. 176
                          Collaudi e ispezioni
    1.  Il  Ministero  effettua,  a  mezzo  di  propri funzionari, la
sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
    a)  collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza
pubblica;
    b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
    c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'.
    2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente
in materia, e' necessario nei seguenti casi:
    a) attivazione della stazione radioelettrica;
    b)  modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici
obbligatori;
    c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
    d) richiesta della societa' di gestione, di cui all'articolo 183,
comma 2, in caso di cambio della stessa.
    3.  Le  ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero,  sia  per  il  servizio di sicurezza che di corrispondenza
pubblica.
    4.  I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti
all'autorita'  marittima  portuale  dalla  societa'  che  gestisce il
servizio  radioelettrico  a  norma  dell'articolo  183,  comma  2,  o
dall'armatore,  dal  proprietario o da chi li rappresenta nei casi di
cui all'articolo 183, comma 3.
    5.  Il  Ministro  delle  comunicazioni  ha  facolta', con proprio
decreto  motivato,  di  esonerare  dall'obbligo  del collaudo e della
ispezione  ordinaria  categorie  di  navi  per le quali non sia fatto
obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
    6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere
effettuati  tutti  gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari,
anche  in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo
di qualificazione da parte del personale addetto.
    7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'ambiente,  puo' affidare i
compiti  d'ispezione  e  controllo agli organismi riconosciuti che ne
facciano  domanda  ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, con eccezione delle navi da carico.
          Nota all'art. 176:
              - Il   decreto   legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,
          recante:  «Attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa
          alle  disposizioni  ed alle norme comuni per gli organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva  94/57/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 agosto 1998, n. 201.
                              Art. 177
                   Verbali di collaudo e di ispezione
    1.  L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito
verbale   da   consegnarsi  all'autorita'  marittima  ed,  in  copia,
all'armatore  o  a  chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di
cui all'articolo 183, comma 2.
                              Art. 178
                   Spese per i collaudi e le ispezioni
    1.  Per  i  collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono
dovuti  al  Ministero,  da  parte  dell'armatore o della societa' che
gestisce  il  servizio,  il  rimborso  delle  spese  e  le  quote  di
surrogazione  del personale, stabilite con decreto del Ministro delle
comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
    Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
                              Art. 179
            Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
    1.  Le  stazioni  radioelettriche  di  nave, ai fini del servizio
della   corrispondenza   pubblica,   sono  ripartite  nelle  seguenti
categorie:
    a)  1ª  categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni  radioelettriche  di  nave  che  effettuano  il  servizio in
maniera continuativa per 24 ore al giorno;
    b)  2ª  categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni  radioelettriche  di  nave che effettuano il servizio per 16
ore al giorno;
    c)  3ª  categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore
al giorno;
    d)  4ª  categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni  radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno
di 8 ore al giorno.
    2.  Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   determina   in  quali  delle  categorie  suddette  sara'
assegnata  ogni  stazione  radioelettrica  di bordo. Tale indicazione
dovra'  essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di
cui all'articolo 183.
    Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
                              Art. 180
        Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
    1.  Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle
navi   deve  essere  in  possesso  dei  certificati  di  abilitazione
prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle
vigenti norme nazionali.
                              Art. 181
    Numero   e   qualificazione   degli   operatori   nelle  stazioni
radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
    1.  Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   determina,   per   ciascuna   delle   categorie  di  cui
all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle
stazioni  radioelettriche  di  bordo  ai  fini  della  corrispondenza
pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
                              Art. 182
                          Sanzioni disciplinari
    1.  Al  personale  addetto  al  servizio radioelettrico di bordo,
iscritto  alla  gente  di  mare,  per  le infrazioni commesse durante
l'esercizio  del  servizio  stesso, si applicano le sanzioni previste
dal  codice  della  navigazione,  che  sono comminate dalle autorita'
marittime  anche  su  proposta  del  Ministero,  nonche'  le sanzioni
contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
    2.  Per  le  infrazioni  commesse da personale addetto ai servizi
radiomarittimi  di  bordo,  non  iscritto  alla  gente  di  mare,  il
Ministero,  anche  su  proposta  di quello delle infrastrutture e dei
trasporti,  applica  direttamente  le  sanzioni previste dal presente
Titolo.
    Sezione  VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di
stazioni per il servizio radiomarittimo
                              Art. 183
    Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
    1.  Per  le  stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi  e'
rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito
favorevole  del  collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati
di  radiocomunicazione  o  di  ausilio alle radiocomunicazioni, siano
essi  obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza
di esercizio di cui all'articolo 160.
    2.  Per  determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali  e  nazionali  per la salvaguardia della vita umana in
mare,  l'impianto  e  l'esercizio,  anche  contabile,  delle stazioni
radioelettriche   e'   affidato   ad  imprese  titolari  di  apposita
autorizzazione   generale,   rilasciata  dal  Ministero,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
    3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano   servizio   di   corrispondenza  pubblica,  l'impianto  e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.
                               Art.184
                        Rapporti con gli armatori
    1.  Nei rapporti con gli armatori le societa' di cui all'articolo
183,  comma  2,  sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali
nel  rispetto  delle  normative  internazionali  e  nazionali  per la
salvaguardia della vita umana in mare.
                              Art. 185
                               Contributi
    1.  Le  societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al
fine  di  assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34,
comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
    a)  contributo  per  istruttoria,  pari a 27.750,00 euro all'atto
della   presentazione   della   domanda  di  autorizzazione  generale
all'impianto  ed  esercizio  delle  stazioni  radioelettriche a bordo
delle navi;
    b)  contributo  annuo  per verifiche e controlli pari a 27.750,00
euro.
    2.  Gli  armatori che gestiscono direttamente la propria stazione
radioelettrica  di  bordo,  sono tenuti al versamento degli specifici
contributi previsti dalla vigente normativa.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 sono modificate,
all'occorrenza,  con  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
                              Art. 186
               Autorizzazione all'esercizio radioelettrico
    1.  Per  le  classi  di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la
licenza  di  esercizio  di  cui all'articolo 160 e' rilasciata a nome
della societa' titolare di autorizzazione generale.
    2.  Per  le  classi  di  navi  che  non rientrano nei casi di cui
all'articolo   183,  comma  2,  e  che  non  effettuano  servizio  di
corrispondenza  pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo
160 e' accordata all'armatore.
                              Art. 187
                     Sospensione, revoca, decadenza
    1.  Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   sospende  o  revoca  l'autorizzazione  generale  di  cui
all'articolo  183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni
e dei requisiti ivi indicati.
    2.  La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 e' dichiarata
decaduta  nel  caso  di  radiazione  della  nave  dal  corrispondente
registro,  ovvero  quando siano venuti meno i requisiti richiesti per
il rilascio della stessa.
Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
                              Art. 188
                Navi da pesca: norme tecniche radionavali
    1.  Le  navi  destinate alla pesca marittima devono essere munite
delle  stazioni  e  degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a
seconda  del  tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda,
dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
                              Art. 189
    Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
                              da pesca
    1.  Per  le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca,
l'autorizzazione  all'esercizio  e'  rilasciata dal Ministero, previo
esito  favorevole  del  collaudo  di  cui all'articolo 176. Tutti gli
apparati  di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni,
siano  essi  obbligatori  o facoltativi, devono essere elencati nella
licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
    2.  Per  determinate classi di navi, nel rispetto delle normative
internazionali  e  nazionali  per la salvaguardia della vita umana in
mare,  l'impianto  e  l'esercizio,  anche  contabile,  delle stazioni
radioelettriche   e'   affidato   ad  imprese  titolari  di  apposita
autorizzazione   generale,   rilasciata  dal  Ministero,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
    3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano   servizio   di   corrispondenza  pubblica,  l'impianto  e
l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato all'armatore.
                              Art. 190
              Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
    1.  Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le societa'
di  gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei
schemi  contrattuali,  nel  rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
                              Art. 191
                               Contributi
    1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 189 devono corrispondere i
contributi indicati nell'articolo 185.
                              Art. 192
                        Disposizioni applicabili
    1.  In  quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle
stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi destinate alla pesca
marittima  si  applicano  le  disposizioni relative all'esercizio dei
servizi  radioelettrici  sulle  navi, di cui al Capo III del presente
Titolo.
Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
                              Art. 193
               Navi da diporto: norme tecniche radionavali
    1.  Le  unita'  da  diporto  devono  essere  munite  di  impianto
radioelettrico   corrispondente   alle   norme   tecniche,   la   cui
installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
    2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
          Nota all'art. 193:
              - Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note
          alle premesse.
                              Art. 194
    Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
                             da diporto
    1.  Per  le  stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto,
l'autorizzazione  all'esercizio  e'  rilasciata dal Ministero, previo
esito  favorevole  del  collaudo  di cui all'articolo 196 ai fini del
servizio   di   corrispondenza   pubblica.   Tutti  gli  apparati  di
radiocomunicazione  o  di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
obbligatori  o  facoltativi,  devono essere elencati nella licenza di
esercizio di cui all'articolo 160.
    2.  Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle
normative  internazionali  e nazionali per la salvaguardia della vita
umana  in  mare,  l'impianto  e  l'esercizio,  anche contabile, delle
stazioni  radioelettriche e' affidato ad imprese titolari di apposita
autorizzazione   generale,   rilasciata  dal  Ministero,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
    3.  Per  le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma
2,   e  che  non  effettuano  servizio  di  corrispondenza  pubblica,
l'impianto  e  l'esercizio delle stazioni radioelettriche e' affidato
all'armatore.
                              Art. 195
                               Contributi
    1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 194 devono corrispondere i
contributi di cui all'articolo 185.
                              Art. 196
               Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
    1.  Il  Ministero  effettua,  a  mezzo  di  propri funzionari, la
sorveglianza  sugli  apparati  radioelettrici  a  bordo delle navi da
diporto mediante:
    a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
    b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'.
    2.  Le  ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario
del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza
pubblica.
    3.   Collaudi   sugli   apparati  radioelettrici  possono  essere
richiesti   all'autorita'   marittima  portuale  dalla  societa'  che
gestisce  il  servizio,  dall'armatore,  dal proprietario o da chi li
rappresenta.
    4.  Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati
tutti  gli  accertamenti  e  le indagini ritenuti necessari, anche in
merito  all'andamento  del  servizio  ed  al  possesso  del titolo di
qualificazione da parte del personale addetto.
    5.  Le  spese  sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle
ispezioni  di  cui  ai  commi  precedenti sono poste esclusivamente a
carico del destinatario di tali attivita'.
                              Art. 197
                        Disposizioni applicabili
    1.  Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle
stazioni  radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le
disposizioni  relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle
navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
                              Art. 198
               Servizio radioelettrico mobile aeronautico
    1.  Il  servizio radioelettrico mobile aeronautico e' un servizio
effettuato  fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra
stazioni  di  aeromobile.  Partecipano  al servizio anche le stazioni
radioelettriche  dei  mezzi  di salvataggio e le stazioni di radioboa
per  la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle
frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.
                              Art. 199
                       Definizione di aeromobile.
    1.  Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli
definiti  dall'articolo  743  del  codice  della navigazione, esclusi
quelli militari.
    2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile
aereo,  si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell'UIT.
          Nota all'art. 199:
              - L'art. 743 del codice della navigazione cosi' recita:
              «Art.  743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si
          intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone
          o cose da un luogo ad un altro.
              Le   distinzioni  degli  aeromobili,  secondo  le  loro
          caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento.».
                              Art. 200
                             Norme tecniche
    1.   Il   Ministero,   di   concerto   con   il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui
debbono  soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo
degli   aeromobili   nazionali   che,   a  norma  delle  disposizioni
particolari  che  li  regolano,  abbiano  l'obbligo  o la facolta' di
installarli.
                              Art. 201
                          Licenza di esercizio
    1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili
civili  immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere
munita  di  apposita  licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    2.  Il  possesso  della licenza di esercizio non comporta esonero
dal   controllo   degli   apparati  ai  fini  della  sicurezza  della
navigazione  aerea  e  dal  conseguente  rilascio  del certificato di
navigabilita'.
                              Art. 202
             Sospensione o revoca della licenza di esercizio
    1.  La  licenza  di  esercizio si intende revocata di diritto nel
caso   di   radiazione   dell'aeromobile   dal  Registro  aeronautico
nazionale.   Il   Ministero,   di   intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo
successiva  revoca,  la  licenza di esercizio nei casi previsti dalle
leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione
non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
                              Art. 203
                         Installazione d'ufficio
    1.  Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  dispone  d'ufficio  ed  a  spese del proprietario
l'impianto  e  l'esercizio  a  bordo di aerei di linea delle stazioni
radioelettriche   obbligatorie   nel   caso   di  inosservanza  delle
prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
                              Art. 204
    Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
    1.  Il  Ministero  ha  facolta' di far ispezionare dall'autorita'
competente   ai   sensi   della   vigente   normativa   gli  apparati
radioelettrici   a  bordo  degli  aeromobili  nazionali  al  fine  di
accertare  la  rispondenza  alle  norme tecniche, di cui all'articolo
200, e di constatarne l'efficienza.
                              Art. 205
    Norme  e  divieti  relativi  ad  emissioni  radioelettriche nello
                      spazio aereo territoriale
    1.  E'  vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio
aereo  territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche
diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
    2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo
98.
                              Art. 206
                        Abilitazione al traffico.
    1.  La  licenza  di  esercizio di cui all'articolo 201 abilita le
stazioni   radioelettriche   ad   effettuare  solo  le  comunicazioni
riguardanti la sicurezza e la regolarita' del volo.
                              Art. 207
    Autorizzazione   all'impianto   ed   all'esercizio   di  stazioni
              radioelettriche a bordo degli aeromobili.
    1.  Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed
all'esercizio  di  stazioni  radioelettriche a bordo degli aeromobili
sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 208
                           Limitazioni legali
    1.  Per  la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti
trasmittenti  e  riceventi  delle  stazioni  radio  adibite a servizi
pubblici    e    per   evitare   dannosi   assorbimenti   dei   campi
elettromagnetici  possono essere imposte limitazioni alla costruzione
di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di
linee  elettriche,  di strade e di strade ferrate, nonche' all'uso di
macchinari  e  di  apparati  elettrici  e  radioelettrici  nelle zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di
mille metri dai confini del comprensorio stesso.
    2.  Le  limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  delle  comunicazioni, prima
dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
    3. Per le limitazioni imposte e' dovuto un equo indennizzo.
                              Art. 209
    Installazione    di    antenne    riceventi   del   servizio   di
radiodiffusione   e  di  antenne  per  la  fruizione  di  servizi  di
                     comunicazione elettronica.
    1.  I  proprietari  di  immobili  o  di  porzioni di immobili non
possono  opporsi  alla installazione sulla loro proprieta' di antenne
appartenenti   agli  abitanti  dell'immobile  stesso  destinate  alla
ricezione  dei  servizi  di  radiodiffusione  e  per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
    2.  Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono
in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua
destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi.
    3.  Si  applicano  all'installazione delle antenne l'articolo 91,
nonche' il settimo comma dell'articolo 92.
    4.  Gli  impianti  devono  essere  realizzati  secondo  le  norme
tecniche emanate dal Ministero.
    5.  Nel  caso  di  antenne  destinate  a servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario
o  del  condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza
di   accordo   fra   le   parti,   sara'  determinata  dall'autorita'
giudiziaria.
                              Art. 210
    Prevenzione  ed  eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
                       ed alle radioricezioni.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 12 novembre
1996,  n.  615  e  dal  decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e'
vietato  immettere in commercio o importare nel territorio nazionale,
a  scopo  di  commercio,  usare  od  esercitare,  a qualsiasi titolo,
apparati  od  impianti  elettrici  o linee di trasmissione di energia
elettrica  non  rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e
per  la  eliminazione  dei  disturbi  alle  radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
    2.   L'immissione  in  commercio  e  l'importazione  a  scopo  di
commercio  dei  materiali  indicati  nel  comma 1 sono subordinate al
rilascio   di   una   certificazione,  di  un  contrassegno,  di  una
attestazione   di   rispondenza  ovvero  alla  presentazione  di  una
dichiarazione di rispondenza.
    3.  Con  decreto  del Ministro, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, e' effettuata la designazione degli organismi o
dei  soggetti  che  rilasciano  i  contrassegni  o  gli  attestati di
rispondenza previsti dal comma 2.
          Note all'art. 210:
              - Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996,  n. 615,
          recante:   «Attuazione   della   direttiva  89/336/CEE  del
          Consiglio  del  3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli  Stati  membri  relative  alla
          compatibilita'  elettromagnetica,  modificata  ed integrata
          dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
          dalla  direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993
          e  dalla  direttiva  93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
          1993»  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
          1996, n. 286, supplemento ordinario.
              - Per  il  decreto  legislativo  9 maggio 2001, n. 269,
          recante:  «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
          le  apparecchiature  radio, le apparecchiature terminali di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita» si vedano le note alle premesse.
                              Art. 211
     Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
    1.  E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti
ed  ai  servizi  di comunicazione elettronica; si applica il disposto
dell'articolo 97.
                              Art. 212
                                Sanzioni
    1.  Chiunque  contravvenga  alle disposizioni di cui all'articolo
210 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00
a euro 600,00.
    2.  Qualora  il  contravventore  appartenga  alla  categoria  dei
costruttori  o  degli importatori di apparati od impianti elettrici o
radioelettrici,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  100,00  a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle
apparecchiature  non  conformi  alla certificazione di rispondenza di
cui all'articolo 210.
                              Art. 213
                                Vigilanza
    1.  Il  Ministero  ed  il  Ministero  delle attivita' produttive,
congiuntamente,   hanno   facolta'  di  fare  ispezionare  da  propri
funzionari  tecnici  qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od
impianto  elettrico,  ai  fini  della vigilanza sull'osservanza delle
norme di cui all'articolo 208.
                              Art. 214
          Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
    1.  Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non
sia  munito  di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 240,00 a euro
2.420,00 .
                              Art. 215
              Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
    1.  Chiunque,  anche  se  munito  di regolare autorizzazione, usi
nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non
dichiarati,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro  34,00  a  euro  670,00  se  il fatto non costituisca reato piu'
grave.
    2. Alla stessa sanzione e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche   una   potenza   superiore   a   quella  autorizzata
dall'autorizzazione   od  ometta  la  tenuta  e  l'aggiornamento  del
registro di stazione.
                              Art. 216
     Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali
    - Inosservanza di norme - Sanzioni
    1.  Le sanzioni previste dall'articolo 215, comma 2, si applicano
anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
    2.  Il  Ministero  puo'  provvedere  direttamente,  a  spese  del
contravventore,  a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli
apparecchi.
                              Art. 217
                   Uso indebito di segnale di soccorso
    1.  Chiunque  usi  indebitamente il segnale di soccorso riservato
alle  navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle
radioboe  d'emergenza,  e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda  fino  a  euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato
punito con pena piu' grave.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 218
                               Abrogazioni
    1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i
servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva
via  cavo";  nella  rubrica,  sono  soppresse  le  parole:  "e  delle
comunicazioni",
    b)   all'articolo   2,   sono   soppresse   le   parole:   "e  di
telecomunicazioni";
    c)   all'articolo   7,   sono   soppresse   le   parole:   "e  di
telecomunicazioni";
    d)  all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di
telecomunicazioni"; il comma 2 e' soppresso;
    e)  all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i
commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
    f)  all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni";
    g)  all'articolo  11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e
di telecomunicazioni";
    h)  all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle
telecomunicazioni"
    i)  all'articolo  13, secondo comma, sono soppresse le parole da:
"telegrafici  e  radioelettrici"  fino a: "servizi telefonici"; nella
rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
    l)  al  Titolo  II,  nella  rubrica, sono soppresse le parole: "e
delle telecomunicazioni";
    m)  all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
    n)  all'articolo  20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e
delle telecomunicazioni";
    o)  agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole:
"e delle telecomunicazioni";
    p)  all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di
telecomunicazioni";
    q)  all'articolo  25,  primo  e  secondo comma, sono soppresse le
parole: "e delle telecomunicazioni";
    r)  all'articolo  26,  primo  comma, sono soppresse le parole: "e
delle  telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
telefonici";  nella  rubrica,  sono  soppresse  le  parole:  "e delle
telecomunicazioni";
    s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216,  217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
,  230,  231,  232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389,  390,  391,  392,  393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
    2.  Dall'entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo
163,  comma  1,  sono  abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345,
346,  347,  348,  349 e 351 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto ministeriale 28
dicembre  1995,  n.  584,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  42  del  20  febbraio  1996  ed  il decreto
ministeriale  25  luglio  2002,  n.  214,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
    3. Sono o restano abrogati:
    a)  l'articolo  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1214;
    b)  il  decreto  ministeriale  7  febbraio 1980, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 172 del 25 giugno
1980;
    c)  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre
1981;
    d)  il  decreto  ministeriale  24  giugno  1982, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 205 del 28 luglio
1982;
    e)  il  decreto  ministeriale  27  giugno  1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre
1987;
    f)  il  decreto  ministeriale  9  febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 144 del 22 giugno
1989;
    g)  il  decreto  ministeriale  4  agosto  1989  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 193 del 19 agosto
1989;
    h)  il  decreto  ministeriale  1°  agosto  1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre
1991;
    i)  il  decreto  ministeriale  1°  giugno  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre
1992;
    l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
    m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
    n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
    o)  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420;
    p)  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio
1997;
    q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
    r)  il  decreto  ministeriale  28  marzo  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 93 del 22 aprile
1997;
    s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
    t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n.
249;
    u)  il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
    v)  il  decreto  ministeriale  25 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
    z)  il  decreto  ministeriale  22  gennaio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
    aa)  il  decreto  ministeriale  5 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
    bb)  il  decreto  ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
    cc)  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 110 del 14 maggio
1998;
    dd)  il  decreto  ministeriale  23  aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 133 del 10 giugno
1998;
    ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
    ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
    gg)   la   deliberazione   dell'Autorita'   19  luglio  2000,  n.
467/00/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
    hh)  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77;
    ii)   la   deliberazione   dell'Autorita'   21   marzo  2001,  n.
131/01/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
    ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
    mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
    nn)  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio
2003.
          Note all'art. 218:
              - Il  testo  vigente  degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10,
          11,  12,  13, Titolo II, 17, 20, 22, 23, 25, 26 e Titolo II
          del  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
          n.  156,  recante:  «Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di telecomunicazioni» cosi' come modificati dal presente
          decreto legislativo, recitano:
              «Art.   1   (Esclusivita'   dei   servizi  postali).  -
          Appartengono  in  esclusiva  allo Stato nei limiti previsti
          dal presente decreto:
                i  servizi  di  raccolta,  trasporto  e distribuzione
          della corrispondenza epistolare;
                i servizi di trasporto di pacchi e colli.».
              «Art.  2  (Competenza del Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni).   -   Quando   la   legge  non  dispone
          diversamente,   i  provvedimenti  in  materia  postale,  di
          bancoposta  nella Repubblica rientrano nella competenza del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.».
              «Art.   7   (Tariffe   postali,   di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni per l'interno). - Salva la competenza del
          Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni nei casi
          previsti  dalla  presente  legge,  le tariffe per i servizi
          postali,  di  bancoposta  per l'interno, sono stabilite con
          decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta dello
          stesso  Ministro,  di  concerto,  con quello per il tesoro,
          sentito il Consiglio dei Ministri.
              Nella  stessa  forma,  di  cui  al  primo  comma,  sono
          stabiliti  i  limiti  di peso, dimensione, valore e assegno
          per  gli  oggetti  affidati  all'Amministrazione  o  per le
          operazioni ad essa richieste.».
              Art.  8  (Tariffe  per i servizi postali, di bancoposta
          internazionali).  -  Le  tariffe per i servizi postali e di
          bancoposta  internazionali  sono stabilite dal Ministro per
          le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per
          il  tesoro,  in base alle convenzioni internazionali o agli
          accordi con le amministrazioni estere interessate.».
              Art.  9  (Accordi internazionali). - Il Ministro per le
          poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme
          della   convenzione  postale  universale  e  degli  accordi
          internazionali,  ha  la  facolta'  di stipulare particolari
          convenzioni  con  amministrazioni  estere  o gestori esteri
          riconosciuti,   per   regolare,  nell'interesse  comune,  i
          servizi previsti dal presente decreto.».
              Art. 10 (Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi
          comunicazione  od  operazione  postale). - La liberta' e la
          segretezza  della  corrispondenza  e di ogni altra forma di
          comunicazione  sono  inviolabili.  La loro limitazione puo'
          avvenire   soltanto   per   atto   motivato  dell'autorita'
          giudiziaria.
              I  funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono
          responsabili   e   vigilano   nell'ambito   della   propria
          competenza perche' siano rigoro-samente osservate.
              E'  vietato alle persone addette ai servizi postali, di
          bancoposta  gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a
          terzi  informazioni  scritte o verbali sull'esistenza o sul
          contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi
          nonche'  sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che
          nei casi previsti dalla legge.
              Nessuno  puo'  prendere visione od ottenere copia della
          corrispondenza  in  genere,  ad eccezione del mittente, del
          destinatario,  dei  loro  eredi  e  dei loro rappresentanti
          legali, nonche' delle altre persone indicate dalla legge.».
              «Art.  11  (Comunicazioni  postali vietate). - Non sono
          ammessi    le    corrispondenze    postali,   telegrafiche,
          radiotelegrafiche   e   messaggi   che  possano  costituire
          pericolo  alla  sicurezza  dello  Stato o recare danno alle
          persone  ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato
          punibile d'ufficio.
              Non  sono  altresi'  ammesse, salvo quanto disposto nei
          due  ultimi  commi del presente articolo, le corrispondenze
          di  cui  al  precedente  comma, che siano contrarie al buon
          costume  o  contengano  frasi,  parole, disegni ingiuriosi,
          scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
              L'ufficio  postale,  ove nel testo delle corrispondenze
          aperte,   che  in  base  alle  vigenti  disposizioni  siano
          soggette  a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze
          chiuse  riscontri  gli  elementi di cui al primo comma deve
          inviare  immediatamente la corrispondenza stessa al pretore
          chiedendogli   di  pronunciarsi  sull'inoltrabilita'  della
          corrispondenza medesima.
              Il  pretore,  senza  pregiudizio  dell'eventuale azione
          penale,  decide  entro  24  ore  con decreto motivato se la
          corrispondenza  debba avere corso, sentendo il mittente ove
          egli  sia  identificabile  e  sempre  che le circostanze lo
          consiglino.
              Il  decreto  del  pretore  deve essere notificato nello
          stesso  giorno  dell'emanazione  all'ufficio postale che ha
          inoltrato   l'oggetto   e   al   mittente   che  sia  stato
          identificato.
              Avverso   il  decreto  del  pretore  il  mittente  puo'
          proporre  ricorso  al tribunale, che decide con sentenza in
          camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe
          deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e
          delle  telecomunicazioni  competente per territorio o di un
          funzionario da essa delegato.
              Nel  caso  che  nel testo dei telegrammi si riscontrino
          gli  elementi  di  cui  al secondo comma, l'ufficio postale
          invita  il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi
          previo  accertamento  dell'identita' personale del mittente
          stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si
          applicano  le  disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto,
          quinto e sesto del presente articolo.».
              Art.   12  (Persone  addette  ai  servizi  postali,  di
          bancoposta).  -  Le  persone addette ai servizi postali, di
          bancoposta  anche  se  dati in concessione ad uso pubblico,
          sono   considerate  pubblici  ufficiali  od  incaricati  di
          pubblico  servizio,  secondo  la natura delle funzioni loro
          affidate,  in  conformita'  degli  articoli 357  e  358 del
          codice penale.».
              Art.  13 (Contravvenzioni in materia postale). - Per le
          contravvenzioni  punibili  con la sola pena dell'ammenda e'
          ammessa  l'oblazione  in  sede amministrativa prima che sia
          iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo
          dell'ammenda.
              La  competenza  a  decidere  sulla domanda di oblazione
          spetta,  rispettivamente,  ai  direttori  provinciali delle
          poste  e  delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in
          materia di servizi postali, di bancoposta.».
              «Titolo  II  -  Norme  comuni  ai  servizi  postali, di
          bancoposta.».
              «Art.  17  (Esenzioni,  riduzioni  ed  agevolazioni  in
          applicazione di accordi internazionali). - Sono concesse le
          esenzioni  dalle  tasse  postali nonche' le riduzioni delle
          tasse  medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli
          accordi internazionali.».
              «Art.  20  (Reclamo  -  Termini  di  decadenza - Azione
          giudiziaria).  -  Il  reclamo  per oggetti o somme affidati
          all'Amministrazione  o  per  ottenere  le  indennita'  o  i
          rimborsi   previsti   dal   presente  decreto  deve  essere
          presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio
          stabilito per i singoli servizi.
              Salvo  quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione
          giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali,
          di  bancoposta  regolati  con  il presente decreto non puo'
          essere  proposta  se prima non sia stato presentato reclamo
          in  via  amministrativa  a norma del comma precedente e non
          siano   trascorsi   sei   mesi   ove   entro  tale  termine
          l'Amministrazione non abbia provveduto.
              L'azione stessa si prescrive in tre anni.».
              «Art.  21  (Azione  civile contro l'Amministrazione). -
          Nel  caso di procedimento penale concernente una operazione
          che  abbia  comunque  attinenza  coi  servizi  postali,  di
          bancoposta,  se  dopo  la  pronunzia  della sentenza penale
          venga  esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione,
          l'azione non puo' essere proposta prima che siano trascorsi
          sessanta  giorni  dal passaggio in giudicato della sentenza
          pronunziata  dal  magistrato  penale, salvo quanto disposto
          dagli articoli 31 e 103.».
              «Art.   22   (Accertamento  delle  contravvenzioni).  -
          L'accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli
          organi  di  polizia  giudiziaria,  anche  agli impiegati ed
          agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e
          modalita'   relative  ai  servizi  postali,  gestiti  dalle
          aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni.».
              «Art.   23   (Danneggiamento).   -   Chiunque  esplichi
          attivita'  che  rechi,  in qualsiasi modo, danno ai servizi
          postali  od  alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e'
          punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.».
              «Art.   25  (Tutela  degli  ambienti  di  lavoro  e  di
          produzione  del  pubblico  servizio). - Chiunque distrugga,
          disperda,   deteriori   o  renda,  in  tutto  o  in  parte,
          inservibili  oggetti  e  congegni  destinati al servizio e'
          punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
              Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente,
          deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio
          postale,  e'  punito  ai  sensi  dell'art.  639  del codice
          penale, ma si procede d'ufficio.».
              «Art.  26  (Impignorabilita'  ed insequestrabilita' dei
          beni  destinati  ai  servizi postali). - Non possono essere
          pignorati,   ne'  sequestrati  i  mobili,  i  veicoli,  gli
          strumenti,  il  denaro,  le  carte-valori  ed in genere gli
          oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali.
              La norma si applica anche nei confronti degli assuntori
          dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni.».
              - L'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 agosto   1966,  n.  1214,  recante:  «Nuove  norme  sulle
          concessioni  di  impianto  e  di  esercizio  di stazioni di
          radioamatori»,    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          18 gennaio  1967,  n.  15,  abrogato  dal presente decreto,
          recava:   «Canoni  di  esercizio  -  Tassa  di  concessione
          governativa».
              - Per il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          4 settembre 1999, n. 420, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
          si vedano le note alle premesse.
              - Per  la  legge  1° luglio  1997, n. 189, si vedano le
          note alle premesse.
              - Per  l'art.  1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
          vedano le note all'art. 25.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 settembre 1997, n. 318, si vedano le note alla premesse.
              - L'art.   25  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128,
          recante:   «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee.  (Legge  comunitaria 1995-1997)», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  7 maggio  1998,  n.  104,  supplemento
          ordinario,  abrogato  dal  presente  decreto, cosi' recava:
          «Sanzioni  per  le  violazioni delle disposizioni di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
          n. 318».
              - Per il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, si
          vedano le note alla premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          11 gennaio 2001, n. 77, si vedano le note alla premesse.
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 ottobre 2001, n. 447, si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo 4 marzo 2002, n. 21, si
          vedano le note alle premesse.
                              Art. 219
                        Disposizione finanziaria
    1.  Dall'attuazione  del  Codice  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
                              Art. 220
                           Disposizioni finali
    1.  Le  disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma
2,  lettera  b),  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette,
modificate  od  integrate, anche sulla base di direttive europee, con
la  procedura  di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  nelle  materie  di competenza esclusiva dello Stato,
previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sentita  l'Autorita', secondo i medesimi criteri e principi direttivi
di  cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del
2002.
    2.   Le   disposizioni   degli   allegati,   nel  rispetto  delle
attribuzioni  del  Ministero  e dell'Autorita', delle disposizioni di
cui  al  Codice  e  di  quelle  assunte  in  sede  comunitaria,  sono
modificate, all'occorrenza:
    a)  con  decreto  del  Ministro delle comunicazioni, gli allegati
numero  1,  ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
    b)  con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia,  la  condizione  n.  11 della parte A
dell'allegato n. 1, nonche' l'allegato n. 9;
    c)  con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e
25;
    d)   con  deliberazione  dell'Autorita',  sentito  il  Ministero,
l'allegato n. 11;
    e) con deliberazione dell'Autorita', gli allegati numeri 2, 3, 4,
5, 6 e 8.
          Note all'art. 220:
              - Per  l'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, si
          vedano le note alle premesse.
              - L'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          cosi' recita:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
                               Art.221
                          Entrata in vigore

  3.  Il  Codice  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 1° agosto 2003

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Gasparri,       Ministro      delle
                                     comunicazioni
                                  Buttiglione,    Ministro   per   le
                                     politiche comunitarie
                                  Frattini,  Ministro  per gli affari
                                     esteri
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze
                                  Martino, Ministro della difesa
                                  Marzano,  Ministro  delle attivita'
                                     produttive
                                  Sirchia, Ministro della salute
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                     infrastrutture e dei trasporti
                                  Matteoli,  Ministro dell'ambiente e
                                     della tutela del territorio
                                  Stanca,  Ministro per l'innovazione
                                     e le tecnologie
                                  La Loggia,  Ministro per gli affari
                                     regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
   Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)
   Elenco   esaustivo  delle  condizioni  che  possono  corredare  le
autorizzazioni  generali  (Parte A), i diritti di uso delle frequenze
radio  (Parte  B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come
precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
   A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
   1.   contribuire  al  finanziamento  del  servizio  universale  in
conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;
   2.  corrispondere  i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo
34;
   3.  garantire  l'interoperabilita'  dei servizi e interconnessione
delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice;
   4.  garantire  l'accessibilita'  dei numeri del piano nazionale di
numerazione  per l'utente finale comprese le condizioni conformemente
al Capo IV del Titolo II del Codice;
   5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e
rurale,  obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso
o  dell'uso  del  suolo pubblico o privato e condizioni relative alla
co-ubicazione   e  alla  condivisione  degli  impianti  e  dei  siti,
conformemente  al  Capo  V  del  Titolo  II del Codice e inclusa, ove
applicabile,  qualsiasi  garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad
assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
   6.  rispettare  gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo
IV, sezione III del Titolo II del Codice;
   7.  garantire  la  protezione dei dati personali e la tutela della
vita  privata  specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche
conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
   8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del
settore  delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni
in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice;
   9.  rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle
trasmissioni,  in  conformita'  decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70,  nel  mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di
contenuto  nocivo  ai  sensi  dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della
direttiva  89/552/CEE  del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento  di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e   amministrative   degli   Stati  appartenenti  all'Unione  europea
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
   10.  presentare  le informazioni in osservanza di una procedura di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4,
e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice;
   11.  assicurare  le  prestazioni  ai  fini  di  giustizia,  di cui
all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita';
   12.  garantire  le  comunicazioni, in caso di catastrofi naturali,
tra  i  servizi  di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni
radiotelevisive destinate al pubblico;
   13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione
delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione
elettronica, in conformita' alle norme comunitarie;
   14.  rispettare  gli  obblighi di accesso diversi da quelli di cui
all'articolo  28,  comma  2  del  Codice applicabili alle imprese che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente
al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;
   15.  mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione,
conformemente  al  Capo  III  e  al Capo IV del Titolo II del Codice,
anche    mediante    le   condizioni   per   prevenire   interferenze
elettromagnetiche  tra  reti e/o servizi di comunicazione elettronica
ai  sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia
di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica;
   16.  garantire  la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso
non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria
in materia;
   17.  rispettare  le  condizioni  per  l'uso  di  frequenze  radio,
conformemente  all'articolo  7,  comma  2  del  decreto legislativo 9
maggio  2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione
di  diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27, commi
1 e 2 del Codice;
   18.  rispettare  le  misure  volte ad assicurare il rispetto delle
norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice.
   B.  Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze
radio sono:
   1.  comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per
il  quale  sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove
applicabile,  l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di
contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
   2.  uso  effettivo ed efficiente delle frequenze in conformita' al
Capo  II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti
di copertura;
   3.  condizioni  tecniche  e  operative  per  evitare  interferenze
dannose   e   per   limitare  l'esposizione  del  pubblico  ai  campi
elettromagnetici,   qualora   siano   diverse   da   quelle  previste
dall'autorizzazione generale;
   4.  durata  massima,  in  conformita'  all'articolo 27 del Codice,
fatte  salve  eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze;
   5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative
condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
   6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice;
   7.  ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti
di  uso  abbia  assunto  nell'ambito  di  una  procedura di gara o di
selezione comparativa;
   8.   obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali  relativi
all'uso delle frequenze.
   C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
   1.  la  designazione  del  servizio  per il quale e' utilizzato il
numero,  ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di
tale servizio;
   2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo
II del Titolo I del Codice;
   3.  il  rispetto delle norme in materia di portabilita' del numero
in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice;
   4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli
abbonati ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice;
   5.  durata  massima,  in  conformita'  all'articolo 27 del Codice,
fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione;
   6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative
condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
   7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice;
   8.  ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti
di  uso  abbia  assunto  nell'ambito  di  una  procedura di gara o di
selezione comparativa;
   9.   obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali  relativi
all'uso dei numeri.
   Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)
   Condizioni  di  accesso ai servizi di televisione digitale e radio
trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli
42 e 43 del Codice.
   Parte  I:  Condizioni  relative ai sistemi di accesso condizionato
applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1 del Codice.
   Per   quanto   riguarda   l'accesso  condizionato  ai  servizi  di
televisione  digitale  e  radio  trasmessi  ai telespettatori ed agli
ascoltatori,  a  prescindere  dal  mezzo  trasmissivo,  conformemente
all'articolo  43  del  Codice, dovranno essere rispettate le seguenti
condizioni:
   a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono
essere  dotati  della  capacita' tecnica necessaria per effettuare un
trasferimento  del  controllo  (transcontrol)  efficiente rispetto ai
costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo
totale,  a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali
sistemi di accesso condizionato;
   b)  tutti  gli  operatori  dei  servizi di accesso condizionato, a
prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai
servizi  televisivi  digitali  e  radio  e dai cui servizi di accesso
dipendono   i  telediffusori  per  raggiungere  qualsiasi  gruppo  di
telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
   - proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli
e  non  discriminatorie  compatibili con il diritto comunitario della
concorrenza,  servizi  tecnici  atti  a  consentire  la ricezione dei
rispettivi  servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o
ascoltatori   autorizzati   mediante   decodificatori  gestiti  dagli
operatori  dei  servizi,  conformandosi  al diritto comunitario della
concorrenza,
   - tenere una contabilita' finanziaria distinta per quanto riguarda
la loro attivita' di prestazione di servizi di accesso condizionato;
   c)  quando  concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di
consumo,  i titolari di diritti di proprieta' industriale relativi ai
sistemi  e  ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni
eque,   ragionevoli  e  non  discriminatorie.  La  concessione  delle
licenze,  che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non puo'
essere  subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino,
dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
   -  di  un'interfaccia  comune che consenta la connessione con piu'
sistemi di accesso diversi, oppure
   -  di  mezzi  propri  di  un  altro sistema di accesso, purche' il
beneficiario   della   licenza   rispetti  condizioni  ragionevoli  e
appropriate  che  garantiscano,  per quanto lo riguarda, la sicurezza
delle   transazioni   degli   operatori   del   servizio  di  accesso
condizionato.
   Parte  II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma
dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice.
   a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
   b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)
   Allegato n. 3 (articolo 46)
   Elenco  minimo  di  voci  da includere nell'offerta di riferimento
relativa   all'accesso   disaggregato   alla  rete  locale  a  coppia
elicoidale  metallica  che  deve  essere  pubblicata  dagli operatori
notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.
   Ai   fini   del   presente   allegato  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
   a)  "sottorete  locale",  una  rete locale parziale che collega il
punto  terminale  della  rete nella sede dell'abbonato ad un punto di
concentrazione  o  a un determinato punto di accesso intermedio della
rete telefonica pubblica fissa;
   b)   "accesso   disaggregato  alla  rete  locale",  sia  l'accesso
completamente  disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso
alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprieta' della
rete locale;
   c)  "accesso  completamente  disaggregato  alla  rete  locale", la
fornitura  a  un  beneficiario  dell'accesso  alla rete locale o alla
sottorete  locale  dell'operatore  notificato  che autorizzi l'uso di
tutto  lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale
metallica;
   d)  "accesso  condiviso  alla  rete  locale",  la  fornitura  a un
beneficiario  dell'accesso  alla  rete locale o alla sottorete locale
dell'operatore  notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale
di  frequenza  dello  spettro  disponibile  sulla  coppia  elicoidale
metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore
notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico.
   A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale
   1.  Elementi  della  rete  cui  e'  offerto  l'accesso tra cui, in
particolare, i seguenti elementi:
   a) accesso alle reti locali;
   b)  nel  caso  di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla
banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
   2.  Informazioni  relative  all'ubicazione  dei  punti  di accesso
fisici  (1),  disponibilita' di reti locali in parti specifiche della
rete di accesso.
   3.  Condizioni  tecniche  relative  all'accesso alle reti locali e
alla  loro  utilizzazione,  ivi  incluse  le caratteristiche tecniche
della coppia elicoidale metallica della rete locale.
   4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.
   B. Servizio di co-ubicazione
   1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (1).
   2.  Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1
(compresa  la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a
distanza virtuale).
   3.  Caratteristica  delle  apparecchiature:  limitazioni eventuali
delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
   4.  Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte
degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
   5.   Condizioni   di   accesso   per  il  personale  di  operatori
concorrenti.
   6. Norme di sicurezza.
   7.  Norme  per  l'assegnazione  dello  spazio in caso di spazio di
co-ubicazione limitato.
   8.  Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti
in  cui  e'  disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la
co-ubicazione e' stata rifiutata per mancanza di capienza.
   C. Sistemi d'informazione
   Condizioni   di   accesso   ai   sistemi   di  supporto  operativi
dell'operatore  notificato,  sistemi  informativi  o  banche dati per
l'ordinazione  preventiva,  la fornitura, l'ordinazione, le richieste
di riparazione e manutenzione e la fatturazione.
   D. Condizioni di offerta
   1.  Tempi  necessari  a  soddisfare  le  richieste di fornitura di
servizi  e  risorse;  condizioni  relative  al  livello del servizio,
riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale
del servizio e parametri relativi alla qualita' del servizio.
   2.   Clausole   contrattuali  standard,  compresi,  se  del  caso,
indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
   3.  Prezzi  o  modalita'  di  tariffazione  di  ciascun  elemento,
funzione e risorse sopra elencati.
   NOTA
   (1)  E' possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto
alle   parti  interessate,  per  evitare  pericoli  per  la  pubblica
sicurezza.
   Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)
   Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60
(controllo  delle  spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni
supplementari) del Codice
   Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice:
   a) Fatturazione dettagliata
   Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e
del  decreto  legislativo  28 dicembre 2001, n. 467, nonche' le altre
disposizioni  nazionali  e  comunitarie in materia di tutela dei dati
personali  e  della vita privata, l'Autorita' fissa il livello minimo
di  dettaglio  delle fatture che le imprese designate, quali definite
all'articolo   58  del  Codice  devono  presentare  gratuitamente  ai
consumatori per consentire a questi:
   i)  di  verificare  e controllare le spese generate dall'uso della
rete  telefonica  pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti
servizi telefonici accessibili al pubblico e
   ii)  di  sorvegliare  in modo adeguato il proprio uso della rete e
dei  servizi  e  le  spese che ne derivano, in modo da esercitare con
ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.
   Ove   opportuno,   gli   abbonati   possono  ottenere,  a  tariffe
ragionevoli  o  gratuitamente,  un maggior livello di dettaglio delle
fatture.
   Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate
ai  numeri  di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata
dell'abbonato.
   b)  Sbarramento  selettivo  delle  chiamate  in  uscita  (servizio
gratuito)
   Prestazione  gratuita  alla  quale l'abbonato, previa richiesta al
fornitore   del   servizio  telefonico,  puo'  impedire  che  vengano
effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.
   c) Sistemi di pagamento anticipato
   L'Autorita'  puo'  obbligare  le  imprese  designate a proporre ai
consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete
telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al
pubblico.
   d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento
   L'Autorita'  puo'  imporre  alle  imprese  designate  l'obbligo di
autorizzare  i  consumatori  a scaglionare nel tempo il pagamento del
contributo di allacciamento alla rete telefonica.
   e) Mancato pagamento delle fatture
   L'Autorita'  autorizza  l'applicazione di misure specifiche per la
riscossione  delle  fatture  non  pagate  per  l'utilizzo  della rete
telefonica  pubblica  in  postazione  fissa.  Tali  misure  sono rese
pubbliche   e   ispirate   ai  principi  di  proporzionalita'  e  non
discriminazione.  Esse  garantiscono che l'abbonato sia informato con
debito  preavviso  dell'interruzione  del servizio o della cessazione
del  collegamento  conseguente  al mancato pagamento. Salvi i casi di
frode,  di  ripetuti  ritardi  di  pagamento  o  di  ripetuti mancati
pagamenti   e   per   quanto   tecnicamente  fattibile,  tali  misure
garantiscono  che  sia  interrotto  solo  il servizio interessato. La
cessazione  del  collegamento  per  mancato  pagamento  delle fatture
avviene  solo  dopo  averne  debitamente  avvertito l'abbonato. Prima
della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare
un  periodo  di  servizio  ridotto  durante  il  quale possono essere
effettuate  solo  le  chiamate  che  non  comportano  un addebito per
l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").
   Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice:
   a)  Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a
piu' frequenze)
   La  rete  telefonica  pubblica  consente  l'uso  di  apparecchi  a
tonalita'  DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da
punto a punto in tutta la rete.
   b) Identificazione della linea chiamante
   Prima  di  instaurare  la  comunicazione  la  parte  chiamata puo'
visualizzare il numero della parte chiamante.
   La  fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa
nazionale  e  comunitaria  in  materia di tutela dei dati personali e
della vita privata.
   Nella  misura  in  cui  sia  tecnicamente fattibile, gli operatori
forniscono  dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni
di  identificazione  della linea chiamante e di composizione mediante
tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
   Allegato n. 5 (articolo 71)
   Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice
   L'Autorita'   garantisce   la   pubblicazione  delle  informazioni
elencate  nel  presente  allegato,  conformemente all'articolo 71 del
Codice.  Spetta  all'Autorita'  decidere  quali  informazioni debbano
essere  pubblicate  dalle  imprese  fornitrici  di  reti  telefoniche
pubbliche  o  di  servizi  telefonici accessibili al pubblico e quali
debbano  invece essere pubblicate dalla stessa Autorita' in modo tale
da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.
   1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.
   Nome  e  indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di
reti  telefoniche  pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al
pubblico.
   2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti.
   2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico.
   Descrizione   dei   servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico
offerti,  indicando  i  servizi compresi nella quota di abbonamento e
nel  canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi
di  elenchi  e  consultazione  elenchi,  sbarramento  selettivo della
chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).
   2.2. Tariffe generali.
   Le  tariffe  coprono  accesso,  costi  di  utenza,  manutenzione e
informazioni  sugli  sconti  e  sulle  formule  tariffarie speciali o
destinate a categorie di utenti specifiche.
   2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti
la  descrizione  dettagliata  delle  varie  formule  di  indennizzo o
rimborso.
   2.4. Servizi di manutenzione offerti.
   2.5. Condizioni contrattuali generali.
   Comprendono,  se  del  caso,  disposizioni  in  merito alla durata
minima del contratto.
   3.  Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli
elaborati dalle imprese medesime.
   4.   Informazioni  in  merito  ai  diritti  inerenti  al  servizio
universale,   ivi   comprese  le  prestazioni  e  i  servizi  di  cui
all'allegato n. 4.
   Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)
   Parametri,  definizioni  e metodi di misura previsti agli articoli
61  e  72  del  Codice  per quanto riguarda i tempi di fornitura e la
qualita' del servizio
=====================================================================
PARAMETRO (Nota 1)               |DEFINIZIONE      |METODO DI MISURA
=====================================================================
Tempo di fornitura               |                 |
dell'allacciamento iniziale      |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Tasso di malfunzionamento per    |                 |
linea di accesso                 |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Tempo di riparazione dei         |                 |
malfunzionamenti                 |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Percentuale di chiamate a vuoto  |                 |
(nota 2)                         |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Tempo di instaurazione della     |                 |
chiamata (nota 2)                |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Tempi di risposta dei servizi    |                 |
tramite operatore                |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Tempi di risposta dei servizi di |                 |
consultazione elenchi            |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Percentuale di telefoni pubblici |                 |
a pagamento (a monete e schede)  |                 |
in servizio                      |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1
---------------------------------------------------------------------
Fatture contestate               |ETSI EG 201 769-1|ETSI EG 201 769-1

   Nota 1
   I  parametri  devono consentire un'analisi dei risultati a livello
regionale,  vale  a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle
unita' territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat.
   Nota 2
   L'Autorita'  puo'  decidere  di  non esigere l'aggiornamento delle
informazioni  relative  ai  due  parametri  se  e'  dimostrato  che i
risultati in questi due settori sono soddisfacenti.
   La  versione  del  documento ETSI EG 201 769-1 e' la 1.1.1 (aprile
2000).
   Allegato n. 7 (articolo 74)
   Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di
consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice.
   1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro
   Tutte  le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione
dei   segnali  della  televisione  digitale,  messe  in  vendita,  in
locazione  o  messe  a disposizione in altro modo nella Comunita', in
grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
   -   di   ricomporre   i  segnali  conformemente  all'algoritmo  di
scomposizione  comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo
di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),
   -  di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che,
in  caso  di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi
alle disposizioni del contratto di locazione.
   2.  Interoperabilita'  degli  apparecchi  televisivi  analogici  e
digitali
   Gli  apparecchi  televisivi  analogici  a  schermo  integrale  con
diagonale  visibile  superiore  a  42  cm,  messi  in  vendita  o  in
locazione,  devono  disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta
(normalizzata  da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio
come  indicato  nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un
agevole  collegamento  di  periferiche, in particolare decodificatori
supplementari e ricevitori digitali.
   Gli   apparecchi  televisivi  digitali  a  schermo  integrale  con
diagonale  visibile  superiore  a  30  cm,  messi  in  vendita  o  in
locazione,  devono  disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta
(normalizzata  da  un organismo di normalizzazione europeo o conforme
ad  una  specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia
comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia
in  grado  di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo
digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato
e interattivo.
   Allegato n. 8 (articolo 68)
   Requisiti   per   l'insieme  minimo  di  linee  affittate  di  cui
all'articolo 68 del Codice.
   Nota:  conformemente  alla  procedura  di  cui all'articolo 68 del
Codice,  la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo
i  requisiti  fissati  dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289,
dovrebbe  proseguire  fintantoche'  l'Autorita'  non  stabilisca  che
esiste  un'effettiva  concorrenza  nel pertinente mercato delle linee
affittate.
   L'Autorita'  vigila  affinche' la fornitura dell'insieme minimo di
linee  affittate  di cui all'articolo 68 del Codice esegua i principi
fondamentali  della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e
della trasparenza.
   1. Non discriminazione
   L'Autorita'  vigila  affinche' le imprese identificate come aventi
un  significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma
1,  del  Codice  aderiscano  al  principio di non discriminazione nel
fornire  le  linee  affittate  di  cui  al medesimo articolo 68. Tali
imprese  applicano  requisiti  simili in circostanze simili a imprese
che  forniscono  servizi  simili;  esse  forniscono  ad  altri  linee
affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi
che  applicano  ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro
filiali o societa' partner.
   2. Orientamento ai costi
   L'Autorita'  provvede,  se  necessario, affinche' le tariffe delle
linee  affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i principi
fondamentali  dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce
che  le  imprese  identificate come aventi un significativo potere di
mercato,  ai  sensi  dello  stesso  articolo 68, comma 1, elaborino e
mettano  in  pratica  un  adeguato sistema di contabilita' dei costi.
L'Autorita'  rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le
informazioni  sui  sistemi  di  contabilita' dei costi delle suddette
imprese.   A   richiesta,   essa  trasmette  tali  informazioni  alla
Commissione europea.
   3. Trasparenza
   L'Autorita'   provvede  affinche'  le  informazioni  in  appresso,
relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68
del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.
   3.1.  Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche
ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione
che si applicano al punto terminale di rete.
   3.2.  Tariffe,  compresi i costi di connessione iniziale, i canoni
periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste
devono essere indicate.
   Qualora,  in  risposta  a  una  particolare  richiesta, un'impresa
identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi
dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire
nell'insieme  minimo  una  linea affittata in base alle condizioni di
fornitura  e  alle  tariffe  da  essa  applicate,  tale  impresa deve
chiedere   l'autorizzazione   dell'Autorita'   a   modificare   dette
condizioni nel caso specifico.
   3.3.   Condizioni  di  fornitura,  compresi  almeno  gli  elementi
seguenti:
   - informazioni sulla procedura di ordinazione,
   -  periodo  normale di consegna, cioe' il periodo, calcolato dalla
durata   in  cui  l'utente  ha  confermato  una  richiesta  di  linea
affittata,  in  cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello
stesso tipo sono state fornite ai clienti.
     Questo  periodo  e'  stabilito  in  base ai periodi effettivi di
consegna  di  linee  affittate  durante  un periodo recente di durata
ragionevole.  Nel  calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti
abbiano chiesto di differire la consegna;
   - durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista
per  il  contratto  e  la  durata contrattuale minima che l'utente e'
obbligato ad accettare,
   -  tempi  normali  di riparazione, vale dire il periodo, calcolato
dal  momento  in  cui  e'  stato  comunicato  un  messaggio di guasto
all'unita'   competente  dell'impresa  identificata  come  avente  un
significativo  potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1,
fino  al  momento  in  cui l'80 per cento di tutte le linee affittate
dello  stesso  tipo sono state ripristinate e, se opportuno, e' stato
notificato  agli  utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per
lo  stesso  tipo  di linee affittate siano offerti servizi diversi di
riparazione,  i  vari  tempi  normali  di  riparazione  devono essere
pubblicati,
   - eventuali procedure di rimborso.
   Inoltre,  qualora  l'Autorita'  ritenga  che  le prestazioni della
fornitura  dell'insieme  minimo  di  linee  affittate non soddisfi le
esigenze  degli  utenti,  essa puo' fissare adeguati obiettivi per le
condizioni di fornitura sopra elencate.
   Allegato n. 9 (articolo 25)
   Dichiarazione  per  l'offerta  al  pubblico  di  reti e servizi di
comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice
   Il sottoscritto:
   * Cognome: ......................................
   * Nome: ..........................................
   * Luogo e data di nascita: ......................
   * Residenza e domicilio: .......................
   * Cittadinanza: ..................................
   * Societa/ditta: ..................................
   * Nazionalita': ....................................
   * Sede: ............................................
   * Codice fiscale e partita IVA: ................
   Dati del rappresentante legale:
   * Cognome e nome: ...........................
   * Luogo e data di nascita: .....................
   * Residenza e domicilio: ......................
   * Codice fiscale: ................................
   dichiara
   di  voler  offrire  al  pubblico  il seguente servizio di rete e/o
comunicazione elettronica:
   Descrizione tipologia di rete: .......................
   Descrizione tipologia di servizio: ..................
   Descrizione   sistemi/apparati   di  rete  utilizzati  e  relativa
ubicazione: .......................
   Data di inizio dell'attivita': ............................
   A  tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n.
11,  parte  A  dell'allegato  n.  1  del  Codice  delle comunicazioni
elettroniche  nonche',  ove  applicabili e giustificate rispetto alla
rete  e/o  servizio  di comunicazione elettronica in questione, delle
altre  condizioni  di  cui  al predetto allegato n. 1 ed a comunicare
tempestivamente  al  Ministero  qualsiasi  variazione  riguardante le
informazioni rese con la presente dichiarazione.
   Il   dichiarante,   per   quanto   non  espressamente  menzionato,
garantisce  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui al Capo II del
Titolo  II  del  Codice  delle comunicazioni elettroniche, nonche' il
rispetto  delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in
virtu' di altre normative non di settore.
   Si allegano alla presente dichiarazione:
   1.  certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato
equipollente  per  soggetti  dichiaranti  con  sede  in uno dei Paesi
dell'Unione  europea  o  in Paesi non appartenente all'Unione europea
con i quali vi siano accordi di piena reciprocita';
   2.   certificato   da  cui  risulti  che  gli  amministratori  che
rappresentano  legalmente  la societa' o il titolare dell'impresa non
sono  stati  condannati  a  pena  detentiva  per  delitto non colposo
superiore  ai  sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e
di   prevenzione;   oppure   certificato  equipollente  per  soggetti
dichiaranti  con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi
non  appartenente  all'Unione europea con i quali vi siano accordi di
piena reciprocita'.

DATA
                                                                FIRMA
   Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)
   Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui,
rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.
   Art. 1
   Diritti amministrativi
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  copertura  degli  oneri  di  cui
all'articolo   34,  comma  1,  del  Codice  le  imprese  titolari  di
autorizzazione  generale  per  l'installazione  e  fornitura  di reti
pubbliche  di  comunicazioni,  comprese quelle basate sull'impiego di
radiofrequenze,  e  per l'offerta del servizio telefonico accessibile
al  pubblico,  con  esclusione di quello offerto in luoghi presidiati
mediante  apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
telefoniche,  sono  tenute  al  pagamento  annuo,  compreso  l'anno a
partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo
che  e'  determinato  sulla  base  della  popolazione  potenzialmente
destinataria   dell'offerta.   Tale  contributo,  che  per  gli  anni
successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' il seguente:
   a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
   1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
   2)  su  un  territorio  avente  fino  a  10  milioni  di abitanti,
55.500,00 euro
   3)  su  un  territorio  avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00
euro
   b)  nel  caso  di  fornitura di servizio telefonico accessibile al
pubblico:
   1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
   2)  su  un  territorio  avente  fino  a  10  milioni  di abitanti,
27.750,00 euro
   3)  su  un  territorio  avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00
euro
   c)  nel  caso  di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e
personali:
   1)  la misura dei contributi puo' essere determinata sulla base di
quanto  previsto  nei  documenti relativi alla procedura di selezione
competitiva o comparativa, oppure
   2)  qualora  non  sia  stata prevista nella procedura di selezione
competitiva  o  comparativa,  si  applicano  i contributi di cui alla
lettera b);
   d)   nel   caso  di  fornitura  di  di  servizi  di  rete  e/o  di
comunicazione elettronica via satellite:
   1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro
   2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro
   3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro
   2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta
al  pubblico  di  servizi di comunicazione elettronica non ricompresi
tra  quelli  indicati  al  comma  1,  sono tenute al pagamento annuo,
compreso  l'anno  in  cui  l'autorizzazione  generale  decorre, di un
contributo  di  600,00  euro per ciascuna sede in cui sono installate
apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
   3.   A   fini  della  determinazione  del  numero  delle  stazioni
componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili
destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
   4.   Al   fine   di   consentire   l'effettuazione  dei  controlli
amministrativi  e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni
generali  sono  tenuti,  sulla  base  di  un ragionevole preavviso, a
consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti
alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.
   Art. 2
   Contributi  per  la concessione dei diritti di uso delle frequenze
radio
   1.  Oltre  ai  contributi  previsti  all'articolo  1  del presente
allegato  le  imprese  che  installano e forniscono reti pubbliche di
comunicazioni  e/o  prestano  servizi  di  comunicazione  elettronica
mediante  l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  sono  tenute al
pagamento  di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del Codice,
secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato.
   2.  Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del
contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato.
   3.  Nel  caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del
contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente
allegato,  e'  calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla
base  dei  seguenti  coefficienti di correzione che tengono conto del
numero  dei  collegamenti  fissi  bidirezionali  con esclusione delle
stazioni  ripetitrici,  da  comunicare  al  Ministero  da  parte  del
titolare  del  diritto  di  uso,  contestualmente alla documentazione
attestante il versamento del contributo:
   a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1
   b) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,75
   c) oltre 40 fino a 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,50
   d) oltre 80 collegamenti fissi bidirezionali 0,25
   4.  I  titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei
contributi  annui  di  seguito  indicati,  riferiti alla larghezza di
banda  di  frequenza  impegnata  in  trasmissione  e  al numero delle
stazioni  periferiche  trasmittenti  o  ricetrasmittenti  situate sul
territorio nazionale:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro;
   b)  per  stazione  periferica  fissa  e trasportabile 111,00 euro,
escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.
   5.  I  titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di rete SIT sono tenuti al pagamento dei
contributi annui di seguito indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   6.  I  titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di rete SUT sono tenuti al pagamento dei
contributi annui di seguito indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   7.  I  titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di  rete  diffusiva  TV  sono  tenuti al
pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   8.  I  titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento   di  servizi  di  rete  di  contribuzione  televisiva
punto-punto   o   punto-multipunto   sono  tenuti  al  pagamento  dei
contributi annui di seguito indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   9.  I  titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento   di   servizi   di   rete   per  operazioni  spaziali
(telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito
indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   10.  I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di rete S-PCS riferito alla gateway sono
tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   11.  I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di  rete  S-PCS  riferito  ai  terminali
d'utente  sono  tenuti  al  pagamento dei contributi annui di seguito
indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   12.  I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di  rete  per  trasmissione  dati  quale
Internet    via   satellite   di   tipo   diffusivo   punto-punto   o
punto-multipunto  sono  tenuti  al  pagamento dei contributi annui di
seguito indicati:
   a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
    da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
   da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
   da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro.
   13.  I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di servizi di comunicazione SNG il contributo e' pari
a:
   a)  per ogni singolo evento 750,00 euro, per ogni stazione terrena
trasportabile   impiegata   e   300,00   euro   per   ogni  satellite
geostazionario  impegnato,  oltre  al primo, dalla medesima stazione,
per  la  ripresa  di  un  singolo avvenimento della durata massima di
trenta giorni rinnovabile;
   b)  per  un  numero indeterminato di eventi 5.550,00 euro, ripresi
nell'arco   temporale   di   un   anno,  per  ogni  stazione  terrena
trasportabile impiegata.
   14.  I  titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per
l'espletamento  di  servizi  di comunicazioni mobili e personali sono
tenuti,   fermo   quanto  disposto  da  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni  27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo
per  ciascun  blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo e'
ridotto  di  una  misura  fino  al  20  per  cento  in relazione agli
investimenti  aggiuntivi  che  si intendono effettuare in conseguenza
della  maggiore  disponibilita'  di  frequenze,  anche  al fine della
condivisione di impianti, infrastrutture e siti.
   Art. 3
   Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
   1.  Oltre  ai  contributi  previsti  all'articolo  1  del presente
allegato,  l'attribuzione  da  parte  del  Ministero  di  risorse  di
numerazione,  ove  necessarie,  da  impiegare  per  la  fornitura  al
pubblico  di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei
titolari  di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un
contributo  annuo, di cui all'articolo 35 del Codice, compreso l'anno
di attribuzione.
   2.  Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000
numeri per servizi geografici e' pari a 111,00 euro.
   3.  Il  contributo  dovuto per l'attribuzione di un indicativo per
servizi  di  comunicazioni  mobili  e  personali e' pari a 111.000,00
euro.
   4.  Il  contributo  per  l'attribuzione  di  un codice di "carrier
selection"  a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro
e 55.500,00 euro.
   5.  Il  contributo  per l'attribuzione di un codice per servizi di
assistenza  clienti  "customer  care" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre e' pari,
rispettivamente,  a  55.500,00  euro, 27.750,00 euro, 16.400,00 euro,
11.000,00 euro e 5.500,00 euro.
   6.  Il  contributo  dovuto  per l'attribuzione di un blocco da 100
numeri  sul  codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a
50,00 euro.
   7.  Il  contributo  dovuto per l'attribuzione di un singolo numero
sul  codice  803  per  servizi  di  addebito  al  chiamato  e' pari a
27.750,00 euro.
   8.  Il  contributo  dovuto  per l'attribuzione di un blocco da 100
numeri  sul  codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio e' pari a
50,00 euro.
   9.  Il  contributo  dovuto  per l'attribuzione di un blocco da 100
numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari
a 50,00 euro.
   10.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero
sul  codice  841  o  847  per servizi di addebito ripartito e' pari a
27.750,00 euro.
   11.  Il  contributo  per  l'attribuzione di un codice di accesso a
rete  privata  virtuale  a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a
111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
   12.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000
numeri  sul  codice 199X per servizi di numero unico e' pari a 100,00
euro.
   13.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000
numeri  sul  codice  199XY  per  servizi  di  numero  unico e' pari a
1.000,00 euro.
   14.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000
numeri  sul  codice  199XYZ  per  servizi  di  numero unico e' pari a
10.000,00 euro.
   15.  Il  contributo  dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100
numeri  sul  codice  899  per  servizi  non geografici a tariffazione
specifica e' pari a 50,00 euro.
   16.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero
sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica e'
pari a 27.750,00 euro.
   17.  Il  contributo  dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100
numeri  sul  codice  178X  per servizi di numero personale e' pari ad
100,00 euro.
   18.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000
numeri  sul  codice  178XY  per servizi di numero personale e' pari a
1.000,00 euro.
   19.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000
numeri  sul  codice  178XYZ per servizi di numero personale e' pari a
10.000,00 euro.
   20.  Il  contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero
sui  codici  163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre
e' pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.
   21.  Il  contributo  dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100
numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro.
   22.  Il  contributo per l'attribuzione di un codice identificativo
dei  punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00
euro.
   23.  Il  contributo  per  l'attribuzione  di  un  codice operatore
"OP ID" e' pari a 500,00 euro.
   24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o
di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione
e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.
   Art. 4
   Modalita' di pagamento
   1.  Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e
3  del  presente  allegato  puo'  essere  effettuato  con le seguenti
modalita':
   a)  versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
   b)   versamento   con   vaglia   postale   ordinario  nazionale  o
internazionale  intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di competenza;
   c)  accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla
sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
   2.  La  causale  del  versamento  deve contenere l'indicazione che
l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato,
al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi
dovuti  per  servizi  satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10
del medesimo Capo e Capitolo.
   Art. 5
   Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
   (Valori in euro)
=====================================================================
             |             |Frequenza    |Frequenza    |
             |             |superiore a  |superiore a  |Frequenza
Larghezza di |Frequenza    |10 GHz e sino|20 GHz e sino|superiore a
banda (L)    |sino a 10 GHz|a 20 GHz     |a 30 GHz     |30 GHz
=====================================================================
   L         |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 25  |             |             |             |
kHz          |170,00       |             |             |
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
25 kHz ed    |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 125 |             |             |             |
kHz          |370,00       |             |             |
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
125 kHz ed   |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 250 |             |             |             |
kHz          |740,00       |             |             |
---------------------------------------------------------------------
   L         |             |             |             |
superiore a  |             |             |             |
250 kHz ed   |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 500 |             |             |             |
kHz          |1.060,00     |             |             |
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
500 kHz ed   |             |(L inferiore |(L inferiore |(L inferiore
inferiore o  |             |o uguale a   |o uguale a   |o uguale a
uguale a 1,75|             |1,75MHz)     |1,75MHz)     |1,75MHz)
MHz          |1.390,00     |700,00       |480,00       |370,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
1,75 MHz ed  |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 3,5 |             |             |             |
MHz          |1.750,00     |1.060,00     |700,00       |480,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
3,5 MHz ed   |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 7   |             |             |             |
MHz          |2.770,00     |2.110,00     |1.390,00     |950,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
7 MHz ed     |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 14  |             |             |             |
MHz          |3.850,00     |3.130,00     |2.110,00     |1.390,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
14 MHz ed    |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a 28  |             |             |             |
MHz          |4.880,00     |4.180,00     |2.770,00     |1.860,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
28 MHz ed    |             |             |             |
inferiore o  |             |             |             |
uguale a     |             |             |             |
56MHz        |5.930,00     |5.240,00     |3.490,00     |2.330,00
---------------------------------------------------------------------
L superiore a|             |             |             |
56 MHz       |6.980,00     |6.290,00     |4.180,00     |2.770,00
   Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)
   Calcolo  del  costo e del finanziamento del servizio universale di
cui agli articoli 62 e 63 del Codice
   Art. 1
   Definizioni
   1.  Oltre  alle  definizioni  di cui all'articolo 1 del Codice, ai
fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:
   a)  "cliente  non  remunerativo",  il  cliente  che  l'impresa non
servirebbe  se  non  fosse  soggetta  all'obbligo  di  fornitura  del
servizio  universale,  ovvero  il  cliente  per il quale l'incremento
complessivo  dei  ricavi  ad  esso  relativi  e'  inferiore  al costo
incrementale  che  deve  essere  affrontato  dall'impresa  al fine di
prestare il predetto servizio al medesimo cliente;
   b) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale
di  fornitura  e' superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali
ad  essi  associati  che  l'impresa percepisce per la prestazione dei
servizi in questione;
   c)  "aree  non  remunerative",  le  aree  che,  limitatamente alla
prestazione   del   servizio   telefonico  accessibile  al  pubblico,
l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di
fornitura  del  servizio  universale  a  causa  dell'elevato costo di
fornitura alla clientela di un accesso alla rete;
   d)  "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di
cui  un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attivita' o
un  incremento  di  attivita'  che  puo'  riguardare,  ad esempio, un
cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
   e)  "tasso  di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra
profitto contabile e capitale contabile impiegato;
   f)  "ragionevole  tasso  di rendimento del capitale impiegato", il
tasso  richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e
calcolato  sulla  base  dei  costi  correnti,  anche  considerando il
livello  di  concorrenzialita'  del settore delle reti e/o servizi di
comunicazione  elettronica  nonche'  la  sua rischiosita' rispetto ai
predetti fini;
   g)  "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un'impresa
potrebbe   evitare  se  cessasse  una  determinata  attivita'  o  non
procedesse ad un incremento di attivita'.
   Art. 2
   Principi generali
   1.  Per  obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi
imposti  dall'Autorita'  nei  confronti  di un'impresa perche' questa
fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su
parte  di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe
medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule
tariffarie  speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze
sociali particolari.
   2. L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le
imprese  (designate  o  non)  ad  assolvere  gli obblighi di servizio
universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo,
il  costo  netto degli obblighi di servizio universale consiste nella
differenza   tra  il  costo  netto  delle  operazioni  di  un'impresa
designata  quando e' soggetta ad obblighi di servizio universale e il
costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare
attenzione  va  riservata  alla corretta valutazione dei costi che le
imprese  designate  avrebbero  scelto di evitare se non fossero state
soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto
anche  dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di
servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio.
   3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:
   a)  elementi  del  servizio  che  possono  essere  forniti solo in
perdita  o  a  costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In
tale  categoria  rientrano  elementi  del servizio quali l'accesso ai
servizi  telefonici  di  emergenza,  la  fornitura di taluni telefoni
pubblici  a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per
disabili ecc.;
   b)  utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il
costo  della  fornitura  di una rete o di un servizio determinato, il
gettito  generato  ed  eventuali  perequazioni tariffarie geografiche
imposte  dall'Autorita',  possono  essere serviti solo in perdita o a
costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria
rientrano  utenti  finali  o  categorie  di  utenti  finali  che  non
fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad
obblighi di servizio universale.
   4.  Il  calcolo  del costo netto di alcuni aspetti specifici degli
obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo
da  evitare  una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti
ed  indiretti.  Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio
universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari
elementi  degli  obblighi  di  servizio universale, tenendo conto dei
vantaggi  intangibili.  La  verifica del costo netto e' di competenza
dell'Autorita'.
   5.  Il  recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi
di  servizio  universale  implica che le imprese designate soggette a
tali  obblighi  siano  indennizzate  per  i  servizi che forniscono a
condizioni   non   commerciali.  Poiche'  la  compensazione  comporta
trasferimenti   finanziari,   l'Autorita'   vigila   affinche'   tali
trasferimenti  siano  effettuati  in modo obiettivo, trasparente, non
discriminatorio  e  proporzionato. Cio' significa che i trasferimenti
finanziari  devono  comportare distorsioni minime della concorrenza e
della domanda degli utenti.
   6.   Conformemente  all'articolo  63,  comma  3,  del  Codice,  il
dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per
il  prelievo  dei  contributi  che  evitino  il rischio di una doppia
imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.
   7.  Il  Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle
imprese  tenute  a  contribuire  al  costo  netto  degli  obblighi di
servizio  universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione
del  trasferimento  delle  somme  dovute o dei pagamenti alle imprese
autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

   Art. 3
   Finanziamento
   1.  Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto
degli   obblighi   del   servizio  universale,  istituito  presso  il
Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4
del presente allegato.
   2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui
principi  di  non  discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a
carico  delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni,
che   forniscono  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico,  in
proporzione  all'utilizzazione  da  parte di tali soggetti delle reti
pubbliche  di  comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione
mobili e personali in ambito nazionale.
   3.  Le  imprese  incaricate di fornire il servizio universale sono
tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi
relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi
ai  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico  offerti a clienti
remunerativi  o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di
cui alle presenti disposizioni.
   4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese
di   cui  ai  commi  2  e  3  avviene  esclusivamente  attraverso  la
contribuzione  al  fondo  di  cui al comma 1. Le predette imprese non
possono  applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano
al  fondo  del  servizio  universale  nei  confronti di altre imprese
ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.
   5.  Fermo  restando  quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del
Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
   a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
   b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
   c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;
   d)  i  fornitori  di  servizi  a valore aggiunto nonche' quelli di
servizi  telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i
servizi  bancari  via telefono o i servizi di teleacquisto, nonche' i
fornitori di accesso ad Internet.
   6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:
   a)  la  fornitura  delle  obbligazioni  di servizio universale non
determina un costo netto;
   b)  il  costo  netto  degli  obblighi  di  fornitura  del servizio
universale non rappresenti un onere iniquo;
   c)  l'ammontare  del  costo  netto da ripartire non giustifichi il
costo  amministrativo  di  gestione  del  metodo  di  ripartizione  e
finanziamento  dell'onere  di  fornitura  degli  obblighi di servizio
universale.
   Art. 4
   Costi da ripartire
   1.  I  costi  da  ripartire,  oltre  a  quello netto relativo agli
obblighi  del  servizio universale calcolato secondo i fattori di cui
al  Capo IV del Titolo II del Codice, ed al successivo articolo 5 del
presente   Allegato,   possono  comprendere  gli  oneri  relativi  al
controllo   effettuato   sul   calcolo   del  costo  netto  da  parte
dell'organismo   indipendente   dotato   di   specifiche   competenze
incaricato   dall'Autorita',   al   fine   di  garantire  l'effettiva
implementazione   dello   schema  nazionale  di  finanziamento  delle
obbligazioni di fornitura del servizio universale.
   Art. 5
   Calcolo del costo netto
   1.  Le  imprese incaricate della fornitura del servizio universale
sono  tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo
netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui
al  Capo  IV  del  Titolo  II  del Codice, il numero dei clienti ed i
gruppi di clienti non remunerativi nonche' le aree non remunerative.
   2.  Il calcolo del costo netto e' determinato individuando i costi
ed   i   ricavi,   prospettici   incrementali   di   lungo   periodo,
rispettivamente  sostenuti  e percepiti per la fornitura del servizio
telefonico  accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non
remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi
non  remunerativi  tra  quelli  di  cui  al Capo IV del Titolo II del
Codice. Ai fini del predetto calcolo:
   a)  non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi
di  costo  o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree
non remunerativi;
   b)  si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale
incrementale impiegato;
   c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;
   d)  non  si  tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono
collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;
   e)  i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del
Codice,  diversi  dal  servizio  telefonico  accessibile al pubblico,
devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.
   3.  Ai  fini  del  comma  2,  si  considerano  i  costi evitabili,
prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
   a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di
clienti  non  remunerativi,  alle aree non remunerative ed ai servizi
non remunerativi;
   b)  i  costi  della  rete  di  trasmissione  locale  nonche' della
commutazione   relativa  ai  clienti  o  ai  gruppi  di  clienti  non
remunerativi,   alle   aree   non  remunerative  ed  ai  servizi  non
remunerativi;
   c)  i  costi  della  gestione commerciale relativa ai clienti o ai
gruppi  di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai
servizi non remunerativi;
   d)  i  costi  dei  servizi  di  interconnessione  per  il traffico
relativo  ai  clienti  o  ai gruppi di clienti non remunerativi, alle
aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
   e)  i  costi  del  traffico  ricevuto  dai clienti o dai gruppi di
clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
   f)  i  costi,  diversi  da  quelli di cui alle lettere precedenti,
relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali:
   1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
   2)  fornitura  di  un  servizio a condizioni speciali e di opzioni
speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
   3) fornitura di servizi di informazione abbonati;
   4)  fornitura  dell'elenco  degli abbonati limitatamente alla rete
urbana di appartenenza ed alle attivita' di pubblicazione e stampa;
   5) fornitura dei servizi tramite operatore.
   4.  Ai  fini  del  comma  2,  si  considerano  i ricavi evitabili,
prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
   a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni
di  abbonamento  percepiti  da  clienti  o  da  gruppi di clienti non
remunerativi ovvero in aree non remunerative;
   b)  i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti
o   da  gruppi  di  clienti  non  remunerativi  ovvero  da  aree  non
remunerative;
   c)   i   ricavi  indiretti  dovuti  agli  importi  pagati  per  le
comunicazioni  generate  da tutti gli utenti remunerativi quando essi
chiamano  clienti  non remunerativi, ovvero le aree non remunerative,
compresi  i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi
con addebito ripartito;
   d)  i  ricavi  generati  dai  servizi  di  interconnessione per il
traffico  relativo  alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi
di clienti non remunerativi;
   e)  nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al
traffico  telefonico  generato,  incluso  quello verso numeri verdi e
servizi  con  addebito  ripartito, all'uso delle cabine come supporto
per  antenne,  alla  vendita  di  carte  telefoniche  prepagate, alla
pubblicita'  affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate
nonche'  i  ricavi  derivanti  dalle  altre  carte utilizzabili nelle
cabine telefoniche;
   f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e
di  elenco  telefonico  abbonati  in  forma cartacea o elettronica, i
ricavi relativi alla pubblicita' all'interno degli elenchi telefonici
cartacei,   inclusa  quella  relativa  ai  prodotti  commercializzati
dall'impresa   incaricata   del   servizio  universale  nonche',  ove
determinabili,  i  ricavi  derivanti  dal  traffico  indotto  per  la
consultazione   dei  servizi  informazione  e  di  elenco  telefonico
abbonati;
   g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere
stimate  sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti
che  verrebbero  persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non
remunerativi.
   5.  Non  sono  inclusi  nel  calcolo  del costo netto del servizio
universale i seguenti fattori:
   a)  il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni
supplementari   allorche'   tali   prestazioni  siano  imposte  quali
obbligazioni  ad  altre  imprese  autorizzate  a prestare il servizio
telefonico accessibile al pubblico;
   b)  i  costi  delle  prestazioni  che sono fuori dalla portata del
servizio  universale,  tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o
biblioteche  di  particolari  servizi  di  comunicazione  elettronica
stabiliti  con  decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso
di  pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a
tali  pagamenti,  effettuati  a vantaggio di utenti qualora, fornendo
loro  il  servizio,  non siano stati rispettati i livelli di qualita'
specificati;  il  costo della sostituzione e della modernizzazione di
apparecchiature  di  comunicazione  elettronica nel corso del normale
adeguamento delle reti;
   c)  i  costi  per  collegamenti  e  servizi concernenti la cura di
interessi  pubblici  nazionali,  con specifico riguardo ai servizi di
pubblica  sicurezza,  di  soccorso  pubblico, di difesa nazionale, di
giustizia,  di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a
carico  del  richiedente,  fatte  salve  le  eccezioni previste dalla
legge.
   Art. 6
   Modalita' di finanziamento
   1.  Le  imprese incaricate della fornitura del servizio universale
sono  tenute  a  presentare  all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni
anno,  il  calcolo  del  costo  netto  degli  obblighi  del  servizio
universale  riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal
Capo  IV  del  Titolo  II  del  Codice e dall'articolo 5 del presente
allegato.
   2.  L'Autorita',  fermo  restando  quanto  previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:
   a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile;
   b)  qualora  il  meccanismo  di  ripartizione  sia applicabile, un
organismo  indipendente  dalle  parti  interessate, avente specifiche
competenze,  per  la  verifica  del calcolo del costo netto di cui al
comma  1.  I  risultati  di detta verifica devono essere contenuti in
un'articolata  relazione  di  conformita'  ai criteri, ai principi ed
alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV
del  Titolo II del Codice ed alle disposizioni del presente allegato.
Tale  verifica  tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato
derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura
del  servizio  universale.  Tali  vantaggi,  alla cui quantificazione
provvede  il  predetto  organismo  anche  su  proposta delle imprese,
possono riguardare:
   1)  il  riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai
concorrenti;
   2)  la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi
dei  concorrenti  nel  caso di estensione della rete a nuovi clienti,
tenuto  conto  dell'elevato  livello di copertura del territorio gia'
raggiunto;
   3)  la  possibilita'  di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del
valore  di  determinati  clienti o gruppi di clienti inizialmente non
remunerativi;
   4)  la  disponibilita'  di  informazioni  sui  clienti  e sui loro
consumi telefonici;
   5)  la  probabilita'  che  un  potenziale cliente scelga l'impresa
incaricata  della fornitura del servizio universale in relazione alla
presenza   diffusa   dell'impresa   stessa  sul  territorio  ed  alla
possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;
   c)  stabilisce,  ai sensi del Capo IV del Titolo II del Codice, se
il  meccanismo  di  ripartizione  e'  giustificato  sulla  base della
relazione  articolata  presentata  dall'organismo di cui alla lettera
b),   indicante,   tra   l'altro,  l'ammontare  del  costo  netto  da
finanziare;
   d)  mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal
Capo   IV  del  Titolo  II  del  Codice,  fatto  salvo  l'obbligo  di
riservatezza  derivante  da  disposizioni vigenti ovvero da esplicite
richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
   e)  al  fine  di  quanto previsto alla lettera f), tiene conto del
costo   del   controllo   effettuato   dall'organismo   appositamente
incaricato;
   f)  determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo
relativo  agli  obblighi di fornitura del servizio universale ed agli
elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;
   g)  individua  le  imprese  debitrici  sulla  base del Capo IV del
Titolo II del Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;
   h)  richiede  alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati
previsti  al  successivo  comma  4 relativi all'esercizio al quale si
riferiscono   gli   oneri  da  ripartire,  necessari  ai  fini  della
determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;
   i)  fissa  la  quota  di  contribuzione  di  ciascuna impresa, ivi
comprese   le   imprese   incaricate  della  fornitura  del  servizio
universale   limitatamente  a  quanto  previsto  all'articolo  3  del
presente allegato, secondo le modalita' di cui al successivo comma 4;
   j)  determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate
della  fornitura  del  servizio  universale dopo aver compensato, per
tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);
   k)  segnala  al  Ministero,  entro  il  1°  luglio  di  ogni anno,
l'ammontare  della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese
che risultano debitrici.
   3. Il Ministero provvede a:
   a)  comunicare,  entro  il  15  luglio  di ogni anno, alle imprese
debitrici   l'importo  dei  contributi  da  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalita':
   1)  versamento  in conto corrente postale intestato alla tesoreria
dello Stato;
   2)   versamento   con   vaglia   postale   ordinario  nazionale  o
internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
   3)  accreditamento  bancario  a favore dell'ufficio italiano cambi
per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
   b)  segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte delle
imprese debitrici;
   c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese
incaricate  del servizio universale le somme versate in adempimento a
quanto previsto alla lettera a);
   d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorita' un rapporto annuale
sulla gestione del fondo del servizio universale.
   4.  La  base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le
imprese  di  cui all' articolo 3 del presente allegato e' determinata
con la seguente formula:

         ---->  Vedere immagine a pag. 137 della G.U.  <----

   LEGENDA:
   RL   =  Ricavi  lordi,  di  competenza  economica  dell'esercizio,
relativi  ai  servizi  di  cui al Capo IV del Titolo II del Codice ed
all'articolo  3  del  presente allegato, riferibili in particolare al
traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione,
ai   servizi   di  affitto  circuiti,  alla  rivendita  di  capacita'
trasmissiva,  ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di
roaming nazionale;
   RSU  =  Ricavi  lordi,  di  competenza  economica  dell'esercizio,
percepiti  dalle  imprese  incaricate  del servizio universale per la
fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi
ovvero in aree non remunerative;
   SI  = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di  altre  imprese,  tra  quelle di cui all'articolo 3 del
presente allegato, per servizi di interconnessione;
   AC  = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di  altre  imprese,  tra  quelle di cui all'articolo 3 del
presente allegato, per servizi di affitto circuiti;
   CT  = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di  altre  imprese,  tra  quelle di cui all'articolo 3 del
presente allegato, per acquisto di capacita' trasmissiva;
   RN  = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di  altre  imprese,  tra  quelle di cui all'articolo 3 del
presente allegato, per servizi di roaming nazionale.
   Allegato n. 12 (articolo 39)
     Dichiarazione  per  la  sperimentazione  di servizi o di reti di
comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice
   La dichiarazione deve precisare:
   1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:
   a) denominazione, identita' giuridica e sede legale;
   b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
   c) composizione dell'azionariato.
   2. L'oggetto:
   a)  descrizione  della  sperimentazione,  con  l'indicazione della
estensione  o  meno  ai servizi di emergenza, nonche' degli obiettivi
della sperimentazione;
   b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione
prevista che, in ogni caso, non puo' eccedere le tremila unita';
   c)  schema  di  contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella
sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
   d)  descrizione  delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi
di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
   e)  frequenze  radio  e  numerazioni necessarie per l'espletamento
della sperimentazione.
   3.  L'impegno  ad  osservare gli obblighi previsti all'articolo 28
del Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.
   Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)
   Modello A
   Istanza di autorizzazione
   Il sottoscritto ...
   nato a ........... il .........................................
   residente     a     .......................................    via
.......................................... n. ......
   nella  sua  qualita' di..................................... della
Societa' ..................................
   con sede in via ........................ n. ....................
   Chiede
   il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto
di  seguito  descritto  dichiarandone  la  conformita'  ai  limiti di
esposizione  ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36.
   Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
   - Posizionamento degli apparati.
   -   Si   descriva   sinteticamente   ma   in  modo  esauriente  il
posizionamento  degli  impianti,  la  loro  collocazione  e  la  loro
accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra'
essere  corredata  di  coordinate  geografiche con approssimazione al
secondo di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di
numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per
l'individuazione del sito.
   Descrizione del terreno circostante.
   -  Si  descrivano  sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni
dell'apparato, evidenziando:
   - edifici posti in vicinanza del sito;
   - conformazione e morfologia del terreno circostante;
   -  eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la
stazione da installare.
   (Si  vedano  in  calce  gli allegati richiesti per una descrizione
piu' dettagliata).
   Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
   - Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita'
tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
   (Si  vedano  in  calce  gli allegati richiesti per una descrizione
piu' dettagliata).
   Stime del campo generato.
   Presentare  i  risultati  ottenuti con le modalita' di simulazione
numerica  specificate  nel  seguito.  Tali  risultati dovranno essere
forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:
   volume  di  rispetto,  ovvero  la  forma  geometrica  in  grado di
riassumere in modo grafico la conformita' ai limiti di esposizione ed
ai  valori  di  attenzione  di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.
Allo  scopo  si  raccomanda di utilizzare la definizione di volume di
rispetto,  o  in  alternativa  quella  di isosuperficie 3D, contenute
nella  "Guida  alla  realizzazione  di  una  Stazione  Radio Base per
rispettare  i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta
frequenza" [Guida CEI 211-10].
   Nel   caso   in  cui  volumi  di  rispetto  evidenzino  punti  con
intersezioni  critiche  (rispetto  alle  soglie  usate) per posizioni
accessibili  alla  popolazione  con tempi di permanenza superiore a 4
ore  dovranno  essere  fornite le curve isocampo rispetto ai punti di
criticita' per le stesse soglie.
   Stima  puntuale  dei valori di campo nei punti dove si prevede una
maggiore  esposizione  della  popolazione  (max.  10 punti/sito). Per
questi ultimi occorre:
   -  evidenziare  accuratamente  e  chiaramente  sulle planimetrie a
disposizione  le posizioni accessibili alla popolazione (specificando
se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
   -  effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di
fondo  presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida
per  la  misura  e  per  la  valutazione  dei  campi elettromagnetici
nell'intervallo  di  frequenza  10  kHz  -  300 GHz", con riferimento
all'esposizione umana).
   La  scelta  tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione
dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI gia' citata.
In  entrambi  i  casi  (volume  di  rispetto  o calcolo puntuale), le
valutazioni  sopra  indicate  dovranno comprendere la stima del fondo
ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
   Modalita' di simulazione numerica.
   Specificare  l'algoritmo  di calcolo con il quale si sono eseguite
le  stime  di  campo;  dovra'  essere  specificata  l'implementazione
dell'algoritmo   utilizzato  o,  qualora  il  software  sia  di  tipo
commerciale,  il  nome  del  programma,  nonche'  la  versione  e  la
configurazione utilizzata.
   Indicare la conformita' del programma di calcolo alle prescrizioni
CEI, non appena emanate.
   Allega alla presente istanza
   -  Scheda  tecnica  dell'impianto, con indicati frequenza, marca e
modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno
in  dBi,  direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al
nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
   -  Diagrammi  angolari di irradiazione orizzontale e verticale del
sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni
grado,  l'attenuazione  in  dB  del  campo (o deve essere indicato il
campo relativo E/E0).
   -  Indirizzo  completo  dei  seguenti  dati:  comune, via e numero
civico  o  foglio  mappale  con  coordinate  UTM  della  dislocazione
dell'impianto.
   -  Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne
gia'  in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il
parere sanitario sara' soggetto alla valutazione complessiva di tutto
l'impianto.
   -  Planimetria  generale  ante opera e post operam del progetto di
impianto, su scala 1:500.
   -  Dichiarazione  della potenza fornita a connettore d'antenna del
sistema irradiante.
   -  In  caso  di  piu'  frequenze  di  emissione  tali  dati  vanno
rilasciati per ogni frequenza.
   Mappe del territorio circostante all'impianto.
   -  Stralcio  del  PRG  con  scala  non  superiore  a  1:2.000 (con
indicazione  delle  abitazioni  presenti  o in costruzione al momento
della  domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno,
nonche' dei luoghi di pubblico accesso);
   -   Mappe  catastali  con  scala  non  superiore  a  1:2.000,  con
indicazione   del   punto  di  installazione  e  riportante  la  zona
circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
   -  Stralcio  ubicativo  con  scala  non  superiore  a  1:2.000 con
indicazione delle curve di livello altimetriche;
   -  Tutte  le  suddette  mappe dovranno contenere l'indicazione del
Nord geografico.
   -  Nel  contempo,  il  sottoscritto, consapevole delle conseguenze
penali  cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi
presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,
   Rilascia
   la  seguente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta':
"l'impianto,  sulla  base  della  stima  del  campo  generato e della
simulazione   numerica   effettuata,   e'   conforme   ai  limiti  di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
   -  A  tal  fine,  il sottoscritto allega una copia fotostatica non
autenticata del proprio documento di identita'.
    Firma.
   Modello B
   Denuncia di inizio attivita'
   (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);
   Il sottoscritto ......
   nato              a             ...................             Il
.....................................
   residente a ................................... via n. ..........
   nella sua qualita' di....................................... della
Societa' .................................
   con sede in ................................. via .. n. .........
   Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.
   - Posizionamento degli apparati.
   -   Si   descriva   sinteticamente   ma   in  modo  esauriente  il
posizionamento  degli  impianti,  la  loro  collocazione  e  la  loro
accessibilita' da parte del personale incaricato.
   -  La  posizione dovra' essere corredata di coordinate geografiche
con  approssimazione  al  secondo  di grado o a sue frazioni, nonche'
dell'indirizzo  completo  di  numero  civico  se assegnato, e di ogni
eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
   Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.
   Si  enumerino  in modo dettagliato, completo e privo di ambiguita'
tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
   Allega alla presente istanza
   -  Scheda  tecnica  dell'impianto, con indicati frequenza, marca e
modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno
in  dBi,  direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al
nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
   -  Diagrammi  angolari di irradiazione orizzontale e verticale del
sistema  radiante.  In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni
grado  da  0o  a  360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere
indicato il campo relativo E/E0).
   -  Indirizzo  completo  dei  seguenti  dati:  comune, via e numero
civico  o  foglio  mappale  con  coordinate  UTM  della  dislocazione
dell'impianto.
   Modello C
   Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione
   di suolo pubblico in aree urbane;
   Il sottoscritto ......
   nato              a             ...................             Il
.....................................
   residente a ................................... via n. ..........
   nella sua qualita' di....................................... della
Societa' .................................
   con sede in ................................. via .. n. .........
   Chiede
   il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto
di seguito descritto:
   Descrizione dell'impianto.
   Si  descriva  sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di
posa   dell'impianto   con  l'elenco  delle  strade  interessate,  in
particolare:
   -   dovranno   essere   indicate   le   caratteristiche   salienti
dell'impianto  con  riferimento  alle  sedi  di  posa,  ai  materiali
previsti   per   la  costruzione  e  alla  tecnica  di  installazione
utilizzata;
   -  dovranno  essere indicati i tempi previsti per la realizzazione
dell'impianto;
   -  dovranno  essere  evidenziate eventuali situazioni di interesse
comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato
   note al momento della presentazione della presente istanza;
   -  dovranno  essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente
di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne il possibile utilizzo.
   Allega alla presente istanza
   Planimetria  dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti
stradali  necessari  all'individuazione  del  tracciato  di  posa con
evidenziati i seguenti elementi:
   - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con
altri enti/gestori;
   - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
   - particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
   -  sezioni  trasversali in scala, complete delle quote relative al
posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
   -  sezioni  relative agli attraversamenti stradali, complete delle
quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
   - vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;
   Dichiara
   di aver comunicato il progetto in formato elettronico.
   Data.
    Firma.
   Modello D
   Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di
suolo pubblico
   in aree extraurbane
   Il sottoscritto ......
   nato              a             ...................             Il
.....................................
   residente a ................................... via n. ..........
   nella sua qualita' di....................................... della
Societa' .................................
   con sede in ................................. via .. n. .........
   Chiede
   il  rilascio  dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto
di seguito descritto:
   Descrizione dell'impianto.
   Si  descriva  sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di
posa   dell'impianto   con  l'elenco  delle  strade  interessate,  in
particolare:
   -   dovranno   essere   indicate   le   caratteristiche   salienti
dell'impianto  con  riferimento  alle  sedi  di  posa,  ai  materiali
previsti   per   la  costruzione  e  alla  tecnica  di  installazione
utilizzata;
   -  dovranno  essere indicati i tempi previsti per la realizzazione
dell'impianto;
   -  dovranno  essere  evidenziate eventuali situazioni di interesse
comune  ad  altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento
della presentazione della presente istanza;
   -  dovranno  essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente
di proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne il possibile utilizzo.
   Allega alla presente istanza
   Per impianti extraurbani:
   -  stralcio  planimetrico  in  scala  non superiore a 1:25.000 con
indicazione  del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello
stesso;
   -  planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i
riferimenti  stradali  necessari  all'individuazione del tracciato di
posa con evidenziati i seguenti elementi:
   - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con
altri enti/gestori;
   - manufatti previsti lungo l'impianto;
   -  sezioni  trasversali in scala, complete delle quote relative al
posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
   - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.
   Data
   Allegato n. 14 (art. 107)
   Al Ministero delle comunicazioni
   Direzione generale per le concessioni
   e le autorizzazioni
   Viale America, 201
   00144 Roma
   DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO
   DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

   ---->  Vedere immagini da pag. 147 a pag. 150 della G.U.  <----
   Allegato n. 15 (art. 107)
   Al Ministero delle comunicazioni
   Direzione generale per le concessioni
   e le autorizzazioni
   Viale America, 201
   00144 Roma

   ---->  Vedere immagini da pag. 151 a pag. 155 della G.U.  <----
   Allegato n. 16 (art. 107)

   ---->  Vedere immagini da pag. 156 a pag. 160 della G.U.  <----
   Allegato n. 17 (art. 107)
   Al Ministero delle
   comunicazioni
   Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di
   comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde
   convogliate e con sistemi ottici
   Il sottoscritto ...
   luogo e data di nascita ......................................
   residenza e domicilio .......................................
   cittadinanza ....
   societa/ditta ....
   sede .............
   codice fiscale e partita IVA ..............................
   nazionalita' ......
   dati del rappresentante legale
   cognome e nome ...........................................
   luogo e data di nascita .....................................
   residenza e domicilio .......................................
   codice fiscale ...
   ai  sensi  degli  articoli  107,  comma  5, e 112 del Codice delle
comunicazioni elettroniche
   dichiara
   -  di  voler  installare  ed  esercire  una  rete di comunicazioni
elettroniche
    ( su supporto fisico
    ( ad onde convogliate
    ( con sistemi ottici
    (barrare la casella che interessa)
   -  di  voler espletare l'attivita' di comunicazione elettronica di
cui sopra fino al 31 dicembre ..................... (massimo 10 anni)
   - di possedere i prescritti requisiti
   -   di  essere  iscritto  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa)
   e si impegna:
   -  a  comunicare  tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
   -  a  rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
   -  a  versare  il  contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
   -  ad  osservare,  in  ogni  caso,  le disposizioni previste dalla
normativa in vigore
   Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
   a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
   b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
   c)  gli  attestati  di  versamento  del contributo per verifiche e
controlli  relativo  al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale.
   (data) ...........................
    (firma)
   Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)
   Al Ministero delle
   comunicazioni
   Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi
   che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo
   Il sottoscritto ...
   luogo e data di nascita ......................................
   residenza e domicilio .......................................
   cittadinanza ....
   dati del rappresentante legale
   cognome e nome ...........................................
   luogo e data di nascita .....................................
   residenza e domicilio .......................................
   codice fiscale ...
   ai  sensi  degli  articoli  107,  comma  9, e 112 del Codice delle
comunicazioni elettroniche
   dichiara
   - di voler installare ed esercire:
    ( una stazione di radioamatore
    ( una stazione ripetitrice analogica o numerica
      (   un   impianto   automatico  di  ricezione,  memorizzazione,
ritrasmissione o
    ( instradamento di messaggi
   - ( un impianto destinato ad uso collettivo
             (          una          stazione          radioelettrica
.................................... (specificare la tipologia)
    (barrare la casella che interessa)
   -  di  voler espletare l'attivita' di comunicazione elettronica di
cui sopra fino al 31 dicembre ........................... (massimo 10
anni)
   - di possedere i prescritti requisiti
   - che la stazione radioelettrica e' ubicata ..............
    e presenta le seguenti caratteristiche ...............
     (tipo,  numero  di apparati, dati di omologazione, approvazione,
compatibilita' elettromagnetica, ecc.)
   e si impegna:
   -  a  comunicare  tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
   -  a  rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
   -  a  versare  il  contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
   -  ad  osservare,  in  ogni  caso,  le disposizioni previste dalla
normativa in vigore ..............
   Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
   a)  gli  attestati  di  versamento  del contributo per verifiche e
controlli  relativo  al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale;
   b) la copia della patente di operatore;
   c) il nominativo acquisito;
   d) la dichiarazione di consenso e responsabilita' per i minorenni.
   (data) ...........................
    (firma)
   Allegato n. 19 (art. 107)
   Al Ministero delle
   comunicazioni
   Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di
   apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui
   all'articolo 107, comma 10
   Il sottoscritto ...
   luogo e data di nascita ......................................
   residenza e domicilio .......................................
   cittadinanza ....
   societa/ditta ....
   sede .............
   codice fiscale e partita IVA ..............................
   nazionalita' ......
   dati del rappresentante legale
   cognome e nome ...........................................
   luogo e data di nascita .....................................
   residenza e domicilio .......................................
   codice fiscale ...
   Ai   sensi   dell'articolo   107,   comma  10,  del  Codice  delle
comunicazioni elettroniche
   dichiara
   - di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico .
   (specificare la tipologia)
   -  di  voler espletare l'attivita' di comunicazione elettronica di
cui  sopra  fino  al  31 dicembre ....................... (massimo 10
anni)
   - di possedere i prescritti requisiti;
   -   di  essere  iscritto  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato   ed  agricoltura  (se  il  soggetto  si  configuri  come
impresa);
   - che il sistema radioelettrico e' ubicato .................
    e presenta le seguenti caratteristiche ..................
     (tipo,  numero  di apparati, dati di omologazione, approvazione,
compatibilita' elettromagnetica, ecc.)
   e si impegna:
   -  a  comunicare  tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
   -  a  rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
   -  a  versare  il  contributo annuo per l'attivita' di vigilanza e
controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
   -  ad  osservare,  in  ogni  caso,  le disposizioni previste dalla
normativa in vigore ...............
   Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
   a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
   b)  gli  attestati  di  versamento  del contributo per verifiche e
controlli  relativo  al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione
generale
   (data) ...........................
    (firma)
   Allegato n. 20 (art. 107)
   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
   il sottoscritto ......
   nato a ..............
   residente    in   ...................................   via   ..n.
.........
   nella qualita' di ...
   dichiara:
   -  in  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  giugno 1998, n. 252, che nei propri
confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
   -  ai  fini  del  decreto  legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i
propri  familiari,  anche  di  fatto  conviventi nel territorio dello
Stato, sono:

   cognome e nome         grado di parentela (*)   nato a         il
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
   -  ovvero  che  non  ha  familiari  anche  di fatto conviventi nel
territorio dello Stato.
    (data) ...........................
    (firma)
   (*)  coniuge,  figlio/a,  fratello/a, genitore, familiare di fatto
convivente.
   Allegato n. 21 (art. 131)
   Frequenze previste per il servizio
   radiomobile professionale analogico in
   tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito
   157,9125 - 162,5125 MHz
   157,9250 - 162,5250 MHz
   157,9375 - 162,5375 MHz
   157,9500 - 162,5500 MHz
   158,0000 - 162,6000 MHz
   158,0125 - 162,6125 MHz
   158,0250 - 162,6250 MHz
   158,0375 - 162,6375 MHz
   158,0500 - 162,6500 MHz
   158,0875 - 162,6750 MHz
   158,0875 - 162,6875 MHz
   158,1000 - 162,7000 MHz
   158,1250 - 162,7250 MHz
   158,1500 - 162,7500 MHz
   158,1625 - 162,7625 MHz
   158,1750 - 162,7750 MHz
   158,2000 - 162,8000 MHz
   158,2125 - 162,8125 MHz
   158,2250 - 162,8125 MHz
   158,2500 - 162,8500 MHz
   158,2750 - 162,8750 MHz
   158,2875 - 162,8875 MHz
   158,3000 - 162,9000 MHz
   158,3125 - 162,9125 MHz
   158,3250 - 162,9250 MHz
   158,3500 - 162,9500 MHz
   158,3750 - 162,9500 MHz
   158,4000 - 163,0000 MHz
   158,4250 - 163,0250 MHz
   158,4500 - 163,0500 MHz
   158,4625 - 163,0625 MHz
   158,4750 - 163,0750 MHz
   158,4875 - 163,0875 MHz
   158,5000 - 163,1000 MHz
   158,5125 - 163,1125 MHz
   158,5250 - 163,1250 MHz
   158,5375 - 163,1375 MHz
   158,5500 - 163,1500 MHz
   158,5625 - 163,1625 MHz
   158,5750 - 163,1750 MHz
   158,5875 - 163,1875 MHz
   158,6000 - 163,2000 MHz
   158,6125 - 163,2125 MHz
   158,6250 - 163,2250 MHz
   158,6375 - 163,2375 MHz
   Allegato n. 22 (art. 131)
   Frequenze  previste  per  il  servizio  radiomobile  professionale
analogico in
   tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito
   450,7625 - 460,7625 MHz
   450,7750 - 460,7750 MHz
   450,7875 - 460,7875 MHz
   450,8000 - 460,8000 MHz
   450,8125 - 460,8125 MHz
   450,8250 - 460,8250 MHz
   450,8375 - 460,8375 MHz
   450,8500 - 460,8500 MHz
   450,8625 - 460,8625 MHz
   Allegato n. 23 (art. 131)
   1.
   Coppie  di  frequenze  da  assegnare a ciascun sistema radiomobile
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
   -
   fino  a  599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali
connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
   -
   fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali
connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
   -
   fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali
connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
   -
   fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali
connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
   -
   fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali
connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
   -
   oltre  4.619  terminali,  ulteriori  coppie  di frequenza potranno
essere  assegnate  a giudizio dell'organismo competente e in funzione
della disponibilita' di coppie di frequenze nell'area di servizio.
   2.
   L'assegnazione delle coppie di frequenza e' effettuata per sistemi
con almeno trecento terminali.
   3.
   Nel  caso  di  aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e
impianti petrolchimici e' consentita la deroga al rapporto tra numero
di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella
tabella  di  cui  al  punto  comma  2,  qualora ne sia oggettivamente
dimostrata la necessita' per la sicurezza della vita umana.
   Allegato n. 24 (art. 132)
   Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale
   TETRA autogestito
   (29 canali)
   452,0250 - 462,0250
   452,0500 - 462,0500
   452,0750 - 462,0750
   452,1000 - 462,1000
   452,1250 - 462,1250
   452,1500 - 462,1500
   452,1750 - 462,1750
   452,2000 - 462,2000
   452,2250 - 462,2250
   452,2500 - 462,2500
   452,2750 - 462,2750
   452,3000 - 462,3000
   452,3250 - 462,3250
   452,3500 - 462,3500
   452,3750 - 462,3750
   452,4000 - 462,4000
   452,4250 - 462,4250
   452,4500 - 462,4500
   452,4750 - 462,4750
   452,5000 - 462,5000
   452,5250 - 462,5250
   452,5500 - 462,5500
   452,5750 - 462,5750
   452,6000 - 462,6000
   452,6250 - 462,6250
   452,6500 - 462,6500
   452,6750 - 462,6750
   452,7000 - 462,7000
   452,7250 - 462,7250
   Allegato n. 25 (art. 116)
   CONTRIBUTI
   TITOLO I
   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
   Capo I
   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
   Art. 1
   Tipologia dei contributi
   1.  Per  il  conseguimento  di  autorizzazioni generali per reti e
servizi  di  comunicazione elettronica ad uso privato, nonche' per le
richieste di variazione, e' dovuto il pagamento di contributi:
   a) per l'istruttoria delle pratiche;
   b)  per  la  vigilanza,  ivi compresi le verifiche ed i controlli,
sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
   2.  Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono
stati  concessi  diritti  d'uso  delle  frequenze, e' tenuto, oltre a
quanto  previsto  dal  comma  1,  al  pagamento  di un contributo per
l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
   3.  Salvo  quanto  previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le
autorizzazioni  temporanee  e quelle inerenti alla sperimentazione, i
contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono
fissati  ad  anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui
al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualita', in
dodicesimi  e  decorrono  dal mese di validita' della concessione dei
diritti d'uso.
   4.   Nei   casi   di   sospensione,   di  revoca  e  di  decadenza
dell'autorizzazione   generale,   i   contributi   versati  rimangono
acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
   5.  Gli  utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al
versamento di alcun contributo.
   Art. 2
   Modalita' di pagamento
   1.  Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato
puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
   a)  versamento  in conto corrente postale intestato alla tesoreria
dello Stato;
   b)   versamento   con  vaglia  postale  interno  o  internazionale
intestato alla tesoreria dello Stato;
   c)  accreditamento  bancario  a favore dell'ufficio italiano cambi
per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
   2.  La  causale  del  versamento  deve contenere l'indicazione che
l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato,
al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.
   Art. 3
   Termini per il pagamento e attestazione
   1. Il pagamento dei contributi e' comprovato:
   a)  riguardo  alle  attivita'  che  prevedono  la  concessione del
diritto  d'uso  delle  frequenze,  mediante  distinte attestazioni di
versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
   1) per istruttoria, a corredo della domanda;
   2) per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze,
entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto
d'uso  delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo
in caso di ritardo;
   b) riguardo alle attivita' soggette ad autorizzazione generale che
non  prevedono  la  concessione  del  diritto  d'uso delle frequenze,
mediante  separate  attestazioni  di versamento per istruttoria e per
verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in
allegato  alla  dichiarazione;  in  caso di comunicazione negativa da
parte   del   Ministero,  e'  disposto  il  rimborso  dei  contributi
corrisposti   per   vigilanza   e   mantenimento  ovvero  dell'intero
contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.
   2.  Per  gli  anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in
via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
   Art. 4
   Ritardato o mancato pagamento
   1.  E'  consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro
il  30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione
pari  allo  0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione
di ritardo.
   2.  In  caso  di mancato pagamento dei contributi e della relativa
maggiorazione  oltre  il termine del 30 giugno, fermo restando quanto
previsto  dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di
sospensione  e  di  revoca,  il  Ministero,  dopo  aver  applicato la
medesima  maggiorazione  fino all'eventuale provvedimento di revoca e
comprendendo  il  periodo  di sospensione, procede al loro recupero a
norma delle vigenti disposizioni.
   Art. 5
   Contributo per esami
   1.  Il  contributo  per  esame  per il conseguimento dei titoli di
abilitazione  all'espletamento  dei servizi radioelettrici e' fissato
in euro 25,00.
                               TITOLO II
   CONTRIBUTI   AMMINISTRATIVI   PER   AUTORIZZAZIONI   GENERALI  CON
            CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE
                                 Capo I
                       CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI
   Art. 6
   Contributo per istruttoria
   1.  Per  l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento
dell'autorizzazione  generale  e  della concessione del diritto d'uso
delle frequenze l'interessato e' tenuto a versare una somma pari a:
   a)  100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino
a  3  frequenze  (o  coppie  di  frequenze)  con lunghezza massima di
collegamento  di  30  km  o entro l'ambito provinciale, nonche' nelle
fattispecie di cui alla sezione VI;
   b)  200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino
a  6  frequenze  (o  coppie  di  frequenze)  con lunghezza massima di
collegamento  di  60 km o nell'ambito interprovinciale, nonche' nelle
fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII;
   c)  500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino
a  12  frequenze  (o  coppie  di  frequenze) con lunghezza massima di
collegamento   di  120  km  o  nell'ambito  regionale  nonche'  nelle
fattispecie  di  cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive
delle  casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le
fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
   d)  1.000,00  euro  se  trattasi di progetto che prevede l'impiego
fino  a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di
collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;
   e) 3.000,00 euro nei residui casi.
   2.  Per  il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio
della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.
   3.  L'attivita'  di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove
prevista, e' compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.
   Art. 7
   Contributo per vigilanza e mantenimento
   1.  Per l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il
soggetto  interessato  e' tenuto al pagamento di un contributo annuo,
compreso  l'anno  a  partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale
contributo e' pari a:
   a)  euro  150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera
a);
   b)  euro  300,00  nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1,
lettera b);
   c)  euro  600,00  nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1,
lettera c);
   d)  euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1,
lettera d);
   e)  euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1,
lettera e).
   2.  Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 2.
                                Capo II
    CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI
                  Sezione I - Definizioni e parametri
                                 Art. 8
                              Definizioni
   1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
   a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad
essere  utilizzata  previa assegnazione alle stazioni radioelettriche
da parte dell'Autorita' competente;
   b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare
nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
   c)  frequenza  di connessione o di "link", la frequenza utilizzata
per   realizzare   collegamenti  nel  servizio  fisso  punto-punto  e
punto-multipunto;
   d)  area  di  servizio,  l'area  entro la quale viene richiesto di
poter  effettuare  il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio,
il  cui  raggio  e'  uno  degli  elementi  per  la determinazione del
contributo per uso di risorsa scarsa;
   e)  area  di  servizio  di diffusione simultanea, area di servizio
risultante  dalla  somma di singole aree di servizio contigue qualora
queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse
frequenze;
   f)  larghezza  di  banda,  la  larghezza  del canale assegnato per
effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
   g) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori,
o   un  insieme  di  trasmettitori  e  ricevitori,  ivi  comprese  le
apparecchiature  accessorie,  necessari in una data ubicazione, anche
mobile  o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione
o   per   il   servizio   di  radioastronomia.  Ogni  stazione  viene
classificata  sulla  base  del servizio al quale partecipa in maniera
permanente o temporanea;
   h)  apparato  radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore  destinato  ad  essere  applicato  in  una stazione
radioelettrica.   In   alcuni  casi  l'apparato  radioelettrico  puo'
coincidere con la stazione stessa;
   i)  apparato  CB,  apparato  per  comunicazioni  a breve distanza,
operante  su  frequenze  collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e
conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2
o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non
e'    richiesta    alcuna    qualificazione    tecnica    da    parte
dell'utilizzatore;
   l)  apparato  tipo  PMR  446,  apparato  per comunicazioni a breve
distanza  operante  su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1
MHz  e  conforme  allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il
cui  impiego  non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte
dell'utilizzatore.
   Art. 9
   Parametri
   1.  Ai  fini  della  determinazione dei contributi per l'uso della
risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:
   a) numero di frequenze in uso;
   b)   lunghezza   del  collegamento  nel  caso  di  servizio  fisso
punto-punto;
   c)  area  di  servizio  per i servizi a copertura d'area, quali il
servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla
determinazione  dell'area  di  servizio  l'angolo  di  apertura delle
antenne e la potenza di apparato;
   d) larghezza di banda assegnata;
   e) posizionamento della banda nello spettro;
   f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.
                      Sezione II - Servizio fisso
                                Art. 10
   Collegamenti  fra  stazioni  fisse  utilizzanti bande di frequenza
fino a 1000 MHz
   1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle   frequenze   utilizzate   per   l'impianto  e  l'esercizio  di
collegamenti  radio  per il servizio fisso punto-punto, che impegnano
un  canale  di  larghezza  di  banda  pari  di  norma  a  3 kHz e che
utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in 500,00 euro.
   2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle  frequenze  da  oltre  30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per
l'impianto  e  l'esercizio  di  reti  radio  per  il  servizio  fisso
punto-punto,  che  impegnano  un  canale di larghezza di banda fino a
12,5  kHz,  e'  fissato,  per  ciascuna tratta del collegamento e per
ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

=====================================================================
                   | canale simplex ad una  |  canale simplex a due
lunghezza di tratta|     frequenza euro     |frequenze o duplex euro
=====================================================================
   fino a 15 km    |         500,00         |        1.000,00
---------------------------------------------------------------------
   fino a 30 km    |        1.250,00        |        2.500,00
---------------------------------------------------------------------
   fino a 60 km    |        3.000,00        |        6.000,00
---------------------------------------------------------------------
    oltre 60 km    |        6.500,00        |       13.000,00

   Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che
non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari
a  quello  della  tratta inferiore sommato alla meta' di quello della
tratta superiore.
   3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza
di  banda  superiore  a  12,5  kHz  , fatto salvo quanto previsto dal
decreto  del  Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si
ottiene  moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella
tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:



      con larghezza di banda
        (in kHz) fino a                      coefficiente

               25                             37,5
                2                              3
               50                              5

   Per  valori  eccedenti  la  larghezza  di  banda  si  applicano  i
coefficienti  degli  scaglioni  corrispondenti,  previa  suddivisione
secondo i valori massimi della tabella soprariportata.
   4.  Il  contributo  annuo, in funzione del numero delle tratte, e'
pari  a  quanto  indicato  nella  tabella  di  cui  al  comma  2  con
l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

   numero di tratte      coefficiente
      fino a 10             1,0
      fino a 30             0,8
      fino a 60             0,6
      oltre 60              0,4

   5.  Nel  caso  in  cui  il  collegamento  fisso sia utilizzato tra
stazioni  di  base  e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile
terrestre,  si  applica  una  riduzione dell'80 per cento sulla somma
risultante  dall'applicazione  dei  commi  2,  3 e 4, riferibile alla
quota di banda impegnata per il servizio mobile.
   Art. 11
   Collegamenti  fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da
oltre 1 GHz fino a 10 GHz
   1.  Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle
frequenze  da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e
l'esercizio  di  reti  radio  per  il servizio fisso punto-punto, che
impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato,
per  ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato,
nelle seguenti misure:
=====================================================================
   lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
                       |                      euro
       fino a 15 km    |                     900,00
       fino a 30 km    |                    2.000,00
       fino a 60 km    |                    4.600,00
        oltre 60km     |                    7.500,00
   Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che
non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari
a  quello  della  tratta inferiore sommato alla meta' di quello della
tratta superiore.
   2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza
di  banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto indicato nella tabella
di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
          larghezza di banda(kHz)        |       coefficiente
=====================================================================
                 fino a 250              |              3
                 fino a 500              |             5
                fino a 1.750             |              8
                fino a 3.500             |              10
                fino a 7.000             |              14
               fino a 14.000             |              16
               fino a 28.000             |              18
               fino a 56.000             |            20
                oltre 56.000             |            22
   3.  Il  contributo  annuo, in funzione del numero delle tratte, e'
pari  a  quanto  indicato  nella  tabella  di  cui  al  comma  1  con
l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione :
=====================================================================
           numero di tratte         |           coefficiente
=====================================================================
               fino a 10            |                 1
               oltre 10             |                0,8
   4.  Nel  caso  in  cui  il  collegamento  fisso sia utilizzato tra
stazioni  di  base  e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile
terrestre  si  applica  una  riduzione  dell'80 per cento sulla somma
risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
   5.  Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le
canalizzazioni  pari  a  1.000  kHz  ed  a  2.000  kHz sono comprese,
rispettivamente,  negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione
del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a
3.500  kHz  con  l'applicazione  del  coefficiente 9, valido da oltre
1.750  kHz  fino  a  2.000  kHz;  la canalizzazione pari a 4.000 kHz,
prevista  dalla normativa internazionale, e' compresa, sempre ai fini
dell'applicazione  dei  contributi di cui al comma 2, nello scaglione
fino  a  7.000  kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da
oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.
   Art. 12
   Collegamenti  tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da
oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz
   1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle  frequenze  da  oltre  10  GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per
l'impianto  e  l'esercizio  di  reti  radio  per  il  servizio  fisso
punto-punto,  che  impegnano  un  canale di larghezza di banda fino a
1,75  MHz,  e'  fissato,  per  ciascuna tratta del collegamento e per
ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
   lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
                       |                    euro
       fino a 15 km    |                     700,00
       fino a 30 km    |                    1.700,00
       oltre 30 km     |                    4.000,00
   Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la
meta'  fra  i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della
tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
   2.  Il  contributo  annuo  per  le  reti  che impegnano canali con
larghezza  di  banda  sotto indicata e' pari a quanto riportato nella
tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
          larghezza di banda (MHz)        |       coefficiente
=====================================================================
                 fino a 3, 5              |            7
                  fino a 7                |             10
                  fino a 14               |             14
                  fino a 28               |             18
                  fino a 56               |             22
                  oltre 56                |             24
   3.  Il  contributo  annuo, in funzione del numero delle tratte, e'
pari  a  quanto  indicato  nella  tabella  di  cui  al  comma  1  con
l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
=====================================================================
           numero di tratte         |           coefficiente
=====================================================================
               fino a 10            |                 1
               fino a 30            |               0, 8
               oltre 30             |                0,6
   4.  Nel  caso  in  cui  il  collegamento  fisso sia utilizzato tra
stazioni  di  base  e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile
terrestre,  si  applica  una  riduzione dell'80 per cento sulla somma
risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
   Art. 13
   Collegamenti  tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da
oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz
   1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle  frequenze  da  oltre  19,7  GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per
l'impianto  e  l'esercizio  di  reti  radio  per  il  servizio  fisso
punto-punto,  che  impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75
MHz,  e'  fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun
canale assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
   lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex
=====================================================================
                       |                    euro
       fino a 15 km    |                     650,00
       fino a 30 km    |                    1.600,00
       oltre 30 km     |                    3.800,00
   Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la
meta'  fra  i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della
tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.
   2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza
di  banda  sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di
cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
          larghezza di banda (MHz)        |       coefficiente
=====================================================================
                 fino a 3, 5              |              7
                  fino a 7                |             10
                  fino a 14               |             14
                  fino a 28               |             18
                  fino a 56               |             22
                  oltre 56                |             24
   3.  Il  contributo  annuo, in funzione del numero delle tratte, e'
pari  a  quanto  indicato  nella  tabella  di  cui  al  comma  1  con
l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
=====================================================================
           numero di tratte         |           coefficiente
=====================================================================
               fino a 10            |                 1
               fino a 30            |               0, 8
               oltre 30             |                0,6
   4.  Nel  caso  in  cui  il  collegamento  fisso sia utilizzato tra
stazioni  di  base  e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile
terrestre,  si  applica  una  riduzione dell'80 per cento sulla somma
risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
   Art. 14
   Collegamenti  fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di
oltre 29,5 GHz
   1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle  frequenze  oltre  i  29,5  GHz  utilizzate  per  l'impianto  e
l'esercizio  di  reti  radio  per  il servizio fisso punto-punto, che
impegnano  un  canale  di  larghezza  di  banda  fino  a 1,75 MHz, e'
fissato,  per  ciascuna  tratta del collegamento e per ciascun canale
assegnato, nelle seguenti misure:
=====================================================================
   lunghezza di tratta o distanza |    collegamenti simplex a due
           equivalente            |        frequenze o duplex
=====================================================================
                                  |               euro
---------------------------------------------------------------------
            fino a 2,5 km         |               150,00
---------------------------------------------------------------------
            fino a 7,5 km         |               300,00
---------------------------------------------------------------------
            fino a 15 km          |               600,00
---------------------------------------------------------------------
             oltre 15 km          |              1.200,00
   Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono
essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo
del contributo.
   2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza
di  banda  sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di
cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
=====================================================================
          larghezza di banda (MHz)        |       coefficiente
=====================================================================
                 fino a 3, 5              |              6
                  fino a 7                |              8
                  fino a 14               |             12
                  fino a 28               |             15
                  fino a 56               |             18
                  oltre 56                |             22
   3.  Il  contributo  annuo, in funzione del numero delle tratte, e'
pari  a  quanto  indicato  nella  tabella  di  cui  al  comma  1  con
l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:
=====================================================================
            numero di tratte         |          coefficiente
=====================================================================
               fino a 10             |                1
               fino a 30             |               0,75
               fino a 60             |               0,50
                oltre 60             |               0,40
   4.  Nel  caso  in  cui  il  collegamento  fisso sia utilizzato tra
stazioni  di  base  e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile
terrestre,  si  applica  una  riduzione dell'80 per cento sulla somma
risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
   5.  Nel  caso  di  utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz,
limitatamente   alle  tratte  di  lunghezza  fino  a  600  metri,  il
contributo di cui al comma 1 e' ridotto dell'80 per cento.
   Art. 15
   Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
   1.  In  caso  di  collegamenti  tra  stazioni  del  servizio fisso
punto-multipunto,  per  la determinazione del contributo si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  commi  2  e  3, nonche'
all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
   2.  Nel  caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per
utilizzo  di  larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo
16,  comma  4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica
l'articolo  10,  comma  3, fermo restando quanto previsto dal comma 1
del  presente  articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a
1.000  MHz  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12,
13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base
ed  ai  coefficienti  di  larghezza  di  banda, fermo restando quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo.
   3.  Nel  caso  in  cui  il collegamento fisso punto-multipunto sia
utilizzato  tra  stazioni  di  base e ripetitori o tra ripetitori del
servizio  mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento
sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile
alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
   4.  I  collegamenti  fissi con apparati che ritrasmettono in tempi
diversi  il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini
del  calcolo  del  contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli
apparati  stessi  sono  considerati  come  ripetitori  atipici aventi
funzione  di  terminale  e  di  ritrasmissione  o di terminazione del
segnale  stesso.  Tali  apparati,  ai  fini  del  contributo  di  cui
all'articolo   18,   sono   considerati  come  stazioni  terminali  o
periferiche.
   Sezione III - Servizio mobile terrestre
   Art. 16
   Reti  costituite  da  stazioni  di  base,  da  stazioni mobili, da
stazioni portatili e da teleallarmi
   1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso
delle   frequenze   utilizzate   per   l'impianto  e  l'esercizio  di
collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un
canale  di  larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano
una  frequenza  fino a 30 MHz, e' fissato in euro 500,00 per ogni 100
Km  di  raggio  dell'area  di  servizio  o frazione. Per gli apparati
mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.
   2.  Il  contributo  annuo  per  l'uso delle frequenze oltre 30 MHz
relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre,
che  impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, e' fissato,
per  ciascuna  area  di servizio, associata ad una stazione di base o
ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

=====================================================================
 raggio dell'area di  |canale simplex ad una | canale simplex a due
       servizio       |      frequenza       |  frequenze o duplex
=====================================================================
                      |          euro        |         euro
---------------------------------------------------------------------
     fino a 1 km,     |                      |
limitatamente ai casi |                      |
  di fondo proprio o  |                      |
     equivalenti      |          300,00      |          600,00
---------------------------------------------------------------------
      fino a 15 km    |          700,00      |         1.400,00
---------------------------------------------------------------------
      fino a 30 km    |        1.500,00      |         3.000,00
---------------------------------------------------------------------
      fino a 60 km    |        3.000,00      |         6.000,00
---------------------------------------------------------------------
      fino a 120 km   |        4.500,00      |         9.000,00
---------------------------------------------------------------------
                      | 4.500,00 + 50,00 per | 9.000,00 + 100,00 per
                      | ogni km eccedente la | ogni km eccedente la
     oltre 120 km     | distanza dei 120 km  |  distanza dei 120 km
   3.  Per  l'uso  di  frequenze di diffusione con impiego di antenne
direttive  aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale
indicati  nella  seguente  tabella, e' dovuta una quota proporzionale
all'area   di  servizio  impegnata  secondo  quanto  stabilito  nella
medesima tabella:
=====================================================================
         angolo di apertura       |         quota proporzionale
=====================================================================
             fino a 90°           |                 1/3
             fino a 180°          |                 1/2
             oltre 180°           |                  1
   4.  Nel  caso  di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i
contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto
previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998,
n.  349.  Nel  caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il
comma  3  dell'articolo  10, fatto salvo quanto previsto dal predetto
decreto.  Si  applicano  altresi'  il  comma  3 del presente articolo
nonche' i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
   5.  Nel  caso  di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo
dei  contributi  di  cui  al comma 2 si considera un'area equivalente
complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella
risultante  dall'insieme  delle  aree  coperte  dai diffusori entro i
limiti  indicati  nel  comma  2  in  termini  di  raggio dell'area di
servizio.
   6.  Nel  caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella
ferroviaria,  autostradale  o similare, ai fini dell'applicazione del
comma  2  si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per
lunghezza  fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a
300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni
predetti, comprese le frazioni.
   Art. 17
   Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili
   1.  Nel  caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili,
ai   fini   dell'applicazione  del  contributo  di  cui  al  comma  2
dell'articolo   16,  il  raggio  equivalente  dell'area  di  servizio
geograficamente  predefinita  entro  i  limiti di seguito indicati e'
fissato come segue:
   a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino
a 2 W;
   b)  in  15  km  con impiego di apparati radioelettrici con potenza
fino a 5 W;
   c)  in  30  km  con impiego di apparati radioelettrici con potenza
fino a 10 W;
   d)  per  l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano,
ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10
W di cui al punto c).
   2.  Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo
di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della meta'.
   3.  Si  applicano altresi' i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora
ne ricorra il caso.
   Art. 18
   Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica
   1.  Per  le reti del servizio mobile terrestre e' dovuta una quota
annuale  supplementare  di  30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta
eccezione  per  la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con
esclusione  di  quelli  solo  riceventi, relativamente ai primi cento
apparati  impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli
apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
   2.  Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o
per  trasmissione  dati  bidirezionale  il contributo e' pari a 12,00
euro   relativamente   a  ciascuno  dei  primi  cinquecento  apparati
impiegati  sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati
eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
   3.  I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque,
una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre
frequenze indicate nel progetto.
   Sezione  IV  -  Disposizioni  comuni  ai  servizi  fisso  e mobile
terrestre
   Art. 19
   Calcolo del contributo
   1.  Nel  caso  che  nelle  singole tratte o nelle singole aree sia
impiegato  piu'  di  un  canale  ad una o due frequenze il contributo
delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali.
   2.  Il  contributo  annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14,
15,  16,  17  ed al comma 1 del presente articolo e' dato dalla somma
dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
   3.  Alla  somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui
all'articolo 18.
   Art. 20
   Collegamenti unidirezionali
   1.  Nel  caso  di collegamenti radio unidirezionali, il contributo
annuo  di  cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 e' ridotto
alla meta'.
   Art. 21
   Condivisione di risorse
   1.  La  condivisione  dello  stesso  mezzo  trasmissivo  tra  piu'
titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso
delle  frequenze ad uso privato e' ammessa, su richiesta degli stessi
e previo assenso del Ministero.
   2.   Nel   realizzare   tale   condivisione   non   e'  consentita
l'interconnessione   tra   titolari  diversi  di  autorizzazioni  con
concessione del diritto d'uso delle frequenze.
   3.  La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a
carico  di  ciascun titolare e' effettuata in proporzione all'entita'
percentuale  dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli
interessati,  fermo  restando  l'obbligo  di  corrispondere  l'intero
contributo per la risorsa.
   Sezione V - Multiaccesso
   Art. 22
   Tecnica multiaccesso
   1.  Per  radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono
applicati  ai  contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti
coefficienti di riduzione:
=====================================================================
  numero di canali   |            |                     |
assegnati in tecnica |            |  numero di canali   |
   multiaccesso a)   |            |assegnati in tecnica |
  tecnica analogica  |coefficiente|    multiaccesso     |coefficiente
=====================================================================
   da 6 a 12         |   0,95     |   da 19 a 24        |   0,85
---------------------------------------------------------------------
   da 13 a 18        |   0,90     |   oltre 24          |   0,80
---------------------------------------------------------------------
   b) tecnica        |            |                     |
numerica             |            |                     |
---------------------------------------------------------------------
   da 6 a 12         |   0,90     |   da 19 a 24        |   0,80
---------------------------------------------------------------------
   da 13 a 18        |   0,85     |   oltre 24          |   0,75
   2.  Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si
applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.
   3.  Nel  caso  di utilizzazioni particolari, quali quelle previste
dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.
   Art. 23
   Sistemi multiaccesso numerici
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'allegato  n.  23 al Codice sono
applicabili  ai  sistemi  multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi
TETRA,  per  l'insieme  delle  possibili  comunicazioni di fonia-slot
allocate  nel  complesso  delle  coppie  delle frequenze assegnate e'
associato  di norma un numero di terminali secondo i valori riportati
nello  stesso  allegato  n.  23,  fatta  esclusione  per il canale di
controllo.   Per   casi   di   utilizzazioni  particolari,  quali  la
trasmissione  dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la
commutazione  di  circuito, il numero dei canali e' determinato sulla
base  dell'esame  del  progetto  tecnico  ed in funzione del grado di
servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si
renda  necessaria  un'assegnazione  di  altre  frequenze in esclusiva
senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, e'
dovuto  un  contributo  aggiuntivo  di  frequenza  pari al triplo del
contributo  di  base  di  cui all'articolo 16. Il medesimo contributo
aggiuntivo  si  applica  nelle  ipotesi  di assegnazione di frequenze
superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.
   2.   Ai  fini  specifici  dell'applicazione  del  coefficiente  di
riduzione  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 22 e dell'applicazione
dell'allegato  n.  23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze,
si  tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel
complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre,
le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
   3.  Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
   4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne
ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.
   Sezione VI - Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico
   Art. 24
   Servizio mobile marittimo
   1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed
approdi  marittimi,  fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 104,
comma  1,  lettera c), punto 2.4, del Codice, e' dovuto un contributo
complessivo  annuo  di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e
per  frequenza;  per ogni apparato mobile si applica il contributo di
cui all'articolo 18.
   2. L'uso della frequenza di soccorso non e' soggetta a contributo.
   3.  Nel  caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla
competente  autorita',  sia costituito da piu' aree portuali fra loro
separate,  l'autorizzazione  generale  per  servizi  di comunicazione
elettronica  e'  estesa  al  percorso minimo viario esistente fra gli
approdi.
   Art. 25
   Servizio mobile aeronautico
   1.  Nel  caso  di  uso  di  frequenze  fino a 30 MHz con canali di
larghezza  di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 1.
   2.  Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze
nei  radiocollegamenti  tra una stazione aeronautica ed aeromobili e'
dovuto  un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e
per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
   3.  Nella  medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso
di  uso  di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, e' dovuta la
somma  di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi
(3.048  metri)  di  altezza,  di  euro  1.600,00 da oltre 5.000 piedi
(1.524  metri)  di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a
5.000  piedi  di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz,
e'  dovuta  una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione
della banda richiesta.
   4.   Per   frequenze  superiori  a  1.000  MHz,  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda
le  larghezze  di  banda  di  riferimento  di  base  combinata  con i
coefficienti  moltiplicativi  di  riferimento,  fermo restando quanto
previsto dal comma 3.
   Sezione VII - Altri servizi
   Art. 26
   Servizi  di  radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze
campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia
   1.  Per  la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti
l'esercizio  di  una  stazione  di  radar  a  terra  avente finalita'
meteorologiche  o  di  avvistamento  o di assistenza alla navigazione
marittima  od  aerea  ovvero  per servizi per usi terrestri, anche di
introspezione,  o  spaziali e' dovuto un contributo annuo complessivo
di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi
di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
   2.  Per  l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di
radiofari  marittimi ed aeronautici, e' dovuto un contributo annuo di
euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
   3.  Per  l'uso  di  frequenze  riguardanti  sistemi  di  frequenze
campioni e segnali orari e' dovuto un contributo complessivo annuo di
euro 400,00 per stazione e per frequenza.
   4.  Nel  caso  di uso di terminali mobili assimilabili al servizio
radar o di posizione si applicano contributi di entita' pari a quelli
di cui all'articolo 18.
   Art. 27
   Servizi di radioastronomia ed equiparati
   1.  Per  la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti
l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali e' richiesta
la  protezione,  e'  dovuto  un  contributo complessivo annuo di euro
1.000,00  per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate
come  dedicate  al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
   2.   Il   Ministero,   qualora  richiesto,  fornisce  il  supporto
necessario per la protezione dalle interferenze.
   3.  I  servizi  di  "remote sensing" sono equiparati ai servizi di
radioastronomia  ai  fini della determinazione del contributo e della
protezione.
   Sezione VIII - Servizi via satellite
   Art. 28
   Sistemi di ricerca spaziale
   1.  Per  l'uso  di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di
ricerca  spaziale  e'  dovuto un contributo complessivo annuo di euro
1.200,00  per  stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante
una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda
fino  a  28 MHz il contributo e' fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28
MHz, in euro 2.400,00.
   2.  Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi
e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
   Art. 29
   Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.
   1.  Per  la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti
l'esercizio  di  sistemi  di  esplorazione  della  Terra e' dovuto un
contributo   annuo   complessivo   di  euro  1.200,00  per  stazione,
relativamente  ad  un collegamento utilizzante una larghezza di banda
fino  a  3,5  MHz.  Nei  casi  di larghezza di banda fino a 28 MHz il
contributo  e'  fissato  in  euro  1.800,00  e, oltre 28 MHz, in euro
2.400,00.
   2.  Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi
e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
   Art. 30
   Sistemi di operazioni spaziali
   1.  Per  la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti
l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali e' dovuto un contributo
complessivo  annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un
collegamento  utilizzante  una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei
casi  di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo e' fissato in
euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
   2.  Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi
e' dovuto in caso di richiesta di protezione.
   Art. 31
   Servizi via satellite
   1.  Per  la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti
l'esercizio  dei  servizi via satellite e' dovuto un contributo annuo
di  euro  600,00  per  stazione,  relativamente  ad  un  collegamento
utilizzante  una  larghezza  di  banda  fino  a  125 kHz. Nei casi di
larghezza  di  banda  fino a 500 kHz il contributo e' fissato in euro
1.200,00;  fino  a  1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro
2.400,00;  fino  a  7  MHz  in  euro  3.600,00; fino a 14 MHz in euro
4.800,00;  fino  28  MHz  in  euro  6.000,00;  fino  a 56 MHz in euro
7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
   2.  Per  il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande
di  frequenza  o  "band  on  demand", e' dovuto un contributo di euro
1.200,00  per  velocita'  di  trasmissione  fino  a  2  Mb/s, di euro
2.400,00  per  velocita'  di  trasmissione  fino  a  8  Mb/s, di euro
4.800,00 per velocita' di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi
valori  sono  applicati  per  il caso di utilizzo di servizi CDMA o a
divisione  di  codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle
relative velocita'.
   3.  Per  l'uso  di  frequenze per applicazioni SNG (Satellite News
Gathering)  e'  dovuto  un  contributo  annuo  di  euro  6.000,00 per
stazione  relativamente  ad un collegamento utilizzante una larghezza
di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz,
il  contributo  e'  fissato  in  euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro
14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
   4.  Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a
quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo
18.
   5.  Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze
e  di  nulla  osta  tecnico,  ove  applicabile,  per  l'esercizio  di
particolari  gamme  di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
   Sezione IX - Esenzioni e riduzioni
   Art. 32
   Esenzioni e riduzioni
   1.  Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti
dal   presente  Titolo  per  le  frequenze  di  diffusione  destinate
all'espletamento   del   servizio   di   emergenza   sanitaria  "118"
(Emergenza-urgenza),  secondo  le  disposizioni  dettate  dal decreto
ministeriale  6  ottobre  1998;  tali disposizioni si applicano anche
alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie
dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
   2.  La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente
Titolo  relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati
a  fini  di  protezione  civile  e  di  attivita'  antincendi  di cui
all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
   3.  La  Croce  rossa  italiana  e'  esonerata  dal  pagamento  dei
contributi  di cui al presente Titolo per le attivita' assistenziali,
di  protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo
33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   4.  Il  Corpo  nazionale  soccorso  alpino e speleologico del Club
alpino  italiano  e  le  associazioni  di soccorso alpino aventi sede
nella  Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente
Titolo.
   5.  Le  associazioni  di  volontariato riconosciute ai sensi della
legge  11  agosto  1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  (ONLUS)  di  cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460,  sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al
presente   Titolo   relativamente  ai  servizi  socio-sanitari  e  di
protezione civile.
   6.  I  contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per
cento  per  i  collegamenti  riguardanti  impianti  a scopo didattico
presso  scuole  od  istituti  nonche'  per  radiocollegamenti  per la
sicurezza della vita umana in montagna.
   7.  I  contributi  di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per
cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone,
esercitati  da  istituti  di  assistenza  e di beneficenza legalmente
riconosciuti.
   8.  L'entita'  dei contributi di cui al presente Capo e' stabilita
nella misura del cinquanta per cento relativamente :
   a) ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla salute pubblica;
   b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente
per  finalita'  di  protezione  civile e di soccorso, ivi comprese le
attivita' a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
   c) ai servizi di polizia degli enti locali;
   d)  ai  servizi  di  vigilanza  e sicurezza disimpegnati da enti o
istituti riconosciuti.
   9.  I  contributi  di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per
cento per i seguenti servizi:
   a)  i  servizi  di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da
consorzi   posti  sotto  la  vigilanza  di  Amministrazioni  statali,
regionali e comunali;
   b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche
e  idroelettriche;  i  servizi  di  vigilanza  e  di  manutenzione di
elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
   c) i servizi di sicurezza per le miniere;
   d)  i  collegamenti  all'interno  o  tra  raffinerie  di petrolio,
centrali  di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione
di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
   e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
   f)   i   servizi  per  l'esercizio  e  la  manutenzione  di  linee
ferroviarie,  tranviarie,  filoviarie  ed  autoviarie nonche' di sedi
aeroportuali;
   g)  i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle
autostrade   e   dei   trafori,   limitatamente   ai  servizi  mobili
radiotelefonici;
   h) i servizi di auto pubbliche di citta';
   i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
   j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
   k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
   l)  i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere
e petrolifere;
   m) i servizi lacuali e fluviali;
   n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
   10.   Le   esenzioni  e  le  riduzioni  si  applicano  anche  alle
autorizzazioni generali temporanee.
   11.  Il  rappresentante  legale delle organizzazioni aventi titolo
alle  esenzioni  o alle riduzioni, all'atto della presentazione della
domanda  di  autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la
sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.
   Capo III
   AUTORIZZAZIONI GENERALI
   Art. 33
   Contributo per istruttoria
   1.  Il  soggetto  che  produce la dichiarazione per conseguire una
autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto
al  pagamento  di  un  contributo per istruttoria. Tale contributo e'
pari:
   a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad
onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma
1,  lettera  b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano
apparati  atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento
di segnali:
   1)  a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza
massima di 20 apparati;
   2)  a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza
fino a 50 apparati;
   3)   a  euro  1.000,00  nel  caso  in  cui  l'impianto  abbia  una
consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in
parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici
di tipo laser;
   4)  nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati,
sono  dovute,  oltre  al  contributo  di  cui  al  numero  3),  quote
aggiuntive  di  euro  20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e
comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
   b)  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2.1.) del Codice:
   1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km
e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
   2)  ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20
km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
   3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40
km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
   4)  nel  caso  di  distanze  superiori  ai  40  km e di impiego di
tipologie  di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di
20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie
di apparati;
   c)  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
   1)  a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia
diversa;
   2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia
diversa;
   3)  a  euro  100,00  per  ogni  domanda  con apparati di tipologia
diversa superiori a 15.
   2.  I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32,
non  sono  tenuti  al versamento del contributo previsto dal presente
articolo  con  il  rispetto  delle  modalita' di cui all'articolo 32,
comma 11.
   3.  Nei  casi  di richiesta di autorizzazione generale per servizi
mobili  o  portatili  terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo
della  distanza  massima  del collegamento di cui al comma 1, lettera
b), il comma 1 dell'articolo 17.
   Art. 34
   Contributo per vigilanza e mantenimento
   1.  Per  l'attivita'  di  vigilanza del servizio e di mantenimento
delle  condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto
di cui all'articolo 33 e' tenuto al pagamento di un contributo annuo,
compreso   l'anno  a  partire  dal  quale  l'autorizzazione  generale
decorre. Tale contributo e' pari:
   a)  nei  casi  di  reti  di  reti  di comunicazione elettronica su
supporto  fisico,  ad  onde  convogliate e con sistemi ottici, di cui
all'articolo  104,  comma  1, lettera b), del Codice, che per il loro
funzionamento  utilizzano  apparati  atti  alla  trasmissione  o alla
ricezione o all'instradamento di segnali:
   1) a euro 200,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera
a), numero 1);
   2) a euro 400,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera
a), numero 2);
   3) a euro 800,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera
a), numero 3);
   4)  nel  caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati
sono  dovute,  oltre  al  contributo  di  cui  al  numero  3),  quote
aggiuntive  di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque
fino ad un massimo di euro 50.000,00;
   b)  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero 2.1), del Codice:
   1)  a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera
b), numero 1);
   2)  a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera
b), numero 2);
   3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera
b), numero 3);
   4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera
b), numero 4);
   c)  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
   1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
   2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
   3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
   2.  I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32,
non  sono  tenuti  al versamento del contributo previsto dal presente
articolo  con  il  rispetto  delle  modalita' di cui all'articolo 32,
comma 11.
   Art. 35
   Radioamatori
   1.  Per  ciascuna  stazione di radioamatore, indipendentemente dal
numero  degli  apparati,  l'interessato  versa  un  contributo annuo,
compreso   l'anno  a  partire  dal  quale  l'autorizzazione  generale
decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di
euro  3,00  per  quelle  di  classe  B a titolo di rimborso dei costi
sostenuti per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
   Art. 36
   Attivita' in banda cittadina
   1.  Per  ciascuna  stazione CB, indipendentemente dal numero degli
apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in
cui  e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del
Codice,  di  euro  12,00  complessivi  a titolo di rimborso dei costi
sostenuti  dal  Ministero  per  le attivita' di vigilanza, verifica e
controllo.
   Art. 37
   Attivita' assimilate a quella in banda cittadina
   1.  Per attivita' assimilate a quella svolta in banda cittadina si
intendono:
   a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
   b)   le   attivita'  di  telemetria,  telecontrollo  e  telemisure
esercitate  nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
   2.   Per   le   attivita'   di   cui  al  comma  1  l'interessato,
indipendentemente  dal  numero  degli  apparati,  versa un contributo
annuo,  compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale
decorre,  di  euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal
Ministero per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
   Capo IV
   DISPOSIZIONI COMUNI
   Art. 38
   Autorizzazioni  generali  temporanee  con  concessione del diritto
d'uso delle frequenze
   1.  In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per
servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto
e'  tenuto  al  pagamento  di un contributo complessivo, per l'uso di
ogni  canale  ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza
fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della
autorizzazione generale temporanea, pari a:
   a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
   b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
   c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
   d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
   e)  euro  2.800,00  per lunghezza del collegamento superiore a 120
km.
   2.  Nel  caso  di  impiego di larghezza di canale superiore a 12,5
kHz,  per  la  determinazione  dei  contributi  di  cui al comma 1 si
applica il comma 4 dell'articolo 16.
   3.  In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per
servizio  fisso  o  mobile,  ove  applicabile, anche a supporto delle
richieste  di cui al comma 1, l'interessato e' tenuto al pagamento di
un  contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo
del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 , comprese le
relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
   4.  In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per
i  collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28,
29,  30  e  31  si  applica un contributo, per ogni quindici giorni o
frazione,  pari  a  un  decimo  del  contributo  fissato nei medesimi
articoli.
   5.  In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione
generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto
interessato  e'  tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e
per  l'attivita'  di  vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti
per le autorizzazioni generali ordinarie.
   Art. 39
   Sperimentazione
   1.  Il  richiedente  la  sperimentazione  e' tenuto a versare, per
l'istruttoria  della  domanda  e dell'eventuale richiesta di rinnovo,
purche' a condizioni immutate, un unico importo pari a:
   a)   euro   250,00   ove   trattasi   di   attivita'  soggetta  ad
autorizzazione generale;
   b)   euro   600,00   ove   trattasi   di   attivita'  soggetta  ad
autorizzazione  generale  con  concessione  del  diritto  d'uso delle
frequenze.
   2.  Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal
ricevimento  della  domanda  il Ministero da' notizia all'interessato
dell'avvio  dell'istruttoria.  Nei  30  giorni  dal ricevimento della
domanda il Ministero comunica all'interessato:
   a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento
della  somma  di  cui  al  comma  1  rimane acquisito all'entrata del
bilancio dello Stato;
   b)   il   parere  positivo  e  l'autorizzazione  ad  espletare  la
sperimentazione,  previo  pagamento  dei  contributi dovuti per l'uso
delle  frequenze  e  per  l'attivita'  di  verifica  e  controllo, da
effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
   c)   la   necessita'  di  un'ulteriore  istruttoria  per  l'avviso
definitivo.
   3.  Il  Ministero,  nel  caso  di cui alla lettera c) del comma 2,
comunica,  nei termini previsti per il rilascio della concessione del
diritto  d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione
con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e
per l'attivita' di vigilanza e di mantenimento.
   4.  Nel  caso  che  l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa,
resta  acquisito  all'entrata  dello Stato il contributo previsto dal
comma 1.
   5.  Se la pronuncia e' positiva, il soggetto interessato e' tenuto
a   corrispondere  un  contributo  per  l'attivita'  di  vigilanza  e
mantenimento pari:
   a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
   b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
   6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove
previsto, per ogni mese o frazione:
   a)  per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30
MHz,  destinato  ai  servizi  mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il
contributo:  di  euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15
km;  euro  350,00  per  lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro
800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per
lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza
del collegamento superiore a 120 km;
   b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz
si applica il comma 4 dell'articolo 16;
   c)  per l'uso di un collegamento fisso o mobile , anche a supporto
delle  richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a
1.000 MHz, e' dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di
cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
   7.   In   caso  di  richiesta  per  sperimentazione  a  mezzo  dei
collegamenti  di  cui  agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28,
29,  30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari
a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.
   8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o
per  ricerche  ed  esperienze  radioelettriche,  condotte dalla ditta
installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.
   Art. 40
   Modalita' particolari di esercizio
   1.  Nell'ipotesi  di  disservizio  per  mancato  funzionamento  di
stazioni  ripetitrici,  comprese  in  reti  radio  installate  per la
prevenzione  degli  incendi  e  dei  danni conseguenti, e' ammesso il
temporaneo  esercizio  del sistema utilizzando le frequenze assegnate
con  modalita'  diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi.
Tale  modalita' e' anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di
sicurezza   della  vita  umana  in  caso  di  avaria  del  ripetitore
interessato.
   2.  Le  applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c),
numero  2.1),  ed  all'articolo  105,  comma  1, lettere a) e b), del
Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed
a  libero  uso  soltanto  se  utilizzano  antenne  interne  o antenne
omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti
di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel
rispetto  dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e
delle  specifiche  disposizioni  riportate  nel  piano  nazionale  di
ripartizione  delle  frequenze.  Nel caso di richiesta di utilizzo di
antenne  esterne,  diverse  da quelle prima indicate, le applicazioni
anzidette,  sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette
a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta
delle  medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10
e 11.
   3.   Le   applicazioni  di  tecnologie  multiaccesso  numeriche  a
suddivisione  di  frequenza  (FDMA)  facenti  uso  di  canalizzazione
inferiore  o  pari  a  12,5  kHz,  o  in  ogni caso di tecnologie che
prevedono  canalizzazioni  a  12,5  kHz  o  a  25 kHz, possono essere
autorizzate  nelle  bande  di  frequenze  previste  per  il  servizio
multiaccesso  analogico  come stabilito nell'articolo 131 del Codice,
fatta  salva  la  compatibilita'  di  condivisione  fra  la tipologia
analogica  e  quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della
concessione  del  diritto  d'uso  delle  frequenze.  Per i contributi
relativi  si  applicano  le  disposizioni  relative ai contributi per
l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
   4.  Le  autorizzazioni  generali con concessione del diritto d'uso
delle  frequenze  possono  essere  rilasciate  con estensione ad aree
marittime  prospicienti  le coste fino a 10 miglia marine; tali aree,
ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle
quali  insistono  le  stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i
normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.
   Art. 41
   Contitolarita'
   1.  La  contitolarita'  di  una  autorizzazione  generale  di  cui
all'articolo  104,  comma  1,  lettera  b),  del  Codice,  e' ammessa
esclusivamente  nel  caso  di  presentazione di un progetto unico che
consenta,  da  parte  dei  contitolari,  l'esercizio  di collegamenti
fruibili esclusivamente in comune.
   Art. 42
   Contributi provvisori - conguagli
   1.  Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica,
ai  fini  dei  versamenti  in  acconto, il decreto del Ministro delle
comunicazioni  30  gennaio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
   2.  Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di
autorizzazioni  generali e di autorizzazioni generali con concessione
del  diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione
del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi
o  del  conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo
termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
   3.   I  titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'impianto  e
l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di
stazioni  CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti
al  versamento  dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e
37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore  del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo
termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
   Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H
   (art. 134)
   Adeguamento   della   normativa   tecnica  relativa  all'esercizio
dell'attivita' radioamatoriale.
   Capo I
   ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
   Sezione I
   Scopo ed ambito di applicazione
   Art. 1
   Validita' autorizzazione generale - Rinnovo
   1.  L'  autorizzazione  generale  di  classe  A  e di classe B per
l'impianto   e   l'esercizio  di  stazione  di  radioamatore  di  cui
all'articolo 135 del Codice ha validita' fino a dieci anni.
   2.  La  autorizzazione  di  cui  al  comma  1 si consegue mediante
presentazione  o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di
seguito  ispettorato  territoriale), competente per territorio, della
dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
   3.  Il  rinnovo  dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si
consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al
modello sub allegato A1 al presente allegato.
   4.  La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati  nella  dichiarazione  di  cui  al  sub  allegato A non sono
soggette a comunicazioni.
   5   I   radioamatori  che  intendono  ottenere  un  attestato  del
conseguimento  delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al
comma  1,  possono  richiedere,  con  domanda in bollo, al competente
ispettorato  territoriale  una  certificazione conforme ai modelli di
cui ai sub allegati B e C al presente allegato.
   Art. 2
   Patente
   1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
   2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti
di  operatore  di  stazione  di  radioamatore  di classe A e B devono
contenere  la  dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates -
HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
   3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
o   B,   di  cui  al  comma  1,  sono  rilasciate  dagli  ispettorati
territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti
a   commissioni   costituite   presso  gli  uffici  stessi  ai  sensi
dell'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1966, n.1214.
   4.  Ai  cittadini  dei  Paesi  membri  della CEPT e non membri che
attuano  la  raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente
"HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della
durata   superiore   a   tre   mesi,   e'  rilasciata  a  domanda  la
corrispondente patente italiana.
   5.  In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente
di  operatore,  il  titolare  e'  tenuto  a  chiedere  al  competente
ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
   6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
   a)  copia  della  denuncia  presentata  all'autorita'  di pubblica
sicurezza. competente a riceverla;
   b) n. 2 fotografie formato tessera.
   Art. 3
   Esami
   1.  In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR
61-02  gli  esami  per il conseguimento delle patenti di classe A e B
consistono:
    a) per la patente di classe A:
   a1)  in  una  prova  scritta  sugli argomenti indicati nella parte
prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
   a2)  in  una  prova  pratica con la quale il candidato dimostri la
capacita'  di  trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto
previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
   b) per la patente di classe B:
   b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
   2.  Nelle  prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli
articoli  5,  6,  e  7  del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
   3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
   4.  Il  testo  della  prova  pratica di ricezione radiotelegrafica
eseguita   dal  candidato  deve  essere  facilmente  leggibile  e  la
trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
   5.  Gli  elaborati degli esami devono essere conservati per almeno
sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
   6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la
patente  di  classe A devono superare la prova pratica di ricezione e
trasmissione  di  segnali  in  codice Morse, di cui al comma 1, lett.
a2).
   7.  I  portatori  di  handicap  e di patologie invalidanti, la cui
gravita'  impedisce  la  partecipazione alle prove di esame presso la
sede  stabilita  dal  competente  ispettorato  territoriale,  possono
chiedere  di  sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio
domicilio.  La  commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una
apposita  data  per  lo svolgimento degli esami dandone comunicazione
agli interessati.
   8.  Ai  candidati  che  abbiano  superato  le  prove  di  esame e'
rilasciato  l'attestato  di  cui  al  sub  allegato  E,  al  presente
allegato.
   Art. 4
   Domande ammissione esami
   1.  La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della
patente di operatore, contenente le generalita' del richiedente, deve
essere  fatta  pervenire al competente ispettorato territoriale entro
il  30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai
seguenti documenti:
   a)  fotocopia  avanti-retro del documento di identita' in corso di
validita';
   b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
   c) una marca da bollo del valore corrente;
   d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
   2.  Gli  ispettorati  territoriali  comunicano agli interessati la
data  e  la  sede  degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di
maggio e ottobre di ogni anno.
   Art. 5
   Esoneri prove di esami
   1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214,
sono  esonerati  da  tutte  le  prove,  sia scritte che pratiche, gli
aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno
dei seguenti titoli:
   a)  certificato  di  radiotelegrafista  per  navi di classe prima,
seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
   b)  diploma  di  radiotelegrafista  di  bordo,  rilasciato  da  un
istituto professionale di Stato.
   2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di
uno dei seguenti titoli:
   a)   certificato  generale  di  operatore  GMDSS,  rilasciato  dal
Ministero;
   b)    laurea    in   ingegneria   nella   classe   dell'ingegneria
dell'informazione o equipollente;
   c)  diploma  di  tecnico  in elettronica o equipollente conseguito
presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
   3.  I  candidati  al  conseguimento della patente di classe A, che
abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono
ottenere,  a  richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui
all'articolo 2.
   4.  Possono  essere  altresi'  esonerati dagli esami gli aspiranti
che,  muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato
dalla  competente  Amministrazione  del Paese di provenienza, abbiano
superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
   Art. 6
   Nominativo
   1.  Il  nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato
da  uno  o  piu'  caratteri,  di  cui  il  primo  e'  I (nona lettera
dell'alfabeto),  seguito  da  una singola cifra e da un gruppo di non
piu' di tre lettere.
   2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
   a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
   b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli
articoli.143 e 144 del Codice.
   Art. 7
   Acquisizione nominativo
   1.  I  titolari  di patente radioamatoriale al fine di ottenere il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
   a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e
autorizzazioni;
   b)  per  la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per
territorio.
   2.  Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30
giorni dalla ricezione della relativa domanda.
   Art. 8
   Tirocinio
   1.  I  titolari  di  autorizzazione  generale  di classe B possono
esercitarsi  nell'apprendimento  del  codice  Morse  nella  banda  di
frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt,
operando  esclusivamente  presso  una stazione di radioamatore il cui
titolare  sia  in  possesso di autorizzazione generale di classe A in
corso  di  validita'  il quale e' responsabile del corretto uso della
stazione.
   Art. 9
   Ascolto
   1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che
intendono  ottenere  un  attestato dell'attivita' di ascolto, possono
richiedere,  con  domanda  in bollo conforme al modello di cui al sub
allegato  F  al  presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e
l'assegnazione  di  una  sigla  distintiva, da apporre su copia della
domanda  stessa o su documento separato conforme al modello di cui al
sub allegato G al presente allegato.
   2.  La  sigla distintiva relativa all'attivita' radioamatoriale di
solo  ascolto-SWL  (Short  Wave  Listener)  e' formata da: "lettera I
(Italia),   numero   di   protocollo,   sigla   della   provincia  di
appartenenza".
   Art. 10
   Autorizzazione  generale  per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate
   1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo
restando  il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce
requisito   per   il   conseguimento   senza  oneri,  a  mezzo  della
dichiarazione  di  cui  al  sub  allegato  H,  al  presente allegato,
dell'autorizzazione  generale  per  l'installazione  e l'esercizio di
stazioni  ripetitrici  automatiche  non  presidiate  al  di fuori del
proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
   2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero,
direzione  generale  concessioni  e  autorizzazioni, che, fatta salva
l'eventualita'  di  un  provvedimento  negativo, comunica al soggetto
autorizzato,   nel   termine  di  quattro  settimane  dalla  data  di
ricevimento  della  anzidetta  dichiarazione,  il  nominativo  di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
   3.  Le  stazioni  ripetitrici automatiche non presidiate di cui al
comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale
di  ripartizione  delle  frequenze  al  servizio  di  radioamatore  e
rispettare  le  allocazioni  di  frequenza,  per  le  varie classi di
emissione,   previste   dagli   organismi  radioamatoriali  affiliati
all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
   4.  Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel
caso  delle  associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella
scheda  tecnica  facente  parte  del  sub  allegato  D,  al  presente
allegato,  sono  tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di
assicurarne   il   corretto   funzionamento   e,   all'occorrenza,  a
disattivare  tempestivamente  le  apparecchiature  stesse nel caso di
disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
   5.   Per  evitare  la  congestione  dello  spettro  radio  non  e'
consentita l'emissione continua della portante radio.
   6.  L'emissione  della  portante  a  radio  frequenza  deve essere
limitata  esclusivamente  agli intervalli di tempo in cui e' presente
il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo
un  periodo  non  superiore  a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
   7.  L'utilizzo  della stazione automatica deve essere consentito a
tutti i radioamatori.
   8.  Il  nominativo  della  stazione  deve  essere ripetuto ogni 10
minuti.
   9.  La  massima  potenza  equivalente  irradiata (e.r.p.) non deve
essere superiore a 10 W.
   10.   E'  consentito  il  collegamento  tra  stazioni  ripetitrici
automatiche,  anche  operanti  su  bande  di  frequenze  e  bande  di
emissione diverse.
   11.  Le  variazioni  delle caratteristiche tecniche delle stazioni
ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente
comunicate  al  Ministero  il  quale,  entro  trenta  giorni, formula
eventuali  osservazioni  e,  se del caso, comunica all'interessato la
necessita' di presentare nuova dichiarazione.
   Sezione II
   Norme tecniche
   Art. 11
   Bande di frequenza
   1.  Le  stazioni  del  servizio  di radioamatore e del servizio di
radioamatore  via  satellite  possono operare soltanto sulle bande di
frequenze   attribuite  ai  predetti  servizi  in  Italia  dal  piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.
   Art. 12
   Norme d'esercizio
   1.  L'esercizio  della stazione di radioamatore deve essere svolto
in  conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e con
l'osservanza    delle    prescrizioni   contenute   nel   Regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
   2.  E'  vietato  l'uso  della stazione di radioamatore da parte di
persona  diversa  dal titolare, salvo che si tratti di persona munita
di  patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilita'
del  titolare.  In  tal  caso  deve  essere usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
   3.  Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore  italiane  od estere debitamente autorizzate, a meno che
le  competenti  Amministrazioni  estere  abbiano  notificato  la loro
opposizione.
   4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore
con  le  reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica  per  motivi
esclusivi  di  emergenza  o  di conseguimento delle finalita' proprie
dell'attivita' di radioamatore.
   5.  Le  radiocomunicazioni  fra  stazioni  di  radioamatore devono
essere   effettuate   in  linguaggio  chiaro;  le  radiocomunicazioni
telegrafiche   o   di  trasmissione  dati  devono  essere  effettuate
esclusivamente    con    l'impiego   di   codici   internazionalmente
riconosciuti;   e'   ammesso   l'impiego   del  codice  "Q"  e  delle
abbreviazioni internazionali in uso.
   6.   All'inizio  ed  alla  fine  delle  trasmissioni,  nonche'  ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo   della   stazione  emittente.  In  caso  di  trasmissioni
numeriche  a  pacchetto,  il nominativo della stazione emittente deve
essere contenuto in ogni pacchetto.
   7.  E'  vietato  ai  radioamatori far uso del segnale di soccorso,
nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
   8.  E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi
non  hanno  titolo  a  ricevere;  e' comunque vietato far conoscere a
terzi   il  contenuto  e  l'esistenza  dei  messaggi  intercettati  e
involontariamente captati.
   Art. 13
   Trasferimento di stazione
   1.  Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio
temporaneo  della  stazione di radioamatore al di fuori della propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
   2.  L'ubicazione  della  stazione  di  radioamatore  in  domicilio
diverso  da  quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere
preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
   3.   Qualora  la  nuova  ubicazione  comporti  la  variazione  del
nominativo,   il  titolare  dell'autorizzazione  generale  deve  fare
richiesta  di  un  nuovo  nominativo  ai  sensi dell'articolo 139 del
Codice.
   Art. 14
   Controllo sulle stazioni
   1.  I  locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere  in  ogni  momento ispezionabili dai funzionari incaricati del
Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
   2.  La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio  di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del
Codice  deve  accompagnare  la  stazione  e  deve  essere  esibita  a
richiesta  dei  funzionari  del Ministero incaricati della verifica o
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
   Art. 15
   Limiti di potenza
   1.  Fatte  salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
Piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze, le stazioni del
servizio  di  radioamatore  possono  operare  con le seguenti potenze
massime,  definite  come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media
fornita  alla  linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a
radiofrequenza,    in    corrispondenza    della   massima   ampiezza
dell'inviluppo di modulazione:
   a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
   b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W
   Art. 16
   Requisiti delle apparecchiature
   1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di
radioamatore   acquistate,   modificate   o   autocostruite,   devono
rispondere    ai   requisiti   tecnici   previsti   dalla   normativa
internazionale di settore.
   2  Le  apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore,   ove   predisposte  ad  operare  anche  con  bande  di
frequenze,  classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate
dal  piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque
essere  utilizzate  nel  rispetto  delle  norme  di  esercizio di cui
all'articolo 12.
   Art. 17
   Installazione di antenne
   1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonche' le vigenti
norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della
salute pubblica.
   2.  L'installazione  dell'impianto  d'antenna  non  deve provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
   Capo II°
   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
   Art. 18
   Validita'    dei    documenti   per   l'esercizio   dell'attivita'
radioamatoriale
   1.  I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali,
trasformate   per   effetto   dell'articolo   125   del   Codice   in
autorizzazioni  generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai
sensi  dell'articolo  107  del  Codice, con validita' di dieci anni a
decorrere:
   a)  dalla  data  originaria  della licenza o da quella dell'ultimo
rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;
   b)  dalla  data  di  scadenza  nel  caso  di  domande  di rinnovo,
presentate entro il 31 dicembre 2001.
   2.  La  data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati,
va  apposta  sui  documenti,  abilitanti all'esercizio dell'attivita'
radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
   3.  Alla  scadenza  di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a
produrre  la  dichiarazione  di  cui  al  modello sub allegato A1 del
presente allegato.
   Art. 19
   Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
   1.   Per   le   licenze  radioamatoriali,  ordinarie  e  speciali,
trasformate  in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125
del  Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe
B  individuate  nell'articolo  135,  comma  1, del Codice, conseguite
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore, l'attestazione di
rispondenza  alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT
TR  61-01,  di  cui  al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa
domanda  in  bollo, puo' essere apposta sia sul titolo abilitante sia
su documento separato.
   Art. 20
   Autorizzazioni generali speciali
   1.  Qualora  le associazioni radioamatoriali legalmente costituite
non  siano  strutturate  statutariamente  in  sezioni  sul territorio
nazionale,  la  dichiarazione  di cui all'articolo 144 del Codice, va
prodotta  dalla  sede  legale  delle  associazioni  per  conto  delle
articolazioni locali.
   Sub Allegato A
   (articolo  1,  comma  2,  dell'Allegato  n.  26-rif.  art. 135 del
Codice)
                                 Al Ministero delle comunicazioni
                                 Ispettorato territoriale per il/la
                             DICHIARAZIONE
   Il sottoscritto ......
   luogo e data di nascita ........................................
   residenza o domicilio .........................................
   cittadinanza .......
   dati del rappresentante legale
   cognome e nome
   luogo e data di nascita ........................................
   residenza o domicilio ........................................
   codice fiscale .....
   Ai  fini  del  conseguimento  dell'autorizzazione  generale di cui
all'articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
   dichiara
   -  di essere in possesso della patente di operatore di stazione di
radioamatore n. ............. conseguita il .................;
   -  di  aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del
Codice delle comunicazioni elettroniche ;
   - di voler installare ed esercire:
   una stazione di radioamatore,
   una stazione ripetitrice analogica o numerica,
   un    impianto    automatico    di    ricezione,   memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi,
   - un impianto destinato ad uso collettivo;
   -  una  stazione radioelettrica ..................................
(specificare la tipologia)
   (barrare la casella che interessa)
   - di voler espletare l'attivita' di telecomunicazioni di cui sopra
fino al 31 dicembre ..............
   (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
   -  di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del
Codice delle comunicazioni elettroniche ;
   -  che  la stazione radioelettrica ( tipo e numero di apparato) e'
ubicata
   si impegna
   -  a  comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della
presente dichiarazione;
   -  a  rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
   - a versare il prescritto contributo annuo;
   -  in  caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel
termine  di  cui  all'articolo  107  del  Codice  delle comunicazioni
elettroniche;
   -  ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice
delle comunicazioni elettroniche .
   Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
   a)  attestatazione  di versamento del contributo relativo al primo
anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale;
   b) la copia della patente di operatore;
   c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo;
   d)  la dichiarazione di consenso e responsabilita' per i minorenni
non emancipati.
   data ............... (firma) ............
   Sub Allegato A 1(art. 1, comma 3, dell'Allegato n. 26)
                                 Al Ministero delle comunicazioni
                                 Ispettorato territoriale per il/la
                             DICHIARAZIONE
   Il sottoscritto .....
   luogo e data di nascita .......................................
   residenza o domicilio ........................................
   cittadinanza ......
   titolare  di  autorizzazione  generale  radioamatoriale  di classe
..........., nominativo ..............
   Dati del rappresentante legale
   cognome e nome
   luogo e data di nascita .......................................
   residenza o domicilio .......................................
   codice fiscale ....
   titolare  di  autorizzazione  generale  radioamatoriale  di classe
.........., nominativo ..............
   Ai   fini   del   rinnovo   dell'autorizzazione  generale  di  cui
all'articolo107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
   dichiara
   - di voler esercire:
   una stazione di radioamatore
   una stazione ripetitrice analogica o numerica
   un    impianto    automatico    di    ricezione,   memorizzazione,
ritrasmissione o
   instradamento di messaggi
   - un impianto destinato ad uso collettivo
   una   stazione   radioelettrica   ................................
(specificare la tipologia)
   (barrare la casella che interessa)
   - di voler espletare l'attivita' di telecomunicazioni di cui sopra
fino al 31 dicembre ..............
   (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
   -  di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del
Codice delle comunicazioni elettroniche;
   - che la stazione radioelettrica e' ubicata ............
   e si impegna:
   -  a  rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
   - a versare il prescritto contributo annuo;
   -  ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice
delle comunicazioni elettroniche.
   Allega  alla presente dichiarazione l' attestato di versamento del
contributo   relativo   all'anno   dal   quale   decorre  il  rinnovo
dell'autorizzazione generale;
   data ............... (firma) ............
   Sub Allegato B (art. 1, comma 5, dell'Allegato n.26)

        ---->   Vedere allegato a pag. 212 della G.U.  <----
   Sub Allegato C (art. 1, comma 5, dell'Allegato n. 26)

        ---->   Vedere allegato a pag. 213 della G.U.  <----
   Sub Allegato D
   (art. 3, comma 1 dell'Allegato n. 26)
                           PROGRAMMA DI ESAME
           PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE
                                PARTE I
      QUESTIONI   RIGUARDANTI  LA  TECNICA,  IL  FUNZIONAMENTO  E  LA
                          REGOLAMENTAZIONE

   A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA
   1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA
   1.1. - Conduttivita'
   - Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
   - Corrente, tensione e resistenza
   - Le unita' di misura: ampere, volt e ohm
   - La legge di Ohm
   - Le leggi di Kirchhoff
   - La potenza elettrica
   - L'unita' di misura: il watt
   - L'energia elettrica
   - La capacita' di una batteria
   1.2. - I generatori elettrici
   -  Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente
di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
   - Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo
   1.3. - Campo elettrico
   - Intensita' di campo elettrico
   - L'unita' di misura: volt/metro
   - Schermatura contro i campi elettrici
   1.4. - Campo magnetico
   - Campo magnetico attorno ad un conduttore
   - Schermatura contro i campi magnetici
   1.5. - Campo elettromagnetico
   - Le onde radio come onde elettromagnetiche
   -  Velocita'  di  propagazione  e  relazione con la frequenza e la
lunghezza d'onda
   - Polarizzazione
   1.6. - Segnali sinusoidali
   - La rappresentazione grafica in funzione del tempo
   - Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
   - Periodo
   - Frequenza
   - L'unita' di misura: hertz
   - Differenza di fase
   1.7. - Segnali non sinusoidali
   - Segnali di bassa frequenza
   - Segnali audio
   - Segnali rettangolari
   - La rappresentazione grafica in funzione del tempo
   -  Componente  di  tensione  continua,  componente della frequenza
fondamentale e armoniche
   1.8. - Segnali modulati
   - Modulazione di ampiezza
   - Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
   - Modulazione di fase, modulazione di frequenza
   - Deviazione di frequenza e indice di modulazione
   - Portante, bande laterali e larghezza di banda
   - Forme d'onda
   1.9. - Potenza ed energia
   - Potenza dei segnali sinusoidali
   -  Rapporti  di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0
dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
   -  Rapporti  di  potenza  ingresso/uscita  in  dB di amplificatori
collegati in serie e/o attenuatori
   - Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
   -   relazione  tra  potenza  d'ingresso  e  potenza  di  uscita  e
rendimento
   - Potenza di cresta della portante modulata
   2.- COMPONENTI
   2.1.- Resistore
   - Resistenza
   - L'unita' di misura: l'ohm
   - Caratteristiche corrente/tensione
   - Potenza dissipata
   - Coefficiente di temperatura positivo e negativo
   2.2.- Condensatore
   - Capacita'
   - L'unita' di misura: il farad
   -   La   relazione   tra   capacita',   dimensioni  e  dielettrico
(limitatamente agli aspetti qualitativi)
   - La reattanza
   - Sfasamento tra tensione e corrente
   -  Caratteristiche  dei condensatori fissi e variabili: in aria, a
mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
   - Coefficiente di temperatura
   - Corrente di fuga
   2.3.- Induttori
   - Bobine d'induzione
   - L'unita' di misura: l'henry
   -  L'effetto  sull'induttanza  del  numero di spire, del diametro,
della  lunghezza  e della composizione del nucleo (limitatamente agli
aspetti qualitativi)
   - La reattanza
   - Sfasamento tra tensione e corrente
   - Fattore di merito
   - Effetto pelle
   - Perdite nei materiali del nucleo
   2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori
   - Trasformatore ideali
   -  La  relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto
delle  tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli
aspetti qualitativi)
   - I trasformatori
   2.5.- Diodo
   - Utilizzazione ed applicazione dei diodi
   -  Diodi  di  raddrizzamento,  diodi  Zener,  diodi  LED,  diodi a
tensione variabile e a capacita' variabile (VARICAP)
   - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura
   2.6.- Transistor
   - Transistor PNP e NPN
   - Fattore di amplificazione
   - Transistor a effetto di campo
   - I principali parametri del transistor ad effetto di campo
   - Il transistor nel circuito:
   - a emettitore comune
   - a base comune
   - a collettore comune
   - Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
   - I metodi di polarizzazione
    2.7.- Varie
   - Dispositivo termoionico semplice (valvola)
   - Circuiti numerici semplici
   3.- CIRCUITI
   3.1.- Combinazione dei componenti
   -   Circuiti  in  serie  e  in  parallelo  di  resistori,  bobine,
condensatori, trasformatori e diodi
   - Corrente e tensione nei circuiti
   - Impedenza
   3.2.- Filtri
   - Filtri serie e parallelo
   - Impedenze
   - Frequenze caratteristiche
   - Frequenza di risonanza
   - Fattore di qualita' di un circuito accordato
   - Larghezza di banda
   - Filtro passa banda
   -  Filtri  passa  basso,  passa  alto, passa banda e arresta banda
composti da elementi passivi
   - Risposta in frequenza
   - Filtri a ? e a T
   - Cristallo a quarzo
   3.3.- Alimentazione
   -  Circuiti  di  raddrizzamento  a  semionda  e  ad  onda  intera,
raddrizzatori a ponte
   - Circuiti di filtraggio
   - Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione
   3.4.- Amplificatori
   - Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
   - Fattore di amplificazione
   - Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda
   - Classi di amplificatori A, A/B, B e C
   - Armoniche (distorsioni non desiderate)
   3.5.- Rivelatori
   - Rivelatori di modulazione di ampiezza
   - Rivelatori a diodi
   - Rivelatori a prodotto
   - Rivelatori di modulatori di frequenza
   - Rivelatori a pendenza
   - Discriminatore Foster-Seeley
   - Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica
   3.6.- Oscillatori
   -  Fattori  che  influiscono  sulla  frequenza  e le condizioni di
stabilita' necessarie per l'oscillazione
   - Oscillatore LC
   - Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche
   3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)
   - Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase
   4.- RICEVITORI
   4.1.- Tipi di ricevitore
   - Ricevitore a supereterodina semplice e doppia
   4.2.- Schemi a blocchi
   - Ricevitore CW (A1A)
   - Ricevitore AM (A3E)
   - Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
   - Ricevitore FM (F3E)
   4.3.-  Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi
a blocchi)
   - Amplificatori in alta frequenza
   - Oscillatore fisso e variabile
   - Miscelatore (Mixer)
   - Amplificatore a frequenza intermedia
   - Limitatore
   - Rivelatore
   - Oscillatore di battimento
   - Calibratore a quarzo
   - Amplificatore di bassa frequenza
   - Controllo automatico di guadagno
   - Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
   - Silenziatore (squelch)
   4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)
   - Protezione da canale adiacente
   - Selettivita'
   - Sensibilita'
   - Stabilita'
   - Frequenza immagine
   - Intermodulazione; transmodulazione
   5.- TRASMETTITORI
   5.1.- Tipi di trasmettitori
   - Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
   - Moltiplicazione di frequenza
   5.2.- Schemi a blocchi
   - Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
   - Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa
(J3E)
   - Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)
   5.3.-  Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi
a blocchi)
   - Miscelatore (Mixer)
   - Oscillatore
   - Eccitatore (buffer, driver)
   - Moltiplicatore di frequenza
   - Amplificatore di potenza
   - Filtro di uscita (filtro a ??
   - Modulatore di frequenza
   - Modulatore SSB
   - Modulatore di fase
   - Filtro a quarzo
   5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)
   - Stabilita' di frequenza
   - Larghezza di banda in alta frequenza
   - Bande laterali
   - Banda di frequenze audio
   - Non linearita'
   - Impedenza di uscita
   - Potenza di uscita
   - Rendimento
   - Deviazione di frequenza
   - Indice di modulazione
   - Clicks di manipolazione CW
   - Irradiazioni parassite
   - Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)
   6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE
   6.1.- Tipi di antenne
   - Dipolo a mezzonda alimentato al centro
   - Dipolo a mezzonda alimentato all'estremita'
   - Dipolo ripiegato
   - Antenna verticale in quarto d'onda
   - Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)
   - Antenne paraboliche
   - Dipolo accordato
   6.2.- Caratteristiche delle antenne
   - Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
   - Impedenza nel punto di alimentazione
   - Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
   - Polarizzazione
   - Guadagno d'antenna
   - Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
   - Rapporto avanti-dietro
   - Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale
   6.3.- Linee di trasmissione
   - Linea bifilare
   - Cavo coassiale
   - Guida d'onda
   - Impedenza caratteristica
   - Velocita' di propagazione
   - Rapporto di onda stazionaria
   - Perdite
   - Bilanciatore (balun)
   - Linea in quarto d'onda (impedenza)
   - Trasformatore di linea
   - Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
   - Sistemi di accordo d'antenna
   7.- PROPAGAZIONE
   - Strati ionosferici
   - Frequenza critica
   - Massima frequenza utilizzabile (MUF)
   - Influenza del sole sulla ionosfera
   -   Onda   di   suolo,  onda  spaziale,  angolo  di  irradiazione,
riflessioni
   - Affievolimenti (fading)
   - Troposfera
   -  Influenza  dell'altezza  delle  antenne sulla distanza che puo'
essere coperta (orizzonte radioelettrico)
   - Inversione di temperatura
   - Riflessione sporadica sullo strato E
   - Riflessione aurorale
   8.- MISURE
   8.1.- Principi sulle misure
   Misure di:
   - Tensioni e correnti continue ed alternate
   - Errori di misura
   - Influenza della frequenza
   - Influenza della forma d'onda
   - Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
   - Resistenza
   -  Potenza  in  continua  e  in alta frequenza (potenza media e di
cresta)
   - Rapporto di onda stazionaria
   - Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza
   - Frequenza
   - Frequenza di risonanza
   8.2.- Strumenti di misura
   Pratica delle operazioni di misura:
   - Apparecchi di misura a bobina mobile
   - Apparecchi di misura multigamma
   - Riflettometri a ponte
   - Contatori di frequenza
   - Frequenzimetro ad assorbimento
   - Ondametro ad assorbimento
   - Oscilloscopio
   9.- DISTURBI E PROTEZIONE
   9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
   - Bloccaggio
   - Disturbi con il segnale desiderato
   - Intermodulazione
   - Rivelazione nei circuiti audio
   9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
   - Intensita' di campo del trasmettitore
   -  Irradiazioni  non  essenziali  del  trasmettitore (irradiazioni
parassite, armoniche)
   - Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
   - all'ingresso d'antenna
   - su altre linee di connessione
   - per irraggiamento diretto
   9.3.- Protezione contro i disturbi
   Misure per prevenire ed eliminare i disturbi
   - Filtraggio
   - Disaccoppiamento
   - Schermatura
   10.- PROTEZIONE ELETTRICA
   - Il corpo umano
   - Sistemi di alimentazione
   - Alte tensioni
   - Fulmini
   B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
   1.- ALFABETO FONETICO
   A = Alfa
   J = Juliet
   S = Sierra
   B = Bravo
   K = Kilo
   T = Tango
   C = Charlie
   L = Lima
   U = Uniform
   D = Delta
   M = Mike
   V = Victor
   E = Echo
   N= November
   W = Whiskey
   F = Foxtrot
   O = Oscar
   X = X-Ray
   G = Golf
   P = Papa
   Y = Yankee
   H = Hotel
   Q = Quebec
    Z = Zulu
    I = India
   R = Romeo

   2.-. CODICE Q

=====================================================================
   Codice|            Domanda          |            Risposta
=====================================================================
         |   Qual'e' l'intelligibilita'|   L'intelligibilita' dei
   QRK   |del mio segnale?             |vostri segnali e'
---------------------------------------------------------------------
   QRM   |   Siete disturbati?         |   Sono disturbato
---------------------------------------------------------------------
         |   Siete disturbati da rumori|   Sono disturbato da rumori
   QRN   |atmosferici?                 |atmosferici
---------------------------------------------------------------------
         |   Debbo aumentare la potenza|   Aumentate la potenza di
   QRO   |di emissione?                |emissione
---------------------------------------------------------------------
         |   Debbo diminuire la potenza|   Diminuite la potenza di
   QRP   |di trasmissione?             |trasmissione
---------------------------------------------------------------------
         |   Debbo trasmettere piu'    |   Trasmettete piu'
   QRS   |lentamente?                  |lentamente
---------------------------------------------------------------------
         |   Debbo cessare la          |
   QRT   |trasmissione?                |   Cessate la trasmissione
---------------------------------------------------------------------
   QRZ   |   Da chi sono chiamato?     |   Siete chiamato da
---------------------------------------------------------------------
   QRV   |   Siete pronto?             |   Sono pronto
---------------------------------------------------------------------
         |   La forza dei miei segnali |   La forza dei vostri
   QSB   |e' variabile?                |segnali varia
---------------------------------------------------------------------
         |   Potete darmi accusa di    |
   QSL   |ricezione?                   |   Do accusa di ricezione
---------------------------------------------------------------------
         |   Potete comunicare         |   Posso comunicare
   QSO   |direttamente con?            |direttamente con
---------------------------------------------------------------------
         |   Debbo cambiare frequenza  |   Trasmettete su un altra
   QSY   |di trasmissione?             |frequenza... kHz (o MHz)
---------------------------------------------------------------------
         |                             |   Vi richiamero' alle
   QRX   |   Quando mi richiamerete?   |ore....
---------------------------------------------------------------------
         |   Quale e' la vostra        |   La mia posizione e' ....
         |posizione in latitudine e    |di latitudine e.... di
   QTH   |longitudine?                 |longitudine

   3.-   ABBREVIAZIONI   OPERATIVE   UTILIZZATE   NEL   SERVIZIO   DI
RADIOAMATORE

=====================================================================
   AR |                     Fine della trasmissione
=====================================================================
      |   Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in
   BK |atto (break)
---------------------------------------------------------------------
   CQ |   Chiamata a tutte le stazioni
---------------------------------------------------------------------
   CW |   Onda continua - Telegrafia
---------------------------------------------------------------------
   K  |   Invito a trasmettere
---------------------------------------------------------------------
   MSG|   Messaggio
---------------------------------------------------------------------
   PSE|   Per favore
---------------------------------------------------------------------
   RST|   Intelligibilita', forza del segnale, tonalita'
---------------------------------------------------------------------
   R  |   Ricevuto
---------------------------------------------------------------------
   RX |   Ricevitore
---------------------------------------------------------------------
   SIG|   Segnale
---------------------------------------------------------------------
   TX |   Trasmettitore
---------------------------------------------------------------------
   UR |   Vostro

   4.-  SEGNALI  INTERNAZIONALI  DI  SOCCORSO,  TRAFFICO  IN  CASO DI
URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI
   - Segnali di soccorso:
   - radiotelegrafia ...---... (SOS)
   - radiotelefonia "MAYDAY"
   -  Risoluzione  n.  640  del  Regolamento delle Radiocomunicazioni
dell'UIT
   -  Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in
caso di catastrofi naturali
   - Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le
catastrofi naturali
   5.- INDICATIVI DI CHIAMATA
   - Identificazione delle stazioni di radioamatore
   - Utilizzazione degli indicativi di chiamata
   - Composizione dell'indicativo di chiamata
   - Prefissi nazionali
   6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU
   - Piani di frequenze della IARU
   - Obiettivi
   C.-  REGOLAMENTAZIONE  NAZIONALE  E  INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI
RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE
   1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT
   -  Definizione  del  servizio  di  radioamatore  e del servizio di
radioamatore via satellite
   - Definizione della stazione di radioamatore
   - Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
   -  Bande  di  frequenze  del  servizio  di radioamatore e relativi
statuti
   - Regioni radio dell'UIT
   2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT
   - Raccomandazione TR 61 -02
   - Raccomandazione TR 61-01
   -  Utilizzazione  temporanea  delle  stazioni  di radioamatore nei
Paesi CEPT
   -  Utilizzazione  temporanea  delle  stazioni  di radioamatore nei
Paesi  non  membri  della  CEPT  che  partecipano  al  sistema  della
Raccomandazione T/R 61-01
   3.-  LEGISLAZIONE  NAZIONALE,  REGOLAMENTAZIONE  E  CONDIZIONI PER
L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA
   - Legislazione nazionale
   - Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
   -  Dimostrazione  pratica  della  conoscenza  della  tenuta  di un
registro di stazione:
   - modo di tenuta del registro
   - obiettivi
   - dati da registrare
   PARTE II^
   EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE
   Il  candidato  deve  dimostrare la sua capacita' a trasmettere e a
ricevere  in  codice  Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre,
punteggiature ed altri segni:
   - ad una velocita' di almeno 5 parole al minuto
   - per una durata di almeno 3 minuti
   - con un massimo di quattro errori in ricezione
   -  con  un  massimo  di  un  errore  non corretto e quattro errori
corretti in trasmissione utilizzando un manipolatore non automatico
   Sub Allegato E
   (art. 3, comma 8, dell'Allegato n.26)
   HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC)
   CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE' (HAREC)
   Delivres sur la base de la Recomandation de la CEPT TR 61-02
   1. L'amministrazione o l'Autorita' competente


   del
Paese

   Certifica che il titolare del presente certificato ha superato con
esito  positivo  l'esame di radioamatore conformemente al regolamento
dell'Unione  Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'esame in
questione       corrisponde       a      quello      relativo      al
livello     A/B       indicata  nella  Raccomandazione  CEPT TR 61-02
(HAREC).  Conformemente  al  regolamento del servizio di radioamatore
vigente in Italia, il titolare del presente certificato ha il diritto
di  ottenere  la  licenza  nazionale  (Autorizzazione generale) della
classe         Generale /Limitato
   In  applicazione  della  Raccomandazione CEPT TR 61-01, la licenza
nazionale    di    questa    categoria    corrisponde   alla   classe
        1/2       ,  secondo  quanto  definito  rispettivamente nelle
colonne 4 e 5 dell'Appendice II della Raccomandazione CEPT TR 61-01.
   2. L'administration ou l'Autorite' competente


   du                                                            pays

   certifie  que  le  titulaire  certificat  a  reussi  un  examen de
radioamateur  conformement  au reglement de l'Union International des
Telecomunications  (IUT).  L'epreuve  en  question  correspond  a' la
classification  (1)              de  la  Recommadation  CEPT TR 61-02
(HAREC). Conformement a' la reglementation regissant les radiomateurs
du pays                                     , le titulaire du present
cerificat   est   en  droit  d'obtenir  la  licence  national  de  la
categorie(1)         .
   En  application  de  la  Recommandation  CEPT  TR 61-01,la license
nationale  de  cette categorie correspondant a' la classification (1)
        ,comme  defini  dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la
Recommandation CEPT TR 61-01.
   3. The issuing Administration or responsable issuing Authority


   of                                                             the
country

   declares   herewith   that  the  holder  of  this  certificate  da
successfully  passed an amateur radio examinination which fulfils the
requirements laid down by the International Telecommmunications Union
(ITU).The  passed  examination is comparable with level (1)         ,
as  idicated in CEPT Recommendation TR 61-02 (HAREC).According to the
amateur       radio       regulations       of       the      country
                              ,the  holder  of  this  certificate  in
entitled to receive the national licence class (1)             .
   For  the  purpose  of  CEPT  Recommendation TR 61-01 this national
licence   class  is  classified  as  being  CEPT  licence  class  (1)
            , as listed in Columns 4 respectively 5 of Appendix II of
Recommedation TR 6-01.
   4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde

       des
Landes

   erklart   hiermit,dass  der  inhaber  dieser  Bescheiningung  eine
Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat,welche den Erfordernissen
entsprict,  wie  sie  von  de  Internationalen  Fernmeldeunion  (ITU)
festgelegt    sind.    Die    abgelegte   Prufung   entspricht   nach
CEPT-Empfehlung   TR  61-02  (HAREC)  der  Stufe  (1)         ,Gemass
Amateurfunkbestimmungen   des  Landes                        hat  der
Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung
der Klasse (1)              ,.
   In  Anwendung  der  CEPT-  Empfehung  TR 61-01 ist diese nationale
Genehmigungsklasse      als      CEPT      Genehmigungskasse      (1)
            eingestft,wie  dies in Spalten 4 bzw. 5 von Anhang II der
CEPT-Empfehlung 61-01 aufgefuhrt ist.
   5  .  Le autorita' che desiderano informazioni su questo documento
dovranno   inoltrare   le  loro  domande  alla  competente  Autorita'
nazionale sotto indicata.
     Les  autorites  officielles  desirant  des  informations  sur ce
document  devront  adresser  leur  demandes  a' l'Autorite' nationale
competente mentionnee ci dessous.
     Officials  requiring  informations about this certificate should
address  their  enquiries  to  the  issuing national Authority or the
issuing Administration as indicated above.
    Behorden,die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten,
sollten  ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde
oder die ausstellende Verwaltung richten.
   Adresse/Address/Anschrift






   Telephone/Telephone
/Telefon
   Telex/Telex/Telex:

   Telecopie/Telefax/Telefax:

   Signature /Signature/Unterschrift
   Sub Allegato F
   (art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)
                                 Al Ministero delle comunicazioni
                                 Ispettorato territoriale per il/la
   Il sottoscritto ....
   luogo e data di nascita ........................................
   residenza o domicilio .......................................
   cittadinanza ......
   comunica
   di   essere  in  possesso  di  una  stazione  radioelettrica  solo
ricevente e di essere dedito al solo ascolto sulle gamme di frequenze
radioamatoriali.
   chiede
   - di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori
sulle   bande   radioamatoriali   (SWL)   costituito  presso  codesto
ispettorato territoriale;
   -  di  ricevere  l'attestato  di  cui  al modello riportato in sub
allegato G.
   data ................... (firma) ....
   Sub Allegato G
   (art. 9, comma 1 , dell'Allegato n. 26)
                     MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
                   ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA
                            SWL n. ..................................
   citta'..................................
   ATTESTATO  DELL'ATTIVITA'  DI  ASCOLTO SULLE FREQUENZE DELLE BANDE
RISERVATE AI RADIOAMATORI
   Signore/a .........
   luogo e data di nascita .......................................
   residenza e/o domicilio .....................................
   cittadinanza ......
   data ......................... IL DIRETTORE
   Sub Allegato H
    (art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)
                                Al Ministero delle comunicazioni
                                 Ispettorato territoriale per il/la
                             DICHIARAZIONE
   Il sottoscritto ......
   luogo e data di nascita ........................................
   residenza o domicilio ........................................
   cittadinanza .......
   titolare  di  autorizzazione  generale  radioamatoriale  di classe
..............., nominativo ..........
   Dati del rappresentante legale
   cognome e nome ............................................
   luogo e data di nascita ......................................
   residenza o domicilio .......................................
   codice fiscale ...
   titolare  di  autorizzazione  generale  radioamatoriale  di classe
..............., nominativo ........
   Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'
articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
   dichiara
   -   di  voler  installare  ed  esercire  la  stazione  ripetitrice
analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda
tecnica;
   - di voler espletare l'attivita' di telecomunicazioni di cui sopra
fino al 31 dicembre .............. (massimo 10 anni compreso l'anno o
frazione di anno iniziale)
   -  di possedere i prescritti requisiti di cui all'articolo 137 del
Codice delle comunicazioni elettroniche ;
   - che la stazione radioelettrica e' ubicata .................
                              si impegna :
   -  a  comunicare  tempestivamente ogni modifica al contenuto della
presente dichiarazione;
   -  a  rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
   -  ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice
delle comunicazioni elettroniche.
   Allega alla presente dichiarazione:
   a)    la    copia   del   titolo   attestante   il   conseguimento
dell'autorizzazione generale
   Segue Sub Allegato H
                             SCHEDA TECNICA
        PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE
                     NOMINATIVO D'IDENTIFICAZIONE.

   1. Ubicazione stazione ripetitrice:
    ..................
   C.A.P.................. COMUNE ..........................
   Via e numero civico o localita' .............................
   2. Coordinate geografiche del punto di emissione:
   - Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich: ..
   - Latitudine ............................................
   3.  Altezza  sul livello del mare del terreno su cui e' installata
l'antenna: ........................
   4. Natura dell'assegnazione:
   - ? frequenza unica
   - ? Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
   5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in MHz) ---,----
   - frequenza di ricezione associata (in MHz) .........
   6. Ditta costruttrice dell'apparato:
   -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
   7. Sigla dell'apparato:
   -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
   8. Larghezza del canale a r f. (in KHz) -!-!-!-!-!
   9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt): -!-!-!-!-!
   10. Tipo dell'antenna: -!-!-!-!-!-!-!-!-!-!
   11. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo): -!-!-!-!-!
   12. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri): -!-!-!-!
   13.   Attenuazione   della  linea  di  alimentazione  dell'antenna
comprensiva  di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB):
-!-!-!-!-!
   13. Operatore responsabile:
   Cognome ...... Nome ......................................
   Nominativo  ..........................................  Comune  di
residenza ...........................
   Indirizzo .................................N. ..................
   data ............................ (firma)

17.9.2003
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
22:06:28
 

 

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